Il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con la nota n. 14432 del 22/12/2023, è intervenuto con alcuni chiarimenti legati alla nomina dell’organo di controllo e del revisore legale laddove siano stati superiori i limiti dimensionali di cui all’artt. 30 e 31 Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017).
Il tema è stato attenzionato anche perché in molti casi per gli enti trasmigrati solo in occasione dell’effettiva iscrizione nel RUNTS o successivamente, gli Uffici sono stati messi in condizione di verificare il superamento, quantomeno con riferimento agli anni 2021-2022 (di cui occorreva depositare il bilancio), dei limiti dimensionali dal quale scaturisce l’obbligo di legge.
Il ministero ha chiarito che l’avvenuta nomina dell’organo di controllo/del revisore legale al momento in cui l’ufficio riscontri il superamento dei parametri o la tempestiva nomina a seguito della richiesta da parte dell’ufficio saranno valutati positivamente, ai fini della permanenza nel RUNTS, anche qualora essi risultino comunque tardivi rispetto al verificarsi dell’evento da cui scaturisce l’obbligo. Diversamente, il mancato adeguamento senza valida giustificazione, a fronte della richiesta dell’ufficio, che assegnerà a tal fine un congruo termine affinché l’ente regolarizzi la propria posizione, potrà essere considerato ai fini dell’adozione di un eventuale provvedimento di cancellazione.
Un ulteriore chiarimento riguarda il caso di enti precedentemente non assoggettati al regime codicistico, nemmeno in qualità di ETS in via transitoria (esempio ex onlus), per i quali, dagli ultimi due bilanci allegati all’istanza di iscrizione al RUNTS risulti il superamento delle soglie dimensionali. Il ministero informa che, nei confronti di tali enti neo-iscritti, l’obbligo di nomina sorgerà non appena iscritti al RUNTS, qualora nel biennio precedente l’iscrizione i limiti dimensionali siano stati raggiunti. A seguito dell’iscrizione l’ufficio potrà quindi richiedere nei casi suddetti, all’ente che non abbia provveduto, di nominare l’organo di controllo o il revisore, assegnando a tal fine un congruo termine. Una eventuale persistente inerzia dell’ente nel provvedere all’adempimento di legge costituirà presupposto per l’avvio del procedimento di cancellazione dal RUNTS.
L’organo di controllo e/o il revisore legale, se nominati in sede diversa dall’approvazione del bilancio antecedente all’affidamento dell’incarico, relazioneranno all’organo competente sulla bozza del primo bilancio d’esercizio (ed eventualmente di bilancio sociale) successiva all’accettazione dell’incarico effettuando verifiche e controlli che siano imputabili all’esercizio delle proprie funzioni dal momento in cui, accettando l’incarico, diventano parte integrante dell’organizzazione dell’ETS.
Il ministero ricorda che dopo due anni in cui i parametri di riferimento sono stati superati, l’ente è tenuto a dotarsi di un organo di controllo/di un revisore legale anche se i valori del terzo anno si preannuncino o risultino al di sotto delle soglie di legge, in quanto ai sensi degli articoli 30 e 31 l’obbligo previsto verrebbe meno solo in presenza di un biennio consecutivo che registri – da bilancio approvato – valori inferiori alle soglie di riferimento.
Si ricorda che l’organo di controllo è obbligatorio sempre nelle fondazioni enti del terzo settore, nelle imprese sociali, nei centri servizi volontariato e negli altri enti del terzo settore quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.
Tale obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
Si segnala che è allo studio un incremento dei valori al verificarsi dei quali scatta l’obbligo di nomina dell’organo di controllo a cui sono affidate le seguenti funzioni:
1) vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
2) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
3) esercitare, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti purché costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;
4) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore;
5) attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali;
6) procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
L’organo di controllo può essere anche monocratico: i componenti l'organo di controllo devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro, iscritti negli albi professionali degli avvocati; dottori commercialisti; ragionieri e periti commerciali e consulenti del lavoro o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
Gli enti del terzo settore di maggiori dimensioni sono anche obbligati a disporre dell’organo di revisione, anche in questo caso monocratico o ruolo svolto da una società di revisione legale. L’obbligo si configura quando siano stati costituiti patrimoni destinati o quando l’ente superi per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
Tale obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. (Fonte: Uisp - Area Riservata 2.0 – Servizi per le Associazioni e Società Sportive – Sezione Circolari)