Mercoledì scorso, 21 febbraio, è stato pubblicato sul sito del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, l’atteso elenco delle mansioni che possono qualificare il “lavoratore sportivo” in quanto rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva.
A questa importante tematica è dedicata la “Circolare n. 48/2023-2024 – Lavoratori sportivi: integrate le possibili mansioni”, redatta dai consulenti di Arsea, accessibile dalla piattaforma ‘Servizi per le associazioni e le società sportive – sezione CIRCOLARI’ dell’Area Riservata web Uisp 2.0, a cui possono accedere gratuitamente i dirigenti dei sodalizi affiliati e raggiungibile anche attraverso l’AppUISP. La circolare riprende i presupposti normativi, previsti dal decreto legislativo 36/2021, evidenziando altresì criticità e dubbi interpretativi.
Il percorso non è stato semplice: Federazioni sportive e Discipline associate hanno comunicato gli elenchi ad ottobre ma erano necessarie delucidazioni e integrazioni in quanto “non risultavano aderenti al dettato normativo” per cui gli elenchi definitivi sono stati trasmessi tra dicembre e fine gennaio. Si ha ora a disposizione un elenco di mansioni con riferimento a buona parte delle Federazioni e Discipline sportive. Al suo interno ci sono figure di carattere generale, come il formatore, e figure invece, come il maniscalco, che sono strettamente legate alla disciplina.
L’elenco non appare infatti ancora completo: nove Federazioni, una Federazione paralimpica e otto Discipline sportive associate non hanno ancora fornito indicazioni.
Si ritiene inoltre necessario un lavoro di armonizzazione relativamente alle mansioni funzionali a qualsiasi attività sportiva dilettantistica che non sono state indicate da tutte le Federazioni e Discipline sportive associate: si pensi ai profili come quello dei “docenti formatori sportivi”, dei “safeguarding officer per la tutela dei minori nella pratica sportiva”, gli “addetti al trasporto degli atleti”, gli “addetti antidoping” o “i dirigenti accompagnatori”.
Ci sono poi figure con riferimento alle quali sarebbero opportuni chiarimenti onde evitare possibili contestazioni sia per la formulazione non puntuale dell’oggetto della prestazione sia per il rischio che siano svolte nell’esercizio di una attività che richiede l’abilitazione professionale, circostanza che fa decadere dalla possibilità di qualificare il collaboratore come lavoratore sportivo.
Si pensi alla figura del massaggiatore: potrà qualificarsi come lavoratore sportivo se non interviene con funzione terapeutica (non si deve trattare di fisioterapista o di massofisioterapista iscritto all’albo dei fisioterapisti in virtù della riconosciuta equipollenza dei titoli) o estetica, pena la riconduzione della prestazione alle attività protette.
Altra figura dai contorni forse da definire è l’assistente sanitario. Questa figura viene prevista dalla FEDERAZIONE CRICKET ITALIANA (FCRI) che indica come riferimento normativo le Playing Conditions - Art.24.5.1. ai sensi del quale “In caso di infortunio a un giocatore, la squadra d'appartenenza dell’infortunato avrà 5 minuti di tempo per provvedere alla sua sostituzione, ferma restando per gli arbitri la possibilità di prolungare la sosta per infortuni di estrema gravità, da annotarsi specificatamente nel referto di gara. Trascorso tale termine, a meno di espressa indicazione da parte degli arbitri nel referto di gara sulla necessità del prolungamento dell’interruzione, sarà prevista una sanzione fino ad € 5,00 per ogni minuto di ritardo a carico della squadra, o delle squadre inadempienti”. Ci si interroga su ruolo e competenze di cui deve essere in possesso questo lavoratore sportivo.
“L’elenco delle mansioni è diviso per singola Federazione e Disciplina associata, ma dovrebbe rappresentare un punto di riferimento per tutti gli organismi e i sodalizi sportivirinconosciuti dal Coni e dal Dipartimento per lo Sport, quindi compresi gli Enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive dilettantistiche nostra affiliate – commenta Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp – ma sono molti sono i punti interrogativi su questo primo elenco di mansioni a partire proprio da quella relativa a come dovranno comportarsi gli Enti di Promozione Sportiva e le loro reti associative, ricordando ancora una volta che le associazioni e le società sportive dilettantistiche affiliate, con i relativi tesserati, rappresentano la maggior parte della consistenza del movimento sportivo italiano e, quindi, dei lavoratori e delle lavoratrici dello sport".
"Tutti eravamo in trepidante at
“Nella serata di ieri – aggiunge il presidente Tiziano Pesce – anche il Gruppo di Ricerca e Supporto del Master in Diritto e Sport del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università Sapienza di Roma, attraverso un lungo e articolato post pubblicato sul proprio profilo Facebook ufficiale, che, condividendolo pienamente, ho rilanciato sui miei canali social, si è espresso con una prima analisi che evidenzia intanto come manchi ancora il riferimento a 9 Federazioni sportive nazionali
A figure lavorative sostanzialmente identiche, nell'ambito del dilettantismo, si applicheranno aliquote fiscali e contributive differenti a seconda che le loro mansioni siano ricomprese o meno nell'elenco relativo alla disciplina sportiva nel cui ambito si svolge la prestazione? aggiungono i giuristi esperti di diritto sportivo della Sapienza di Roma.
L’augurio è che presto arrivino precisi chiarimenti nel merito e che al mondo della Promozione sportiva sia dedicata l’attenzione che merita.
Nel frattempo, ricordiamo che questi temi sono stati al centro del convegno su “Nuovo lavoro sportivo" che si è tenuto nei giorni scorsi a Roma, nella sede del Cnel (venerdì 16 febbraio) e nella Facoltà di Giurisprudenza de La Sapienza (sabato 17 febbraio). Al centro dell’attenzione la riforma del lavoro sportivo nell’area del dilettantismo e in particolare il ruolo delle parti sociali e della contrattazione collettiva. Riportiamo il resoconto dei temi toccati e l'intervento di Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp.
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