Comitato Territoriale

Venezia

Norme per l’attività sportiva in zona rossa


L’Ordinanza del Ministro della salute del 12 marzo 2021 pone il Veneto in zona rossa, e pertanto andiamo a considerare quanto prevede il DPCM 2 marzo 2021

LE NORME

Capo V Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa
Art. 41 Attività motoria e attività sportiva
1. Tutte le attività previste dall'art. 17, commi 2 e 3 (1), anche se svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospese. Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.
2. È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. È altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale.

LE FAQ

Riprendiamo di seguito e aggiorniamo le FAQ nella pagina della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Dipartimento per lo Sport

https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone
http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq/

AREA ROSSA - ATTIVITÀ MOTORIA O SPORTIVA

È possibile andare in palestra/piscina o in altre strutture sportive per fare attività motoria/sportiva?

Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP.
Allo stesso modo, sono sospese l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sia all’aperto che al chiuso.

È possibile praticare sport di contatto?

No, lo svolgimento degli sport di contatto, definiti nell’apposito decreto del Ministro dello sport sono sospesi. Sono inoltre vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto di carattere amatoriale.
Tuttavia, è consentito svolgere all’aperto e a livello individuale i relativi allenamenti e le attività individuate con il suddetto decreto del ministro dello sport del 13 ottobre 2020, nonché gli allenamenti per sport di squadra, che potranno svolgersi in forma individuale, all’aperto e nel rispetto del distanziamento.

È consentito fare attività motoria?

L’attività motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente e in prossimità della propria abitazione. È obbligatorio rispettare la distanza di almeno un metro da ogni altra persona e indossare dispositivi di protezione individuale. Sono sempre vietati gli assembramenti.

È possibile recarsi in un altro Comune al solo scopo di fare lì attività sportiva? In alternativa, è possibile varcare i confini comunali mentre si pratica l’attività sportiva (per esempio correndo o valicando un monte), per concluderla comunque all’interno del proprio Comune?

Nell’area rossa è consentito svolgere l'attività sportiva esclusivamente nell’ambito del territorio del proprio Comune, dalle 5.00 alle 22.00, in forma individuale e all'aperto, mantenendo la distanza interpersonale di due metri. È tuttavia possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza.

Cosa si intende per eventi e competizioni riconosciuti di preminente interesse nazionale?

Il DPCM del 2 marzo 2021 dispone che siano consentiti gli eventi e le competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e del Comitato Italiano Paralimpico. Pertanto la definizione comprende tutti i confronti competitivi fra due o più atleti organizzati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate o Enti di Promozione Sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, alla presenza di tecnici sportivi e di ufficiali di gara abilitati, nel rispetto del Protocollo di contrasto al COVID-19 adottato per la specifica disciplina sportiva, inseriti nel calendario agonistico quali gare nazionali, previo provvedimento da parte del CONI o del CIP.

Come riportato sulla pagina dedicata nel sito del CONI, gli eventi e le competizioni riconosciuti di interesse nazionale sono tutti gli eventi e le competizioni ricompresi nell’arco temporale dello stato di emergenza prorogato sino al 15 aprile 2021 - programmati e fissati con sufficiente anticipo nei calendari agonistici, con date e luoghi certi, dalle Federazioni Sportive Nazionale, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva ovvero dagli Organismi Sportivi Internazionali. Si ricorda che in zona rossa sono sospesi gli eventi e le competizioni organizzati dagli EPS. Conseguentemente, nelle zone rosse, sono sospesi anche gli allenamenti degli atleti delle EPS

Di seguito gli interventi di Uisp e degli EPS contro la sospensione degli allenamenti degli atleti degli EPS http://www.uisp.it/nazionale/pagina/uisp-a-che-gioco-vogliamo-giocare http://www.uisp.it/nazionale/pagina/comunicato-unitario-eps-chi-non-rispetta-il-protocollo

Per consultare l’elenco delle competizioni di interesse nazionale, si rimanda al seguente link.

https://www.coni.it/it/speciale-covid-19/eventi-e-competizioni-di-livello-agonistico-e-riconosciuti-di-preminente-interesse-nazionale.html

Norme per l'attività sportiva in zona rossa - il documento



Il Vicepresidente
Paolo Peratoner

(1) DPCM 2 marzo 2021 - Art. 17 Attività motoria e attività sportiva
2. Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali. Ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento interpersonale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli; sono altresì consentite le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche; sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonche' quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell'efficienza operativa in uso al Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.
3. Fatto salvo quanto previsto all'art. 18, comma 1, in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento dell'Autorita' delegata in materia di sport, e' sospeso. Sono altresì sospese l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonche' tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.

                            

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