Dal 6 agosto è entrato ufficialmente in vigore l’obbligo di possedere il GREEN PASS per tornare a fare una vita quasi normale. Ma il certificato verde serve anche per fare sport? Vediamo cosa dice il decreto. Negli ultimi giorni si sono moltiplicate le domande riguardanti l’obbligo del green pass, cerchiamo di fare chiarezza e vediamo se è obbligatorio per andare in palestra, in piscina, fare sport individuale o di squadra all’aperto o al chiuso.
Per fare sport è necessario avere il green pass? Stando a quanto stabilito dal decreto varato dal governo l’obbligo di possedere la certificazione verde scatta per accedere a “piscine, centri natatori, palestre e centri benessere” ma anche per fare “sport di squadra”, solamente in strutture chiuse. Per quanto riguarda le attività all’esterno invece non è necessario avere nessun certificato, nemmeno per praticare sport di gruppo o di contatto (Ad eccezione di diverse direttive da parte delle vari FEDERAZIONI SPORTIVE). Dunque, ad esempio, per andare a giocare a calcetto con i propri amici o per fare una partita di padel il green pass non sarà necessario se si resterà all’esterno, mentre al chiuso sarà obbligatorio avere a portata di mano il certificato verde. Naturalmente continuano ad essere esentati dall’obbligo di possedere il green pass i bambini al di sotto dei 12 anni che potranno andare in piscina in palestra e in tutti gli spazi chiusi anche senza la certificazione.
Diversa la questione nel caso in cui si volesse assistere ad una competizione sportiva, in questo caso il decreto parla chiaro: il green pass è obbligatorio. Sul sito ufficiale del governo infatti si può leggere che il certificato verde si rende necessario per assistere a “spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive”, e dunque anche per andare allo stadio o in palazzetti. Delle limitazioni sono state imposte anche per la capienza delle varie strutture, sia all’aperto che al chiuso. Nello specifico, se una regione si trova in zona bianca la capienza consentita non potrà essere superiore al 50% della massima consentita all’aperto, e al 25% nel caso in cui la competizione si svolga al chiuso. Per quanto riguarda la zona gialla “la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all’aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso.”
Per capire se per lo svolgimento di attività in ambito sportivo sia obbligatorio – o meno – il green pass, occorre distinguere sulla base dei seguenti elementi:
Sulla base di tali distinzioni, è possibile riepilogare nella seguente tabella le situazioni in cui vi è obbligo di green pass, con i seguenti distinguo:
ATTIVITÀ |
APERTO |
CHIUSO |
GREEN PASS NO |
GREEN PASS SÌ |
Attività sportiva di SQUADRA |
X |
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X |
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Attività sportiva di SQUADRA |
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X |
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X |
Attività sportiva INDIVIDUALE |
X |
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X |
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Attività sportiva INDIVIDUALE |
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X |
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X |
Partecipazione del pubblico a eventi e competizioni sportive GARE/TORNEI |
X |
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X |
Partecipazione del pubblico a eventi e competizioni sportive GARE/TORNEI |
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X |
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X |
Riferimenti normativi e di prassi:
Art. 3 DL 152/2021 – Impiego certificazioni verdi COVID-19
“1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l’articolo 9 e’ inserito il seguente:
«Art. 9-bis (Impiego certificazioni verdi COVID-19). – 1. A far data dal 6 agosto 2021, e’ consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2, l’accesso ai seguenti servizi e attivita’:
Art. 5 DL 52/2021 – Spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi
“1. In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l’accesso e’ consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2. In zona bianca, la capienza consentita non puo’ essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all’aperto e 2.500 al chiuso. In zona gialla la capienza consentita non puo’ essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non puo’ comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all’aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attivita’ devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non e’ possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonche’ le attivita’ che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
2. Le misure di cui al primo periodo del comma 1 si applicano anche per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli sopra richiamati. In zona bianca, la capienza consentita non puo’ essere superiore 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso. In zona gialla la capienza consentita non puo’ essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non puo’ essere superiore a 2.500 per gli impianti all’aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso. Le attivita’ devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non e’ possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.”
Art. 6 – Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e centri benessere
“1. A decorrere dal 15 maggio 2021 in zona gialla sono consentite le attivita’ 1 all’aperto in conformita’ a protocolli e linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento dello sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.
1-bis. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attivita’ delle piscine e dei centri natatori anche in impianti coperti in conformita’ ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico)).
2. Dal 24 maggio 2021, in zona gialla, le attivita’ delle palestre sono consentite in conformita’ ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico)).
3. A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico, e’ consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attivita’ sportiva anche di squadra e di contatto. E’ comunque interdetto l’uso di spogliatoi se non diversamente stabilito dalle linee guida di cui al primo periodo.
3-bis. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attivita’ dei centri benessere in conformita’ alle linee guida adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.”
FAQ Dipartimento Sport – 4: Cosa si intende per palestra?
“Con il termine “palestra” si intende qualunque locale o insieme di locali destinato allo svolgimento di esercizi atletici o ginnici a secco, individuali o di squadra, fornito degli attrezzi necessari, di spogliatoi, di servizi igienici e docce”