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Green pass per fare sport: quando serve

Dal 6 agosto è entrato ufficialmente in vigore l’obbligo di possedere il GREEN PASS per tornare a fare una vita quasi normale. Ma il certificato verde serve anche per fare sport? Vediamo cosa dice il decreto. Negli ultimi giorni si sono moltiplicate le domande riguardanti l’obbligo del green pass, cerchiamo di fare chiarezza e vediamo se è obbligatorio per andare in palestra, in piscina, fare sport individuale o di squadra all’aperto o al chiuso.

 

Green pass per fare sport: tutte le regole

Per fare sport è necessario avere il green pass? Stando a quanto stabilito dal decreto varato dal governo l’obbligo di possedere la certificazione verde scatta per accedere a piscine, centri natatori, palestre e centri benessere” ma anche per fare sport di squadra, solamente in strutture chiuse. Per quanto riguarda le attività all’esterno invece non è necessario avere nessun certificato, nemmeno per praticare sport di gruppo o di contatto (Ad eccezione di diverse direttive da parte delle vari FEDERAZIONI SPORTIVE). Dunque, ad esempio, per andare a giocare a calcetto con i propri amici o per fare una partita di padel il green pass non sarà necessario se si resterà all’esterno, mentre al chiuso sarà obbligatorio avere a portata di mano il certificato verde. Naturalmente continuano ad essere esentati dall’obbligo di possedere il green pass i bambini al di sotto dei 12 anni che potranno andare in piscina in palestra e in tutti gli spazi chiusi anche senza la certificazione.

Le regole per assistere alle gare

Diversa la questione nel caso in cui si volesse assistere ad una competizione sportiva, in questo caso il decreto parla chiaro: il green pass è obbligatorio. Sul sito ufficiale del governo infatti si può leggere che il certificato verde si rende necessario per assistere a “spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive, e dunque anche per andare allo stadio o in palazzetti.  Delle limitazioni sono state imposte anche per la capienza delle varie strutture, sia all’aperto che al chiuso. Nello specifico, se una regione si trova in zona bianca la capienza consentita non potrà essere superiore al 50% della massima consentita all’aperto, e al 25% nel caso in cui la competizione si svolga al chiuso. Per quanto riguarda la zona gialla “la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all’aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso.”

Green pass: la distinzione tra pratica sportiva e partecipazione a eventi sportivi

Per capire se per lo svolgimento di attività in ambito sportivo sia obbligatorio – o meno – il green pass, occorre distinguere sulla base dei seguenti elementi:

  • attività all’aperto oppure al chiuso
  • attività sportiva di squadra oppure individuale
  • attività svolta dagli atleti (pratica sportiva) oppure attività svolta dal pubblico (partecipazione a eventi e competizioni sportivi)

Sulla base di tali distinzioni, è possibile riepilogare nella seguente tabella le situazioni in cui vi è obbligo di green pass, con i seguenti distinguo:

  • partecipazione del pubblico agli allenamenti (all’aperto): l’allenamento non è una “manifestazione / evento sportivo”; si ritiene pertanto che l’obbligo non sussista, ma si segnalano sul punto opinioni divergenti in dottrina: sul punto sarebbe auspicabile un chiarimento
  • ove, per maggiore tutela dei propri atleti, i dirigenti ritenessero di richiedere comunque il green pass anche ove non obbligati, sarebbe naturalmente un comportamento virtuoso

ATTIVITÀ

APERTO

CHIUSO

GREEN PASS NO

GREEN PASS SÌ

Attività sportiva di SQUADRA

X

 

X

 

Attività sportiva di SQUADRA

 

X

 

X

Attività sportiva INDIVIDUALE

X

 

X

 

Attività sportiva INDIVIDUALE

 

X

 

X

Partecipazione del pubblico a eventi e competizioni sportive GARE/TORNEI

X

 

 

X

Partecipazione del pubblico a eventi e competizioni sportive GARE/TORNEI

 

X

 

X

Riferimenti normativi e di prassi:

Art. 3 DL 152/2021 – Impiego certificazioni verdi COVID-19

“1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l’articolo 9 e’ inserito il seguente:

«Art. 9-bis (Impiego certificazioni verdi COVID-19). – 1. A far data dal 6 agosto 2021, e’ consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2, l’accesso ai seguenti servizi e attivita’:

  1. b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, di cui all’articolo 5;
  2. d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, di cui all’articolo 6, limitatamente alle attivita’ al chiuso;”

Art. 5 DL 52/2021 – Spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi

“1. In zona bianca e in zona  gialla,  gli  spettacoli  aperti  al pubblico in sale teatrali, sale da concerto,  sale  cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, sono  svolti  esclusivamente  con  posti  a  sedere preassegnati e a condizione che  sia  assicurato  il  rispetto  della distanza interpersonale di almeno un metro, sia  per  gli  spettatori che non siano  abitualmente  conviventi,  sia  per  il  personale,  e l’accesso e’ consentito esclusivamente  ai  soggetti  muniti  di  una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9,  comma  2. In zona bianca, la capienza consentita non puo’ essere  superiore  al 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto  e  al  25  per cento al chiuso nel caso  di  eventi  con  un  numero  di  spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all’aperto e 2.500  al  chiuso.  In zona gialla la capienza consentita non puo’ essere  superiore  al  50 per cento di quella  massima  autorizzata  e  il  numero  massimo  di spettatori non  puo’  comunque  essere  superiore  a  2.500  per  gli spettacoli all’aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi  chiusi, per ogni singola sala. Le attivita’ devono svolgersi nel rispetto  di linee  guida  adottate  ai  sensi  dell’articolo  1,  comma  14,  del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.  Restano  sospesi  gli  spettacoli aperti al pubblico quando non e’  possibile  assicurare  il  rispetto delle condizioni di cui al presente articolo,  nonche’  le  attivita’ che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
2. Le misure di cui al primo periodo del comma 1 si applicano anche per  la  partecipazione  del  pubblico  sia  agli   eventi   e   alle competizioni  di  livello  agonistico  riconosciuti   di   preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano  (CONI)  e  del   Comitato   italiano   paralimpico   (CIP), riguardanti gli sport individuali e  di  squadra,  organizzati  dalle rispettive  federazioni  sportive  nazionali,   discipline   sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da  organismi  sportivi internazionali sia agli eventi e alle competizioni  sportivi  diversi da quelli sopra richiamati. In zona bianca,  la  capienza  consentita non puo’ essere superiore 50 per cento di quella massima  autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso. In zona  gialla  la  capienza consentita non puo’ essere  superiore  al  25  per  cento  di  quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori  non puo’ essere superiore a 2.500 per gli impianti all’aperto e  a  1.000 per gli  impianti  al  chiuso.  Le  attivita’  devono  svolgersi  nel rispetto delle linee guida adottate dalla  Presidenza  del  Consiglio dei ministri – Dipartimento per  lo  sport,  sentita  la  Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non e’ possibile assicurare  il  rispetto delle  condizioni  di  cui  al  presente  comma,  gli  eventi  e   le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.”

Art. 6 – Piscine, centri natatori,  palestre,  sport  di  squadra  e  centri benessere

“1. A decorrere dal 15 maggio 2021 in zona gialla sono consentite le attivita’ 1 all’aperto in conformita’ a protocolli  e linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio  dei  ministri  – Dipartimento dello sport,  sentita  la  Federazione  medico  sportiva italiana  (FMSI),  sulla  base  di  criteri  definiti  dal   Comitato tecnico-scientifico.
1-bis. Dal 1° luglio 2021, in zona  gialla,  sono  consentite  le attivita’ delle piscine e  dei  centri  natatori  anche  in  impianti coperti in conformita’ ai protocolli  e  alle  linee  guida  adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri  –  Dipartimento  per  lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico)).
2. Dal 24  maggio  2021,  in  zona  gialla,  le  attivita’  delle palestre sono consentite in conformita’ ai protocolli  e  alle  linee guida  adottati  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   – Dipartimento per lo sport, sentita  la  Federazione  medico  sportiva italiana,   sulla   base   di   criteri   definiti    dal    Comitato tecnico-scientifico)).
3. A decorrere dal 26 aprile 2021, in  zona  gialla,  nel  rispetto delle  linee  guida  adottate  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la  Federazione  medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico,  e’  consentito  lo  svolgimento  all’aperto  di qualsiasi attivita’ sportiva anche  di  squadra  e  di  contatto.  E’ comunque interdetto l’uso di spogliatoi se non diversamente stabilito dalle linee guida di cui al primo periodo.
3-bis. Dal 1° luglio 2021, in zona  gialla,  sono  consentite  le attivita’ dei  centri  benessere  in  conformita’  alle  linee  guida adottate ai sensi dell’articolo 1, comma  14,  del  decreto-legge  16 maggio 2020, n. 33, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14 luglio 2020, n. 74.”

FAQ Dipartimento Sport – 4: Cosa si intende per palestra?

“Con il termine “palestra” si intende qualunque locale o insieme di locali destinato allo svolgimento di esercizi atletici o ginnici a secco, individuali o di squadra, fornito degli attrezzi necessari, di spogliatoi, di servizi igienici e docce”

 

 

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