Nazionale

Dpcm 3 dicembre, eventi e competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale

Alcune precisazioni sui contenuti del recente decreto del Presidente del Consiglio su eventi e competizioni di interesse nazionale

 

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020, in vigore fino al 15 gennaio 2021, alla cui lettura integrale si rimanda, non presenta in materia di sport sostanziali differenze dal precedente, confermando quanto già definito per palestre e centri sportivi, per lo svolgimento dell’attività motoria e sportiva. 
 
Per quanto riguarda, invece, gli eventi e le competizioni di interesse nazionaleoccorre leggere con attenzione la nuova stesura del relativo articolo, anche alla luce della circolare del 4 dicembre 2020 del Segretario generale CONI.

Attività sportiva (art. 1, comma 10, lett. e)
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure: 

e) sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni -di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionalecon provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) - riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera e muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e enti di promozione sportiva. Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il Comitato italiano paralimpico (CIP) vigilano sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente lettera;
 
Con la già richiamata circolare del 4 dicembre 2020 del Segretario generale CONI, viene comunicato che gli Organismi sportivi nazionali (FS, EPS, DSA) devono trasmettere con urgenza al CONI i calendari con gli eventi e le competizioni “di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale”, ai fini dell’aggiornamento di quanto precedentemente pubblicato sul sito istituzionale CONI (all’interno della specifica sezione - coni.it/it/speciale-covid-19 - in continuo aggiornamento), nel rispetto del precedente DPM, ora novellato.

Il CONI precisa che saranno considerati conformi alle nuove disposizioni gli eventi e le competizioni aggiornati fino al 31/01/2021 che rispettino i seguenti requisiti:
1. Il preminente interesse nazionale ovvero le competizioni aventi natura internazionale e le competizioni aventi natura di campionato italiano o gara equipollente;
2. La riserva di partecipazione ai soli atleti tesserati come agonisti, da evidenziare nei rispettivi regolamenti gara o disposizioni per l’attività agonistica (da allegare nella trasmissione ai calendari, per la pubblicazione);
3. La presentazione agli organizzatori dell’evento, da parte degli atleti agonisti, o delle rispettive associazioni sportive, di una copia della certificazione per l’attività sportiva agonistica regolamenta dal Decreto del Ministro della Sanità del 18 febbraio 1982;
4. La conservazione della certificazione per l’attività sportiva agonistica presso la società sportiva di appartenenza di tutti i partecipanti ai predetti eventi e competizioni ovvero alle relative sessioni di allenamento.

Sostanzialmente viene ribadito e precisato che gli eventi di interesse nazionale devono essere di “livello agonistico”. 
Questa precisazione sì è evidentemente resa necessaria per contrastare e porre termine a comportamenti non corretti di alcuni Organismi sportivi, che, come più volte denunciato dall’Uisp, al fine di consentire comunque lo svolgimento di manifestazioni non di interesse nazionale hanno dato atto ad evidenti forzature normative.

Con l’occasione ricordiamo che all’interno della Sezione Tutela sanitaria della piattaforma web Servizi per le associazioni e le società sportive – sezione CIRCOLARI’ dell’Area Riservata web Uisp 2.0, è pubblicata la ‘DELIBERA TUTELA SANITARIA’, nel cui rispetto si devono svolgere tutte le attività (AGONISTICHE e NON AGONISTICHE) organizzate e svolte nell’ambito della rete associativa Uisp.

Sulla piattaforma ‘Servizi per le associazioni e le società sportive’ dell’Area Riservata web Uisp 2.0, a cui possono accedere i dirigenti dei sodalizi affiliati, sono tempestivamente pubblicati riferimenti normativi, approfondimenti e circolari sull'emergenza Covid-19 e sugli aspetti gestionali-fiscali di associazioni e società sportive. La comunicazione ripresa in questa pagina è contenuta nella Circolare n. 46/2020-2021(Gruppo Redazionale Pagine Uisp)