Anche le articolazioni territoriali degli enti di promozione sportiva (Eps) riconosciuti dal Coni che intendano qualificarsi come associazioni di promozione sociale (Aps) sono sottoposte a tutte le indicazioni previste dal codice del terzo settore. Secondo la nota del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 593 del 16 gennaio 2026 “Articolo 35 del D. Lgs. n. 117/2017 – Richiesta indicazioni e chiarimenti. Riscontro” non esistono ulteriori deroghe per questa tipologia di organizzazioni. Il dubbio nasce perché gli Eps hanno una struttura particolare, composta prevalentemente da associazioni (non da persone fisiche), e godono di alcune deroghe rispetto alla disciplina generale delle Aps.
Nello specifico, la nota riporta la disciplina prevista dall’articolo 35 del codice del terzo settore:
Esiste nel codice (comma 4), però, già una deroga per gli Eps nazionali che associano almeno 500 Aps i quali non sono soggetti al limite del 50%. Questa deroga si estende anche alle loro articolazioni territoriali (circolare n. 2/2021). Questa eccezione è giustificata dal fatto che gli Eps sono già rigidamente regolati dall’ordinamento sportivo del Coni, che impone requisiti molto elevati (diffusione territoriale, numero di associazioni sportive affiliate, numero di iscritti, principi democratici ecc.).
Il limite invalicabile
Nonostante la deroga sul mix di soci (non-Aps), i comitati locali devono comunque rispettare il requisito minimo di base: devono avere almeno tre Aps associate per poter essere iscritti al registro unico nazionale come Aps.
In sintesi, pur godendo di agevolazioni grazie al legame con l'ente nazionale, i comitati territoriali non possono ignorare la soglia minima di tre Aps socie. La deroga riguarda la proporzione tra soci, non il numero minimo di base previsto dal comma 1 dell'art. 35. (Fonte: Cantiere Terzo Settore - articolo di Lara Esposito del 28 gennaio 2026)