Questa è la memoria scritta consegnata da Tiziano Pesce alla VII commissione del Senato, nel corso della sua audizione in quanto presidente nazionale Uisp. L'audizione è avvenuta nella mattinata di giovedi 28 novembre sul DDL n.992 a 7a Commissione del Senato, in merito al Disegno di legge n. 992 dal titolo “Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 33, settimo comma, della Costituzione in materia di promozione e sostegno dello sport in ambito psicofisico e sociale” Ecco il video dell'audizione.
Sig. Presidente, Senatrici, Senatori, componenti della VII Commissione,
grazie per l’invito e per l’importante opportunità concessa all’UISP Aps nel potersi esprimere nell’ambito dell’esame del DDL n. 992 recante “Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 33, settimo comma, della Costituzione in materia di promozione e sostegno dello sport in ambito psicofisico e sociale”, disegno di legge che cogliamo con favore, avendo l’obiettivo di concorrere a dare appunto attuazione alla modifica costituzionale che ha aggiunto, all’articolo 33, il settimo comma: «La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme».
L’attività sportiva è un fondamentale strumento di benessere psicofisico dei cittadini e delle cittadine e di tutte le comunità in cui viviamo, capace di costruire percorsi efficaci di inclusione, contrasto alle disuguaglianze, emancipazione sociale. Promuovere buona salute per tutti e per tutte le fasce d’età, a partire dai più giovani e quindi dai contesti scolastici, sino ad arrivare alle persone più adulte, attraverso una rinnovata cultura del movimento, secondo le condizioni di ciascuno, portandola anche al centro dei processi di progettazione e di amministrazione condivisa, è un obiettivo da perseguire nel coniugare attività fisica, educazione, benessere, sostenibilità (economica, ambientale, sociale) e diritti di
cittadinanza.
In considerazione del tempo a disposizione e dell’articolata memoria che abbiamo preparato e che sarà completamente fruibile, nel suo formato digitale che depositeremo agli atti della Commissione, anche per la sua successiva pubblica consultazione, procederò soltanto con una esposizione sintetica dei punti su cui riteniamo utile giungere ad integrazioni e di alcune considerazioni di quadro. Si premette la condivisione di più proposte emendative già presentate dalla FISH - Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap, nel corso dell’audizione svolta in data 21 novembre 2024, tenedo presente, altresì, quanto previsto dal D.Lgs. 62/2024 e la normativa di settore.
Osservazioni e proposte emendative
Art. 1
Comma 1 – si condivide la proposta integrativa presentata dalla FISH, con il riferimento, oltre all’attuazione dell’articolo 33, settimo comma, della Costituzione, per le persone con disabilità dell'art. 30 della Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità (CRPD) ratificata con la Legge 18/2009.
Per quanto riguarda la previsione che l’insegnamento dell’educazione motoria sia prestato per almeno tre ore settimanali, occorre però rilevare come in base all'autonomia, le istituzioni scolastiche possono modificare il monte ore annuale delle discipline di insegnamento (le materie) per una quota pari al 20%. Tale quota consente alle scuole la compensazione tra discipline di insegnamento (riduzione del numero di ore ad una disciplina che vengono assegnate ad un'altra) oppure l'introduzione di una nuova disciplina di studio. [Riferimenti normativi: Nota prot. 721 del 22 giugno 2006 e D.M. 47 del 13 giugno 2006].
Questo, di fatto lascia poco spazio alla disciplina dell’educazione motoria in quanto purtroppo ancora di fatto considerata disciplina “cenerentola” all’interno del sistema scolastico (in media un’ora a settimana su un monte ore totale di 40), a favore di altre discipline come l’italiano e la matematica sottoposte a valutazione Invalsi - Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione. Si ritiene pertanto che non prevedendolo come obbligo, difficilmente l’insegnamento dell’educazione motoria potrà essere prestato per almeno tre ore settimanali.
Comma 2 - Si condivide la proposta della FISH di estendere anche alla scuola secondaria di primo e secondo grado l’introduzione di appositi programmi speciali di attività motoria e sportiva adattata per l'inclusione di tutti gli alunni, anche con difficoltà motorie e intellettivorelazionali, con il coinvolgimento di esperti di sport adattato. Sul punto si ritiene occorra però rilevare come da un punto di vista squisitamente normativo ciò sarebbe già possibile. Il sistema scolastico si troverebbe infatti già nella condizione di attuare inclusione attraverso l’individualizzazione e la personalizzazione delle attività didattiche, partendo dalle differenze e dalle potenzialità di ogni alunno con disabilità, valorizzate nel contesto del gruppo classe (rif. PEI Piano Educativo Individualizzato - e PDP Piano Didattico Personalizzato). Nel processo di individualizzazione della didattica si prevedono, infatti, per gli alunni con disabilità o con difficoltà di apprendimento (DSA – Disturbi Specifici dell’Apprendimento e BES – Bisogni Educativi Speciali), attività necessarie affinché sia possibile raggiungere conoscenze e abilità comuni al resto della classe. Obiettivi comuni, quindi, al gruppo classe, ma metodologie diverse, individualizzate, che tengano conto delle potenzialità, capacità e abilità personali, che divengono risorsa, tentando di eliminare i fattori che originano o mantengono la difficoltà. Di fatto ciò non avviene per l’educazione motoria perché si evidenziano criticità nella formazione dei docenti, da una parte di coloro che non hanno né titolo ne esperienze rispetto all’ attività fisica e motoria, dall’altra (rispetto all’ insegnamento di tale disciplina nella scuola primaria (6-10 anni) la presenza di titoli (Scienze motorie classi di concorso A-48 e A-49 individuate dal Ministero dell’Istruzione e del Merito) non pienamente rispondenti all’impianto pedagogico, educativo e metodologico della scuola primaria e all’età dei bambini e delle bambine, così come indicato dal CSPI - Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, organo di garanzia dell'unitarietà del sistema nazionale dell'istruzione, istituito proprio presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Art. 1 bis e Art. 1 ter
Si propone di estendere alle organizzazioni sportive – da intendersi sia come organismi sportivi riconosciuti dal CONI (Enti di Promozione sportiva, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate) che come associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte presso il registro delle attività sportive dilettantistiche – l’istituto della coprogrammazione e coprogettazione così come definito dal D.Lgs. n. 117/2017 “Codice del Terzo Settore” così
come l’istituto della convenzione, come modalità ideale di attuazione del principio di sussidiarietà. Questo faciliterebbe tutti i rapporti anche di convenzione per progettualità con le istituzioni scolastiche, gli enti locali, le Aziende sanitarie locali e, in generale, le pubbliche amministrazioni.
Art. 1 quater
Si propone al primo comma, al fine di valorizzare il tirocinio curriculare, di introdurre l’obbligo in capo agli istituti scolastici di accogliere un numero minimo di tirocinanti. Al secondo comma si introduce la possibilità di qualificare come tirocini curriculari quelli necessari nei percorsi di formazione/qualificazione organizzati dagli organismi sportivi
riconosciuti dal CONI attesa l’importanza che all’acquisizione di competenze teoriche si abbini sempre l’esperienza pratica.
Art. 1 quinquies
L’esperienza di volontariato può essere qualificante anche quando svolta all’interno di organismi sportivi riconosciuti dal CONI o in associazioni e società sportive dilettantistiche per cui si propone la definizione con decreto dei criteri per il riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite oltre alla possibilità di vedersi riconosciuti
crediti scolastici.
Art. 1.
Testo attuale
1. In attuazione dell'articolo 33, settimo comma, della Costituzione, al fine di potenziare il valore dello sport come pratica educativa le istituzioni scolastiche determinano, nel piano dell'offerta formativa e in coerenza con la loro autonomia, le modalità per l'insegnamento dell'educazione motoria, prevedendo che tale insegnamento sia prestato per almeno tre ore settimanali.
2. È prevista l'introduzione, nella scuola primaria, di appositi programmi speciali di attività motoria rivolti ad alunni disabili o che comunque presentino difficoltà psicomotorie.
3. L'attuazione delle finalità di cui al presente articolo si realizza a valere sui fondi speciali di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze.
Proposta emendativa
Art. 1.
1. In attuazione dell’articolo 33, settimo comma, della Costituzione e, per le persone con disabilità dell'art. 30 della CRPD ratificata con legge 18/2009, al fine di potenziare il valore dello sport come pratica educativa le istituzioni scolastiche determinano, nel piano dell’offerta formativa e in coerenza con la loro autonomia, le modalità per l’insegnamento dell’educazione motoria, prevedendo che tale insegnamento sia prestato per almeno tre ore settimanali.
2. È prevista l’introduzione, nella scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, di appositi programmi speciali di attività motoria e sportiva adattata, per l'inclusione di tutti gli alunni, anche con difficoltà motorie e intellettivo-relazionali, con il coinvolgimento di esperti di sport adattato.
3. L'attuazione delle finalità di cui al presente articolo si realizza a valere sui fondi speciali di parte corrente del
Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 1 bis
1. In attuazione dell’articolo 33, settimo comma, della Costituzione e in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale,
responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli organismi sportivi riconosciuti dal CONI e delle associazioni e società sportive dilettantistiche, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.
2. La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei
bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse
disponibili.
3. La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2.
4. Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner.
Art. 1 ter
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con gli organismi sportivi riconosciuti dal CONI e con le organizzazioni iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche da almeno sei mesi, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività sportive dilettantistiche se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
3. L'individuazione degli enti con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Gli enti per procedere alla stipula di tali convenzioni devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di
operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei collaboratori.
3-bis. Le amministrazioni procedenti pubblicano sui propri siti informatici gli atti di indizione dei procedimenti di cui al
presente articolo e i relativi provvedimenti finali. I medesimi atti devono altresì formare oggetto di pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
4. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.
Art. 1 quater
1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la
conoscenza diretta del mondo del lavoro in ambito sportivo dilettantistico, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado sono tenuti ad ospitare un minimo di _____ tirocinanti all’anno.
2. Si qualificano come tirocini curriculari anche quelli funzionali al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto da un organismo sportivo riconosciuto dal CONI.
Art. 1 quinquies
1. Il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Istruzione e del Merito e il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, definisce con decreto i criteri per il riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite nello svolgimento
di attività o percorsi di volontariato realizzate in organismi sportivi riconosciuti dal CONI e in organizzazioni iscritte nel
registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
2. Ai fini del conseguimento di titoli di studio, le Università possono riconoscere, nei limiti previsti dalla normativa vigente, crediti formativi a favore degli studenti che abbiano svolto attività di volontariato certificate in
organismi sportivi riconosciuti dal CONI e in organizzazioni iscritte nel registro nazionale delle attività sportive
dilettantistiche rilevanti per la crescita professionale e per il curriculum degli studi.
4. All'articolo 10, comma 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64, dopo le parole «che prestano il servizio civile o il servizio
militare di leva», sono inserite le seguenti: «o attività di volontariato in organismi sportivi riconosciuti dal CONI in
organizzazioni iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche per un numero di ore regolarmente
certificate».
Art. 2
Con riferimento all’articolo 2 si condivide la proposta emendativa della FISH.
Testo attuale
1. Ai fini della prevenzione e dell'individuazione precoce di malattie ematiche e cardiache, nonché di ogni altra forma
di anomalia o di disturbo fisico, in ogni regione sono rese disponibili, previa intesa tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, unità mobili di monitoraggio preventivo rivolte in particolare a coloro che intraprendono un'attività sportiva dopo idonei e specifici accertamenti e controlli diagnostici.
Proposta emendativa
1. Ai fini della prevenzione e dell’individuazione precoce di malattie ematiche e cardiache, nonché di ogni altra
condizione di disabilità, nonché di ogni condizione connessa alla salute mentale, in ogni regione sono rese disponibili, previa intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, unità mobili di monitoraggio preventivo e risorse adeguatamente formate anche per l'attività sportiva adattata, rivolte in particolare a coloro che intraprendono un’attività sportiva previa idoneità ai sensi della Nota Ministero della Salute prot. 416516/2005.
Per quanto riguarda la normativa vigente sulla tutela sanitaria nelle attività sportive si segnala l’importanza dell’adozione di un provvedimento normativo che inserisca l’ottenimento della certificazione medica di idoneità all’attività sportiva agonistica e non agonistica dei minorenni quale “diritto civile e sociale” da garantirsi in pari modo su tutto il territorio nazionale. In Italia, tutti i più recenti dati statistici attestano come 1 bambino/a su 5 nell’età compresa fra i 6 e i 10 anni non pratica alcuno sport e nel 30% dei casi le ragioni sono di tipo economico; poiché il primo ostacolo alla promozione della pratica sportiva diffusa tra le/i bambine/i e le/gli adolescenti è il certificato medico per l’attività non agonistica, obbligatorio dai 6 anni. Il certificato medico rappresenta un serio impedimento in quanto ha un costo considerevole che non sempre le famiglie possono o sono disposte a sostenere, e questo con grave preclusione del benessere psico-fisico del minorenne al quale non è data l’opportunità di scegliere. In Italia, la sanità è infatti tra le materie di competenza concorrente tra Stato e Regioni, in questo ambito ciò crea e intensifica disuguaglianze di opportunità tra i territori regionali.
Art. 3
L’emendamento ha come obiettivo estendere l’agevolazione fiscale della detrazione ai costi relativi a:
-Iscrizione alle attività da parte di persone con disabilità;
-Acquisto di protesi e adattatori dell’attrezzatura sportiva necessari alle persone con
disabilità per la pratica sportiva.
Testo attuale
1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1.1. è inserito il seguente: « 1.1.1. Dall'imposta lorda si detrae l'intero importo delle spese sostenute da soggetti di età superiore a sessanta anni per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine nonché ad altre strutture e impianti sportivi» 2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede a valere sul fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
Proposta emendativa
Art. 3
1. All’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, dopo il comma 1.1. è inserito il seguente: « 1.1.1. Dall’imposta lorda si detrae l’intero importo delle
spese sostenute da persone con disabilità e da soggetti di età superiore a sessanta anni per l’iscrizione annuale e l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine nonché ad altre strutture e impianti sportivi e per l’acquisto
di ausili necessari alle persone con disabilità per lo svolgimento dell’attività sportiva». 2. Alle minori entrate derivanti dall’attuazione disposizioni di cui al comma 1 si provvede a valere sul fondo speciale diparte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
Art. 4
Si condivide l’emendamento proposto dalla FISH.
Testo attuale
1. Per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva di base e agonistica delle persone disabili è istituita una carta dei servizi sportivi denominata « Sport Card », regolamentata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata in materia di sport.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sul fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Proposta emendativa
1. Per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva di base e competitiva delle persone con disabilità con decreto interministeriale dell’Autorità politica delegata in materia di sport, dell’Autorità politica delegata in materia di politiche in favore delle persone con disabilità. e del Ministero dell’Istruzione e del Merito, verranno definite Linee guida che identifichino gli standard minimi dei servizi sportivi adattati, erogati nelle scuole e nei centri sportivi. Benefici, esenzioni ed agevolazioni associabili all'attività sportiva verranno integrate nella Disability Card di cui alla Direttiva Europea 2841- 2024.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede a valere sul fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della cultura.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.