Nazionale

Trasmigrazione e accesso al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Alcune importanti indicazioni sul processo di trasmigrazione, relative a documentazione, procedure e modalità di caricamento

 

Le realtà iscritte nei previgenti registri delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato sono state soggette ad un procedimento di trasmigrazione che si perfeziona con l’iscrizione dei sodalizi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Alcune organizzazioni hanno già ricevuto la comunicazione dall’ufficio RUNTS territorialmente competente in merito all’avvenuta conclusione del procedimento. In ogni caso è possibile verificare se il sodalizio sia stato iscritto anche consultando il relativo elenco pubblicato alla pagina https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/Lista-enti.

Le organizzazioni che risultano iscritte sono chiamate a depositare il bilancio relativo all’ultimo esercizio (2021 per le associazioni con esercizio solare, 2020/2021 per quelle con esercizio non coincidente con quello solare) nel RUNTS oltre a verificare – e completare – i dati che devono ivi risultare.

Per accedere al RUNTS si ricorda che è necessario disporre di:

  1. SPID del legale rappresentante
  2. firma digitale formato CADES del legale rappresentante.

Effettuato l’accesso, nel tipo di richiesta per aggiornare i dati cliccate su VARIAZIONE.

In questa fase è possibile caricare il bilancio nel formato PDF/A non essendo stato ancora approvato ufficialmente il formato XBRL che dovrà essere utilizzato in futuro. Si ricorda che nel RUNTS è necessario fornire altre informazioni come la dichiarazione della volontà di accedere al cinque per mille, cliccando apposita casella, e come l’indicazione dei dati dei componenti l’organo amministrativo che potranno così in seguito accedere al RUNTS ed effettuare integrazioni documentali o informative senza che sia necessario l’intervento del legale rappresentante.

Si rinvia al materiale didattico del webinar “Il rapporto con il RUNTS” realizzato nell’ambito del progetto SPORT POINT il 25/5/2022 e consultabile agevolmente da tutti i tessertai Uisp "Dirigenti" attraverso la AppUISP per indicazioni in merito a:

  1. quali informazioni è necessario inserire nel RUNTS;
  2. quali documenti è necessario che siano presenti nel RUNTS;
  3. cosa devono fare le ONLUS asd, atteso che non è previsto in questo caso la trasmigrazione.

Altre associazioni sono state contattate per integrazioni documentali o perché invitate a modificare lo statuto dell’associazione.

Si evidenzia che con la legge di conversione del Decreto semplificazioni 2022 sono state apportate importanti semplificazioni per gli enti in trasmigrazione in quanto:

  1. è stata garantita agli Uffici del RUNTS – e di conseguenza alle APS/ODV – un lasso temporale maggiore per procedere perché i termini procedurali sono stati sospesi dal 1° luglio al 15 settembre con la Circolare 1/2022-2023 - Dal 16 settembre riprendono le procedure di trasmigrazione al Runts" si ricorda che la verifica dei procedimenti di trasmigrazione di organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps) nel registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) riprenderà dal prossimo 16 settembre. Le nuove tempistiche sono diretta conseguenza della sospensione per il periodo dal 1° luglio 2022 al 15 settembre 2022 dei termini dei procedimenti di verifica della sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione nel Runts prevista dal decreto Semplificazioni (art. 25-bis del dl n. 73 del 21 giugno 2022), convertito lo scorso 4 agosto con la legge 122.;
  2. è stato prorogato al 31 dicembre il termine entro cui è possibile per organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale ed ONLUS iscritte nei previgenti registri/anagrafe di apportare le modifiche statutarie con il quorum semplificato dell’assemblea ordinaria. Si ricorda che tale deroga è concessa esclusivamente quando l’associazione adegua lo statuto “alle nuove disposizioni inderogabili” o introduce “clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili” ma non anche quando si introducono clausole facoltative – come la possibilità di indire le assemblee con modalità telematiche – o quando si introducono clausole non contemplate dal Codice del terzo settore, come nel caso in cui si decida di modificare l’esercizio sociale o la composizione degli organi sociali. Il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 20 del 27/12/2018, ha distinto in una tabella le clausole che possono essere implementate con il quorum dell’assemblea ordinaria rispetto a quelle che richiedono, viceversa, il quorum rafforzato dell’assemblea straordinaria. Si ricorda infine che “Le modifiche statutarie di cui al periodo precedente sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative” ai sensi dell’art. 82 del CTS.

(Fonte: “Circolare n. 7/2022-2023 – Trasmigrazione e accesso al RUNTS, il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore” pubblicata sulla piattaforma ‘Servizi per le associazioni e le società sportive – sezione CIRCOLARI’ dell’Area Riservata web Uisp 2.0, a cui possono accedere gratuitamente i dirigenti dei sodalizi affiliati)

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