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Associazioni di promozione sociale tra imposte dirette ed Iva: quali novità nel 2026?

 Per le associazioni titolari di solo codice fiscale non cambia molto; le associazioni titolari di partita iva devono invece abbandonare il regime fiscale agevolato di cui alla legge 398/1991

 

Novità importanti in materia di imposte per le associazioni di promozione socialePer le associazioni titolari di solo codice fiscale non cambia molto: non è necessaria l’apertura della partita iva se l’associazione percepisce esclusivamente quote associative, contributi liberali e corrispettivi specifici versati da associati e assimilati mentre sotto il profilo delle imposte sui redditi è necessario fare attenzione alla qualifica dei fruitori dei servizi.

Le associazioni titolari di partita iva devono invece abbandonare il regime fiscale agevolato di cui alla legge 398/1991 per valutare se eventualmente optare per altri regimi forfettari

L’applicazione delle nuove regole – sia ai fini IVA che delle imposte dirette – è legata all’esercizio sociale.

Le APS con esercizio solare applicano dal primo gennaio 2026 le nuove regole, quelle con esercizio diverso da quello solare, ad esempio primo settembre – 31 agosto, applicheranno invece le nuove disposizioni esclusivamente dal primo settembre 2026.

Approfondisci con la “Circolare n. 21/2025-2026 Associazioni di promozione sociale tra imposte dirette ed Iva: quali novità nel 2026?” scaricabile dalla piattaforma ‘Servizi per le associazioni e le società sportive – sezione CIRCOLARI’ dell’Area Riservata web Uisp 2.0, a cui possono accedere gratuitamente i dirigenti dei sodalizi affiliati e raggiungibile anche attraverso l’AppUISP. (E.Fr.)