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Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione

Tra i soggetti beneficiari anche gli enti associativi possono accedere al credito d’imposta e non solo quelli titolari di P.IVA ma anche quelli dotati di solo Codice Fiscale

 

L’articolo 32 del D.L. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni-bis) ha introdotto un nuovo credito d’imposta relativo alle spese per sanificazioni e acquisto di dispositivi di protezione individuali (DPI), riproponendo in sostanza l’agevolazione già riconosciuta con l’art. 125 del D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio). Con Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 15 luglio sono state fornite le indicazioni per fruire del credito d’imposta e sono stati approvati il modello di domanda e le relative istruzioni.

Tra i soggetti beneficiari anche gli enti associativi possono accedere al credito d’imposta e non solo quelli titolari di P.IVA ma anche quelli dotati di solo Codice Fiscale.

Per approfondimenti relativi alle spese ammissibili, misura del credito spettante, periodo di riferimento delle spese, modalità del calcolo e utilizzo del credito d’imposta, termini e modalità di presentazione delle comunicazioni si rimanda alla “Circolare n. 129/2020-2021 – Decreto Sostegni bis: nuovo credito d’imposta per sanificazioni e DPI” pubblicata sulla piattaforma ‘Servizi per le associazioni e le società sportive – sezione CIRCOLARI’ dell’Area Riservata web Uisp 2.0, a cui possono accedere gratuitamente i dirigenti dei sodalizi affiliati. (E.Fr.)

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