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Dipendenti pubblici con collaborazioni in ambito sportivo dilettantistico

La riforma del lavoro sportivo ha introdotto una disciplina speciale per i dipendenti pubblici che intendono collaborare con le organizzazioni sportive

 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2023 recante “Parametri per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di attività di lavoro sportivo retribuita al personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.

Come è noto la riforma del lavoro sportivo ha introdotto una disciplina speciale per i dipendenti pubblici che intendono collaborare con le organizzazioni sportive.

Tale attività è subordinata alla sussistenza congiunta dei seguenti requisiti:
a) l’assenza di cause di incompatibilità di diritto, che possano ostacolare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente, in ragione della qualifica del dipendente, la posizione professionale e le attività assegnate;
b) l'insussistenza di conflitto di interessi in relazione all'attività lavorativa svolta nell'ambito dell'amministrazione;

Viene inoltre richiesto che l'attività di lavoro sportivo sia svolta:
- la circostanza che l'attività di lavoro sportivo deve essere svolta al di fuori dell'orario di lavoro;
- che l’attività non pregiudichi il regolare svolgimento del servizio nè l'indipendenza del lavoratore, esponendo l'amministrazione al rischio di comportamenti che non siano funzionali al perseguimento dei canoni di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa;
- nel caso di dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno, la circostanza che la prestazione di lavoro sportivo non rivesta carattere di prevalenza in relazione al tempo e alla durata. Si considera prevalente l'attività che impegna il dipendente per un tempo superiore al 50% dell'orario di lavoro settimanale stabilito dal contratto collettivo nazionale di riferimento. (Fonte: Uisp - Area Riservata 2.0 – Servizi per le Associazioni e Società Sportive – Sezione Circolari)