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Enti del Terzo settore e lo svolgimento delle attività “diverse”

In gazzetta ufficiale un provvedimento essenziale per verificare se un sodalizio possa effettivamente qualificarsi come Ente del terzo settore

 

Nella Gazzetta Ufficiale del 26 luglio è stato pubblicato il Decreto ministeriale n. 107 del 19 maggio 2021 recante “Regolamento ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore), concernente l'individuazione di criteri e limiti delle attività diverse”.

Si tratta di un provvedimento essenziale per verificare se un sodalizio possa effettivamente qualificarsi come Ente del Terzo Settore, in quanto va a definire in quale misura e a quali condizione sia possibile, o meno, svolgere attività diverse da quelle di interesse generale tassativamente elencate dall’articolo 5 del Codice del terzo settore.

Quali attività diverse possiamo svolgere? In quale misura?

Come faccio a calcolare il 66% dei costi complessivi?

Dobbiamo indicare in statuto quali attività diverse intendiamo svolgere?

Cosa succede all’ETS che non rispetta i criteri che rendono ammissibile lo svolgimento di attività diverse?

Da quando la nostra associazione sarà vincolata al rispetto dei parametri ivi indicati?

Le risposte a queste domande nella “Circolare n. 4/2021-2022 – Enti del Terzo Settore e svolgimento di attività “diverse”” pubblicata sulla piattaforma ‘Servizi per le associazioni e le società sportive – sezione CIRCOLARI’ dell’Area Riservata web Uisp 2.0, a cui possono accedere gratuitamente i dirigenti dei sodalizi affiliati. (E.Fr.)

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