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Enti del terzo settore ed autocontrollo

L'attività prevede l’affidamento a determinati soggetti delle funzioni di controllo di competenza del Registro unico nazionale del terzo settore

 

Entra in vigore un nuovo tassello della riforma del terzo settore. Si tratta dell’attività di autocontrollo, un istituto mutuato dalla disciplina delle cooperative che prevede l’affidamento a determinati soggetti delle funzioni di controllo di competenza del Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).  

A disciplinarlo è il Decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali adottato il 7 agosto, pubblicato nei giorni scorsi in Gazzetta Ufficiale

Tali disposizioni non si applicano:  

  1. alle imprese sociali e alle società di mutuo soccorso, in quanto destinatarie di una disciplina speciale; 
  2. agli enti del terzo settore (ETS) sottoposti a gestione commissariale ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del Codice civile o alle procedure concorsuali di cui al D.Lgs. 14/2019. 

Si tratta dei controlli legati all’iscrizione al RUNTS che non escludono l’attività di vigilanza in materia di lavoro, di competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro, così come l’attività di controllo esercitata dall’amministrazione finanziaria, amministrazione tenute a trasmettere al RUNTS ogni elemento utile a valutare una eventuale cancellazione di un ETS dal RUNTS. Tale collaborazione si realizza anche attraverso le segnalazioni da parte del RUNTS alle altre Amministrazioni, ivi inclusa l’Agenzia delle entrate per l’adozione degli atti di sua competenza. 

Approfondisci con la “Circolare n. 9/2025-2026 Enti del terzo settore ed autocontrollo” scaricabile dalla piattaforma ‘Servizi per le associazioni e le società sportive – sezione CIRCOLARI’ dell’Area Riservata web Uisp 2.0, a cui possono accedere gratuitamente i dirigenti dei sodalizi affiliati e raggiungibile anche attraverso l’AppUISP. (E.Fr.)