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IMU e organizzazioni sportive: chiarimenti e informazioni

Nella circolare Uisp la risposta alle domande più comuni e tutte le informazioni necessarie

 

L’IMU deve essere liquidata quando l’organizzazione sportiva sia: 

  1. proprietaria di bene immobile, inclusi i terreni e le aree edificabili;  
  2. titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi; 
  3. concessionaria di aree demaniali (come chiarito dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione e confermato dal Consiglio di Stato e di recente dal TAR Campania, gli impianti sportivi di proprietà comunale non si qualificano come beni demaniali ma come patrimonio indisponibile di un’Amministrazione Pubblica se destinati al soddisfacimento dell’interesse della collettività ai sensi dell’art.826, ultimo comma, del Codice civile); 
  4. locataria in regime di locazione finanziaria;  

a decorrere dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata.  

Il 1° comma dell’articolo 7 del D.Lgs. 504/1992, alla lettera a), prevede inoltre la dispensa dal versamento dell’IMU per “gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle provincie, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 4, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali”. 

Cosa succede se l’impianto sportivo non viene utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività sportive o se viene utilizzato in parte con modalità commerciali e in parte con modalità non commerciali? 

Quali sono e chi interessano le novità introdotte a partire dal 2 agosto 2025?

A queste domande risponde la “Circolare n. 3/2025-2026 Imu e organizzazioni sportive” scaricabile dalla piattaforma ‘Servizi per le associazioni e le società sportive – sezione CIRCOLARI’ dell’Area Riservata web Uisp 2.0, a cui possono accedere gratuitamente i dirigenti dei sodalizi affiliati e raggiungibile anche attraverso l’AppUISP. (E.Fr.)