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La vidimazione del registro volontari

L’obbligo di vidimazione del registro volontari deve intendersi esteso anche alle associazioni di promozione sociale ed alle Onlus

 

Come è noto, le associazioni che assumono la qualifica di Ente del terzo settore – ad oggi quindi le organizzazioni iscritte nel registro delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale o nell’anagrafe delle ONLUS – sono tenute non solo ad assicurare i volontari per l’attività di volontariato svolta (assicurazione per infortuni, malattia e responsabilità civile) ma anche ad iscriverli in apposito registro, quanto meno con espresso riferimento ai volontari non occasionali.

A seguito di sollecitazioni, il ministero del Lavoro è intervenuto con la Nota n. 7180 del 28 maggio 2021, per chiarire che l’obbligo di vidimazione del registro volontari, contemplato dal decreto del ministro dell’Industria, commercio e artigianato 14 febbraio 1992 con riferimento ai volontari delle organizzazioni di volontariato, deve intendersi esteso anche alle associazioni di promozione sociale ed alle Onlus.

Approfondimenti nella “Circolare n. 114/2020-2021 – Il Registro volontari deve essere vidimato anche senza specifica previsione di legge?” pubblicata sulla piattaforma ‘Servizi per le associazioni e le società sportive – sezione CIRCOLARI’ dell’Area Riservata web Uisp 2.0, a cui possono accedere gratuitamente i dirigenti dei sodalizi affiliati. (E.Fr.)

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