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Lavoratori sportivi titolari di partita IVA e le novità nella fattura elettronica

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA, le modalità di applicazione della soglia di esclusione

 

Come è noto l’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2021 dispone che i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000 per tutti i lavoratori sportivi autonomi.

L’Agenzia delle Entrate tramite la risposta ad istanza della consulenza giuridica n. 14/2025, ha chiarito, per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA, le modalità di applicazione di tale soglia di esclusione:

  • Per i lavoratori autonomi sportivi in possesso di partita IVA che operano nell’area del dilettantismo e che determinano il reddito professionale in regime ordinario, rilevano come componenti positivi di reddito solo i compensi che eccedono la soglia dei 15.000 euro. Pertanto i compensi fino ai 15.000 euro non sono assoggettati alla ritenuta d’acconto del 20%. Il lavoratore autonomo sportivo che opera in tale regime è però obbligato a rilasciare un’autocertificazione che attesti l’ammontare dei compensi già percepiti per prestazioni sportive dilettantistiche rese nel corso dell’anno solare di riferimento.
  • Per i lavoratori autonomi sportivi titolari di partita IVA che operano nell’area del dilettantismo e in possesso dei requisiti per l’accesso al regime forfetario, rilevano quali emolumenti a cui applicare il coefficiente di redditività, unicamente i compensi che eccedono l’importo di 15.000 euro. Tale importo concorre, invece, ai fini della verifica della soglia massima dei compensi, 85 mila euro, percepiti nell’anno entro la quale è consentito poter operare con il regime forfetario (Rif: art. 1 c. 54 L.190/2014).

Pertanto, per emettere la fattura elettronica è stato adeguato il tracciato elettronico introducendo, dal 15 maggio 2026, la nuova codifica “ESENZSPORT”.
Il nuovo codice consente di dare evidenza in merito alla non applicazione della ritenuta alla fonte sui compensi fatturati entro il limite annuo di esenzione.

Tale informazione all’interno della fattura elettronica non sostituisce l’obbligo in capo al lavoratore sportivo che opera in regime ordinario di consegnare l’autocertificazione.

L’acquisizione di tale autocertificazione è il solo documento che autorizza il sostituto d’imposta a non operare la ritenuta d’acconto al momento dell’effettivo pagamento della fattura. (Fonte: Gruppo Redazionale Uisp Aps)