Come è noto l’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2021 dispone che i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000 per tutti i lavoratori sportivi autonomi.
L’Agenzia delle Entrate tramite la risposta ad istanza della consulenza giuridica n. 14/2025, ha chiarito, per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA, le modalità di applicazione di tale soglia di esclusione:
Pertanto, per emettere la fattura elettronica è stato adeguato il tracciato elettronico introducendo, dal 15 maggio 2026, la nuova codifica “ESENZSPORT”.
Il nuovo codice consente di dare evidenza in merito alla non applicazione della ritenuta alla fonte sui compensi fatturati entro il limite annuo di esenzione.
Tale informazione all’interno della fattura elettronica non sostituisce l’obbligo in capo al lavoratore sportivo che opera in regime ordinario di consegnare l’autocertificazione.
L’acquisizione di tale autocertificazione è il solo documento che autorizza il sostituto d’imposta a non operare la ritenuta d’acconto al momento dell’effettivo pagamento della fattura. (Fonte: Gruppo Redazionale Uisp Aps)