Comitato Territoriale

Pesaro Urbino

Precisazioni in merito alla Certificazione Medica per le attività sportive.

 

 

In riferimento alle diverse notizie che si sono succedute in questi ultimi tempi sulla questione della certificazione medica per le attività sportive il Comitato Regionale UISP Marche comunica, prendendo a riferimento il documento dell’Arsea, che la situazione attuale è la seguente:

- Le attività ludico-motorie e amatoriali per le quali NON serve alcun certificato sono tutte le attività svolte liberamente dai cittadini in forma individuale allo scopo di soddisfare il proprio bisogno di movimento. Le attività ludico-motorie sono ascrivibili a TUTTE le attività NON organizzate effettuate a titolo “individuale” e solo per queste c’è stata l’abrogazione dell’obbligo di certificazione.

- Rimane obbligatorio il certificato del medico sportivo per le attività agonistiche ed è sempre richiesto il certificato medico anche per le attività sportive non agonistiche che il decreto Balduzzi conferma come obbligatorie.

Il CONI afferma che TUTTE le attività “organizzate” da soggetti riconosciuti dal CONI stesso hanno l’obbligo di certificazione non agonistica per tutte le attività per le quali non è previsto la certificazione di Idoneità sportiva agonistica.

Prima del rilascio del certificato, il medico, a seconda del suo giudizio, può sottoporre il paziente ad accertamenti clinici. Possono rilasciare il Certificato per Attività Non Agonistica i medici specialisti in medicina dello sport presso gli ambulatori delle ASL o presso i centri privati autorizzati e i medici di medicina generale e i pediatri, limitatamente ai propri assistiti.

Le attività organizzate da associazioni/società affiliate a Federazioni, Discipline sportive associate o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI non possono rientrare nell’ambito delle attività ludico motorie.

L’articolo 3 del DM 24/04/2013 qualifica infatti come “sportive non agonistiche” tutte le attività organizzate da questi soggetti che non presentino i requisiti per qualificarsi come “attività sportive agonistiche”.

Nello specifico il Decreto considera attività sportiva non agonistica quella svolta dai seguenti soggetti: - Alunni che svolgono attività sportiva organizzata dalle scuole nell’ambito delle attività parascolastiche in orario extra-curriculare; - Studenti che partecipano ai Giochi della Gioventù nelle fasi precedenti a quella nazionale

- Tutti coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, che però non siano considerati atleti agonisti.

Ciò che determina la necessità della certificazione è che sia organizzata un’attività qualificata e riconosciuta come attività sportiva in relazione alla quale scatta l’onere di acquisire il certificato medico. Lo stesso articolo 2, nel definire la nozione di attività ludico motoria, vi fa rientrare l'attività praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI: ne consegue che le attività svolte verso tesserati non possono in ogni caso essere qualificate come ludico motorie.

Per attività agonistica si intende quella attività praticata continuativamente, sistematicamente ed esclusivamente in forme organizzate dalle Federazioni sportive nazionali, dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal Ministero dell'Istruzione, per quanto riguarda i Giochi della Gioventù a livello nazionale. Tale attività ha lo scopo di conseguire prestazioni sportive di elevato livello. La qualificazione sportiva agonistica, anche in base ai limiti di età, è stabilita da ogni singola Federazione sportiva e dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

La validità di tutti i Certificati è di 1 anno a partire dalla data di emissione del Certificato stesso.

Fatte queste precisazioni si ricorda che l’omessa acquisizione del certificato medico da parte del Presidente della ASD a cui fa riferimento ogni tesserato è soggetta a sanzioni amministrative e con aggressione anche del patrimonio personale di quanti abbiano agito in nome e per conto dell’associazione, ai sensi dell’art. 38 del Codice civile. Inoltre si ricorda l’importanza della certificazione medica ai fini della copertura assicurativa collegata alla tessera individuale.

Il Comitato Regionale UISP Marche si è attivato chiedendo un incontro urgente con la Regione Marche per affrontare questa complessa questione allo scopo di riportare chiarezza soprattutto in merito alle certificazioni mediche per le attività ludico-motorie e amatoriali nelle quali rientrano molte delle attività promosse dai nostri Comitati.

 

Il Presidente Provinciale UISP

Alessandro Ariemma