Settore di Attività Nazionale

Tennis

Sentenza Pistolesi ....facciamo chiarezza!!!


• Avvocato Massimo Rossi:
Con la sentenza depositata lo scorso 24 gennaio il Consiglio di Stato ( che e' un giudice amministrativo ) ha deciso l ' appello proposto dalla FIT contro la sentenza del TAR che aveva accolto pienamente un ricorso di Claudio Pistolesi non solo annullando la sanzione disciplinare a lui comminata dagli organi di giustizia della Federazione ( i cui componenti sono nominati dal consiglio direttivo della stessa FIT ) ma anche annullando gli articoli del regolamento federale che prevedevano il divieto per i tecnici federali di insegnare tennis nei circoli non affiliati alla FIT e il divieto per i circoli affiliati di consentire al proprio interno l 'insegnamento da parte di tecnici non FIT . Il Consiglio di Stato ha accolto l 'appello dichiarando " in parte inammissibile e in parte irricevibile " il ricorso a suo tempo presentato da Pistolesi al TAR . Ha dunque deciso in base a motivi formali e processuali , per nulla entrando nel merito delle questioni sollevate da Pistolesi e considerate meritevoli non solo di attenzione ma anche di condivisione da parte del TAR . La federtennis ha definito quella del Consiglio di Stato " una sentenza di grande importanza che fa chiarezza in modo definitivo in materia di insegnamento del tennis in Italia attribuendone alla FIT la competenza esclusiva " . Non so chi governi la comunicazione della FIT in questo momento ma di certo un ' affermazione simile e' totalmente campata per aria , sia che si tenga conto della sentenza del Consiglio di Stato sia che non se ne tenga conto. Ed infatti in Italia non e' mai esistita - e non esiste neanche dopo la sentenza in questione - un ' esclusiva riservata alla FIT per l'insegnamento del tennis . Esistono semplicemente dei regolamenti - interni alla Federtennis e quindi riservati solo a chi decide di contrattualmente accettarli ( fino ad impugnazione ) affiliandosi o tesserandosi - secondo i quali un circolo affiliato non puo' dare spazio al proprio interno all 'insegnamento del tennis da parte di chi non sia un tecnico con targa FIT . Tutto qua . Una cosa in famiglia, che odora di chiuso e di tinello , di autarchia e di incroci stretti un po' pericolosi . E' ben noto del resto come in Italia ( per fortuna) esistono altre importanti realtà altrettanto buone , se non migliori , in campo didattico , che si occupano di organizzare lo sport del tennis e anche di insegnarlo . Nei tanti Circoli non affiliati alla FIT si pratica e si insegna Tennis da parte di ottimi istruttori con targa UISP , PTR o altro . Come faccia dunque questa federazione ad autoaccreditarsi improvvisamente un ' esclusiva inesistente e' impossibile capirlo. Se poi questa pretesa esclusiva la si vuol far derivare dalla sopra richiamata sentenza del Consiglio di Stato siamo veramente al paradosso. E infatti , come prima accennavo , questa sentenza non ha per niente dichiarato e accertato una simile cosa , ma neanche ha dichiarato che i regolamenti FIT che dicono quello che abbiamo detto che dicono e che il TAR ha detto che non dovrebbero dire , siano perfettamente legittimi e che dunque Pistolesi non doveva permettersi di criticarli e ancora meno il TAR di annullarli . Nulla di tutto questo . In appello e' stato semplicemente deciso che il ricorso di Pistolesi al TAR non avrebbe dovuto essere esaminato perche' rivolto al Giudice sbagliato , da un lato , e perche' tardivo dall 'altro . Non sto a tediare chi mi legge con le ragioni giuridiche del tutto discutibili , e anzi a mio parere del tutto infondate , per le quali il Consiglio di Stato ritiene che la Giurisdizione Sportiva si applichi anche nei confronti di chi in quel momento non fa più parte del movimento sportivo essendosi dimesso prima , o ritiene di dover considerare tardive le lamentele sui regolamenti di cui sopra si e' detto . Tutto e' discutibile , anche perché esistono precedenti di Cassazione in senso contrario , ma una cosa e'certa e non e' discutibile , ed e' la seguente : questi giudici dell 'appello non si sono pronunciati sui fatti di causa perché hanno ritenuto di non poterlo fare, e dunque non hanno detto che la sanzione disciplinare a Pistolesi era giusta ; non hanno detto che e' legittimo vietare a un tecnico FIT di insegnare in un circolo non FIT ; non hanno detto che e' legittimo proibire a un Circolo affiliato di dare ospitalità a un tecnico non FIT . Nel merito delle questioni , dunque , resta ferma la corretta impostazione giuridica data dal TAR a queste tematiche e che ha portato quei Giudici a stigmatizzare non solo i modi e i contenuti del procedimento disciplinare a carico di Pistolesi , ma anche l' illegittimità di quei divieti arcaici e protezionisti . Una sentenza , quella del TAR , che ha perso efficacia in quanto annullata per motivi formali , ma che non perde il suo enorme peso politico e sportivo per la chiarezza e la saggezza dei suoi contenuti . Sui quali il CONI avrebbe dovuto fermarsi a riflettere anziche' costituirsi in giudizio a fianco della FIT in difesa di superati interessi monopolistici e conservatori . Quello stesso CONI cui si deve il formale riconoscimento degli Enti di Promozione Sportiva come la UISP .