L’articolo 2 del Decreto legislativo 04/03/2014 n. 39, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 22/2014, recante "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI", che entrerà in vigore il prossimo 6 aprile, stabilisce che il soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori deve richiedere per ogni collaboratore il certificato penale del casellario giudiziale al fine di verificare che questi non sia stato condannato per reati che coinvolgono minori ovvero non sia stato destinatario di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. In caso di mancato adempimento è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 a euro 15.000,00.
In riferimento alla concreta attuazione del decreto legislativo n. 39/2014 e, in particolare, all’obbligo di presentazione del certificato penale da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche, a seguito dei chiarimenti in proposito forniti dall’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia (vedi note allegate), si rappresenta quanto segue:
con la prima nota si chiarisce che l’obbligo di presentazione del certificato penale trova applicazione solo ed esclusivamente con riferimento ai rapporti di lavoro definiti, in relazione ai quali, cioè, il soggetto che si avvale dell’opera di terzi assume a tutti gli effetti la qualità di “datore di lavoro”.
In questo caso, l’obbligo sussiste a partire dal 7 aprile 2014 per i datori di lavoro che intendano impiegare una persona per lo svolgimento di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
Ciò premesso, non rientrano nell’obbligo della certificazione del casellario giudiziale tutti i soggetti che prestano la propria opera presso le società e associazioni sportive dilettantistiche (istruttori e tecnici compresi) con i quali non si sia configurato un rapporto di lavoro autonomo o subordinato.
Pertanto nulla dovrà essere richiesto ai soggetti che svolgono attività di mero volontariato presso società e associazioni sportive dilettantistiche né a coloro i quali percepiscono i compensi di cui all’art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR (cosiddetti collaboratori sportivi ex “legge Pescante”).
Fermo restando quanto rappresentato in precedenza, con la seconda nota l’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia chiarisce che, nei casi in cui la certificazione sia obbligatoria, nelle more del rilascio del certificato regolarmente richiesto da parte del Casellario, si potrà procedere all’utilizzo dei lavoratori addetti ai minori previa acquisizione di atto di notorietà avente il medesimo contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Per ulteriori chiarimenti o informazioni è possibile consultare il sito del Ministero della Giustizia ovvero contattare il servizio di help desk del Ministero della Giustizia, al numero telefonico 06-97996200.
Nota di chiarimento del Ministero della Giustizia n.1
Nota di chiarimento del Ministero della Giustizia n.2
IN BREVE …
Con quanti hanno contatti diretti e continuativi con minori con esclusione dei:
La presenta l’associazione/società sportiva utilizzando il modello allegato. Se dovete assumere qualcuno, presentate l’istanza e contestualmente chiedete all’interessato una autocertificazione sull’insussistenza di questi precedenti, in questo modo non possono applicarvi alcuna sanzione.
A qualunque ufficio del casellario presso la Procura della Repubblica, indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza dell’interessato o dalla sede legale dell’ente che rappresenta.
Purtroppo ad oggi le associazioni e società sportive dilettantistiche non sono esonerate dal versamento dell’imposta di bollo per cui sono chiamate a versare 1 marca da bollo da 16 euro + 1 marca per diritti (da € 3,54 che diventano € 7,08 se il certificato è richiesto con urgenza).
La sanzione è salata: da 10.000,00 a 15.000,00 euro. Se si paga entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, si applica lo sconto per cui la sanzione è di € 5.000. In ogni caso la sanzione si applica per ogni omissione – quindi si moltiplica per il numero di persone in relazione alle quali non è stato richiesto il certificato penale - ma ricorre il c.d. cumulo giuridico per cui al massimo si arriva a 15.000 euro.
Modello richiesta certificato penale predisposto dal Ministero della Giustizia