Sebbene le ultime dichiarazioni sui giornali o sui media in generale siano le più disparate e fuorvianti, il nuovo DPCM del 7 ottobre 2020, già pubblicato in Gazzetta, ha confermato all'Articolo 1 l'esclusione dall'obbligo di indossare la mascherina per chi fa attività sportiva. Per cui ad oggi i protocolli piscine, palestre e impianti sportivi restano validi e invariati.
Per maggiore completezza citiamo qua sotto i riferimenti normativi.
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EMANA il seguente decreto-legge:
Art. 1. Misure urgenti strettamente connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19
All’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021»; b) al comma 2, dopo la lettera hh) è aggiunta la seguente: «hh -bis ) obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l’obbligatorietà dell’utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi da detti obblighi:
1) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
2) i bambini di età inferiore ai sei anni;
3) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.».