Sul sito dell’Inps, con la Circolare n. 73 del 17 giugno 2020, sono forniti i principali chiarimenti riguardanti le modalità di richiesta e di fruizione del bonus baby-sitting o, in alternativa, del bonus per l’iscrizione dei figli ai centri estivi e/o ai servizi integrativi per l’infanzia. L’incentivo, destinato ai dipendenti del settore privato, del settore sanitario e del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, ha importi diversificati per ciascuna categoria di appartenenza.
L’articolo 72 del decreto “Rilancio” ha modificato in modo significativo gli articoli 23 e 25 del decreto “Cura Italia” pur mantenendo inalterati i principi e le regole per la prestazione del bonus per quanto riguarda i potenziali beneficiari, l’alternatività con il “congedo Covid” - esteso a 30 giorni – e la verifica della prestazione in base al nucleo familiare.
L’istituto previdenziale ricorda, innanzitutto, che per il periodo residuo di utilizzo del beneficio, il cui arco temporale si estende dal 5 marzo al 31 luglio di quest’anno, sono state ampliate le modalità di fruizione del bonus e aumentato l’importo spettante per le diverse categorie degli ammessi.
Alla Circolare sopracitata e agli approfondimenti del caso, è dedicata la “Circolare n. 105/2019-2020 – Bonus baby-sitting e centri estivi, nuove istruzioni dall’Inps ”, scaricabile sulla piattaforma ‘Servizi per le associazioni e le società sportive – sezione CIRCOLARI’ dell’Area Riservata web Uisp 2.0, a cui possono accedere gratuitamente i dirigenti dei sodalizi affiliati.
Sul tema si era già intervenuti con la Circolare n. 98/2019-2020 – Nuovi bonus per servizi di baby-sitting e per la comprovata iscrizione ai centri estivi”. (E.Fr.)