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Legge di bilancio 2021: quali sanzioni per l’omessa emissione di scontrini telematici?

Il quesito di un'associazione affiliata Uisp è l'occasione per sciogliere i dubbi di molte realtà riguardo gli obblighi in ambito fiscale

 

L’associazione si avvale di una APP per la prenotazione dei campi da tennis ed il relativo gestore ci ha comunicato che siamo obbligati ad acquistare il registratore di cassa telematico dal primo gennaio 2021, pena l’applicazione di importanti sanzioni. Premetto che l’associazione è titolare di partita iva, ha optato per il regime di cui alla Legge 398/1991 e svolge come attività commerciali esclusivamente sponsorizzazioni e cessione di abbigliamento sportivo per il tennis. Siamo effettivamente obbligati? 

La risposta al quesito è no, almeno per ora non si configura tale obbligo nel vostro caso specifico in quanto:

  1. la vostra associazione ha partita iva in regime ex Lege 398;
  2. le attività commerciali svolte sono considerate connesse a quelle sportive e pertanto tutte le entrate commerciali sono assoggettate al menzionato regime agevolato.

L’art. 1 del D.M. 10/5/2019 stabilisce infatti che

In fase di prima applicazione, l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri … non si applica: a) alle operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696″,

Non sappiamo quanto a lungo durerà questa prima fase di applicazione ma per ora non è stato esteso l’obbligo ai soggetti che effettuano operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696″ e la norma citata contempla, tra i casi, i contribuenti che hanno optato per il regime di cui alla Legge 398/1991.

Come anticipato, l’associazione che ha posto il quesito svolge esclusivamente attività commerciali connesse a quelle sportive: secondo l’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 18/2018 solo tali entrate commerciali sarebbero infatti ammessa ai benefici, anche di semplificazione, previsti dalla menzionata Legge 398 con la conseguenza che l’associazione sportiva dilettantistica che dovesse svolgere attività commerciali diverse da quelle connesse - come la stessa attività di vendita di abbigliamento sportivo quando relativa ad articoli non legati alle discipline sportive promosse – si troverebbe viceversa a dover emettere - con riferimento a tali attività - regolare scontrino telematico a partire dal primo gennaio 2021.

All’analisi del provvedimento è dedicata la “Circolare n. 62/2020-2021 – Legge di bilancio 2021: quali sanzioni per l’omessa emissione di scontrini telematici? Ma la nostra associazione è obbligata a provvedere?”, pubblicata sulla piattaforma ‘Servizi per le associazioni e le società sportive – sezione CIRCOLARI’ dell’Area Riservata web Uisp 2.0, a cui possono accedere gratuitamente i dirigenti dei sodalizi affiliati. (E.Fr.)