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Riforma dell’ordinamento sportivo: gli enti sportivi e lo statuto dell’associazione

Prosegue l'esame del Decreto legislativo 36/2021 di riforma dell’ordinamento sportivo: parliamo di requisiti statutari per le associazioni sportive dilettantistiche

 

L’esame del Decreto legislativo 36/2021 di riforma dell’ordinamento sportivo prosegue analizzando i requisiti statutari delle associazioni sportive dilettantistiche.

Per l’esame introduttivo si rinvia alla CIRCOLARE N. 18/2022-2023 - IN GAZZETTA UFFICIALE IL "CORRETTIVO" AL DECRETO LEGISLATIVO 36/2021. PRIMO APPROFONDIMENTO.

Mentre per la definizione delle tipologie di enti sportivi si rinvia alla CIRCOLARE N. 24/2022-2023 – RIFORMA DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO: QUALI SONO GLI ENTI SPORTIVI?

Nell’esaminare a confronto i requisiti statutari delle associazioni sportive dilettantistiche contemplati dall’articolo 90 della Legge 289/2002 e dal Decreto legislativo 36/2021 emergono subito alcune importanti differenze.

La prima riguarda l’oggetto sociale atteso che con la riforma si rende necessario esplicitare che lo svolgimento dell’attività sportiva sia stabile e prevalente.

Fanno eccezione gli enti del terzo settore che non hanno la necessità di prevedere e dimostrare lo svolgimento prevalente dell’attività sportiva (come si legge nella relazione illustrativa, la ratio è evitare che lo svolgimento di altre attività di interesse generale possa essere impedito se svolto in contemporanea a quella sportiva a causa della necessità di inserire in statuto lo sport come attività principale).

Il secondo aspetto riguarda lo svolgimento di attività diverse da quelle sportive. Esattamente come previsto dal Codice del terzo settore, nella riforma dell’ordinamento sportivo si prevede che l’eventuale esercizio di attività diverse da quelle sportive sia subordinato alla circostanza che “l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano” e che tali attività “abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali”. Il provvedimento rinvia poi ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, con cui sarà definito il concetto di secondarietà e strumentalità. Sarà pertanto necessario attendere il decreto attuativo citato per sapere cosa si intende per natura secondaria e strumentale delle attività diverse da quelle sportive anche se probabilmente si adotterà una formulazione analoga a quella contemplata in fase di attuazione del Codice del terzo settore con il Decreto ministeriale 19 maggio 2021, n. 107.

Altro aspetto di rilievo è rappresentato dalla circostanza che per gli enti del terzo settore le attività di interesse generale diverse da quelle sportive non sono computate tra le attività diverse.

Cambia inoltre la disciplina della distribuzione indiretta di utili. Ciò incide esclusivamente nella misura in cui l’attuale statuto abbia espressamente disciplinato tale vincolo, situazione che nella prassi si configura raramente.

Cambia inoltre la disciplina della incompatibilità delle cariche. Anche in questo caso si rende necessario modificare lo statuto nel caso in cui sia stato esplicitato il relativo vincolo, aspetto richiesto da alcune Federazioni sportive. Con la riforma, si evidenzia, è stato definitivamente esplicitato che l’incompatibilità si configura a prescindere dalla specifica carica assunta. Altro aspetto innovativo è rappresentato dalla circostanza che si configura l’incompatibilità anche nel caso in cui si sia componenti dell’organo amministrativo di due associazioni e/o società sportive dilettantistiche affiliate al medesimo Ente di promozione sportiva ancorché operanti in disciplina sportive diverse.

Si conclude ricordando che le associazioni sportive dilettantistiche che intendono accedere ai benefici fiscali devono in ogni caso implementare anche i requisiti previsti dall’articolo 148, ottavo comma, del testo unico delle imposte sui redditi.

(Fonte: “Circolare n. 25/2022-2023 – Riforma dell’Ordinamento Sportivo: gli enti sportivi e lo statuto dell’associazione” disponibile sulla piattaforma ‘Servizi per le associazioni e le società sportive – sezione CIRCOLARI’ dell’Area Riservata web Uisp 2.0, raggiungibile anche attraverso l’AppUISP, a cui possono accedere gratuitamente i dirigenti dei sodalizi affiliati)