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Pisa

Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche

 
 

Il Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche (https://registro.sportesalute.eu/#/login) , tenuto dal Dipartimento dello Sport per la presidenza del Consiglio dei ministri  e gestito da Sport e Salute SpA, è l’unico strumento certificatore dello svolgimento di attività sportiva dilettantistica al quale deve iscriversi ogni ente sportivo dilettantistico riconosciuto ai fini sportivi da un Organismo sportivo ai sensi dell’art. 10, comma 1, D.Lgs. 36 del 2021.
Ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, il Registro sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche già istituito presso il Coni.

Con Decreto del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, trasmesso agli Organismi sportivi nazionali in data 30 marzo 2023, è stato approvato il nuovo Regolamento che disciplina la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, ai sensi dell’articolo 11 del Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, nonché per assolvere alle altre funzioni previste dalla normativa vigente.

Un decreto necessario anche per garantire le nuove funzionalità che dovrà assolvere il Registro con la piena entrata in vigore del D.Lgs. 36/2021, ossia gli adempimenti legati all’attivazione di collaborazioni di natura autonoma, in particolare nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, anche grazie alla collaborazione degli Organismi Sportivi coinvolti in” un’ottica di reciproca collaborazione e di coordinamento delle rispettive attività, che ha informato e che continuerà ad informare la gestione del Registro istituito presso il Dipartimento per lo Sport”.

Il nuovo Regolamento prevede che in fase di iscrizione non sia più necessario indicare le attività svolte – oggettivamente impossibile per le nuove costituzioni – ma viene introdotto l’obbligo in capo agli enti sportivi dilettantistici di ”trasmettere con apposita dichiarazione, tramite l’Organismo sportivo di affiliazione, attraverso la piattaforma del Registro, tempestivamente e comunque non oltre 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’istanza di iscrizione al Registro, l’avvio di almeno un’attività sportiva o didattica o formativa”

Per “enti sportivi dilettantistici” non si intendendo quindi solo le associazioni e società sportive dilettantistiche ma anche gli enti che hanno assunto una delle forme giuridiche indicate all’art. 6, D.Lgs. n. 36 del 2021, ivi inclusi gli enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e che esercitano, come attività di interesse generalel’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche. Senza dubbio un passaggio importante nel percorso di armonizzazione tra la riforma legislativa del sistema sportivo e quella del terzo settore.

Il nuovo Regolamento prevede che in fase di iscrizione non sia più necessario indicare le attività svolte – oggettivamente impossibile per le nuove costituzioni – ma viene introdotto l’obbligo in capo agli enti sportivi dilettantistici di ”trasmettere con apposita dichiarazione, tramite l’Organismo sportivo di affiliazione, attraverso la piattaforma del Registro, tempestivamente e comunque non oltre 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’istanza di iscrizione al Registro, l’avvio di almeno un’attività sportiva o didattica o formativa”. 

In via ordinaria viene previsto che”i dati riferiti all’attività sportiva, compresa l’attività
didattica e formativa, svolta dall’ente sportivo dilettantistico, devono essere trasmessi dallo stesso con apposita dichiarazione, tramite l’Organismo sportivo di affiliazione, sempre attraverso la piattaforma del Registro, non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo, ovvero entro 90 (novanta) giorni dalla conclusione dell’evento” 
e che ”Eventuali modifiche e aggiornamenti dei dati riferiti all’ente sportivo dilettantistico iscritto, ivi compreso l'aggiornamento degli amministratori in carica, devono essere trasmessi dallo stesso con apposita dichiarazione, tramite l’Organismo sportivo di affiliazione, attraverso la piattaforma del Registro, tempestivamente e comunque non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo”.

Nella precedente versione del Regolamento non era previsto il deposito di atto costitutivo e statuto mentre oggi viene previsto. Questo non solo rappresenta uno strumento di trasparenza per i terzi che entrano in contatto con l’ente sportivo ma assicura anche la possibilità per il notaio di depositare l’atto costitutivo e statuto del soggetto che assume la personalità giuridica attraverso l’iscrizione al Registro. Il Decreto Legislativo 39/2021 prevede che ”il notaio depositi l’atto presso il competente ufficio del Dipartimento per lo sport” ma non che questo sia pubblicato sul Registro.

Viene altresì prevista l’importante possibilità di delegare soggetti ad operare sulla piattaforma del Registro, come più volte richiesto dall’Uisp. Il nuovo Regolamento prevede infatti che“È data facoltà ai legali rappresentanti degli enti sportivi di trasmettere con apposita dichiarazione, attraverso la piattaforma del Registro, i nominativi di eventuali soggetti delegati a gestire, nel rispetto della normativa, i dati della società, dei suoi tesserati e dei lavoratori sportivi presenti sul Registro. L’ente sportivo dilettantistico assume ogni responsabilità circa l’operato dei propri delegati. Il numero massimo di soggetti delegati non può essere superiore a tre. Inoltre, è data facoltà al Legale Rappresentante di revocare la delega in qualsiasi momento”.

Questo significa che il legale rappresentante dell’ente sportivo comunica l’elenco dei delegati che potranno operare sul Registro per assolvere a tutte le comunicazioni previste, prescindendo dalla circostanza che si tratti dell’Organismo sportivo affiliante o della eventuale iscrizione in albi professionali.

Il nuovo Regolamento chiarisce inoltre che:

- le attività la cui iscrizione e pubblicazione della partecipazione avviene attraverso l’Organismo sportivo affiliante, sono da questi trasmesse telematicamente all’interno del Registro entro 90 giorni dalla conclusione dell’evento;

- per i soggetti che si tesserano direttamente all’organismo sportivo affiliante (c.d. tesseramento individuale) l’invio delle relative informazioni viene curato dagli Organismi sportivi affilianti. Si ipotizza che ciò sia esclusivamente riferito alle attività direttamente organizzate dall’organismo sportivo affiliante, ben potendo il tesserato individuale svolgere anche attività presso enti sportivi dilettantistici affilianti allo stesso organismo sportivo che restano responsabili dell’inserimento nel Registro delle informazioni legate alla partecipazione del tesserato individuale alle attività direttamente organizzate;

- per i tesserati con cittadinanza straniera che non sono residenti in Italia non è richiesto il codice fiscale.

N.B. Le disposizioni contenute nel nuovo Regolamento approvato dal Dipartimento per lo Sport per essere pienamente operative nella gestione telematica del Registro necessiteranno delle conseguenti modifiche ai relativi sistemi informatici, che si resta in attesa di conoscere, sia riguardo a modalità che tempistiche di attuazione. 

 
 
 
 
 
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Facendo seguito alla comunicazione della Presidenza Nazionale UISP inviata a tutte le affiliate in data 28/11/2017 e alla precedente nota del Presidente Nazionale CONI, si rammenta che con decorrenza il corrente mese di Gennaio è entrato in vigore il nuovo Registro delle Associazioni e delle Società Sportive Dilettantistiche, il cui Regolamento di funzionamento era stato deliberato dal Consiglio Nazionale CONI del 18/7/2017 (Delibera CN CONI n. 1574/2017).

Tale regolamentazione pone al centro del sistema sportivo l’associazione/società sportiva e l’attività svolta dalla stessa nell’ambito dei programmi sportivi e di formazione degli organismi affilianti; riguardo l'iscrizione al Registro che era già, sin dal 2008, effettuata a cura dell’UISP (tramite il c.d. iter alternativo), di fatto nulla cambia...

"Con la messa in esercizio della nuova Piattaforma CONI 2.0, le utenze delle ASD/SSD attive sul vecchio sistema Coni non sono più valide e, pertanto, il presidente/rappresentante legale di ogni associazione/società sportiva iscritta al Registro, dovrà accreditarsi alla nuova Piattaforma attraverso la procedura presente all’indirizzo https://rssd.coni.it e, seguendo le istruzioni, chiedere una nuova utenza (username e password).

Il nuovo login consentirà l’accesso alla sezione riservata del Registro per verificare le informazioni esistenti, trasmigrate dall’attuale applicativo, inserire le informazioni e i documenti richiesti, stampare il certificato di iscrizione nonché utilizzare le altre funzioni opzionali che saranno rese disponibili per le ASD/SSD che se ne vorranno avvalere (es. ricevute per detrazione attività sportive minori)." 


Continua a leggere sulla CIRCOLARE N. 10/2017-2018 - IL NUOVO REGISTRO ASD/SSD CONI “2.0” pubblicata sulla Piattaforma Nazionale UISP servizi associazioni sportive http://associazionisportive.uisp.it 

N.B.: Le basi associative UISP ( non iscritte al Registro CONI) sono invitate ad attenersi esclusivamente alle comunicazioni ufficiali dell'UISP, senza prendere in considerazione eventuali altre informazioni proposte da consulenti ed agenzie presenti in rete e sui social, che, purtroppo, spesso, vedono la pubblicazione di notizie parziali e, alcune volte, errate.
Si coglie l'occasione per ricordare che le associazioni e le società sportive dilettantistiche affiliate UISP si iscrivevano e rinnovavano l'iscrizione al Registro Nazionale CONI per il tramite diretto dell'UISP, quale organismo affiliante, già dal 2008 e questo continuerà ad essere.

Per informazioni ed approfondimenti: UISP Pisa - tel. +39 050 503066

 

 

 

 

 

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