Il Decreto legislativo 36/2021 introduce degli elementi di novità rispetto agli statuti delle associazioni e società sportive dilettantistiche, che devono essere implementati anche dagli enti del terzo settore che intendono svolgere come attività di interesse generale l’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.
Entro quando modificare lo statuto?
Lo schema di decreto correttivo del Decreto legislativo 36/2021 prevede che le associazioni e società sportive uniformano i propri statuti alle disposizioni del D.Lgs. 36/2021 entro il 31 dicembre 2023 e che la mancata conformità dello statuto a tali vincoli “rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d’ufficio dallo stesso”.
Quali modifiche apportare?
Quando ci sia appresta a modificare uno statuto è opportuno esaminarlo complessivamente rispetto alle esigenze organizzative che nel tempo potrebbero variare (ad esempio esercizio sociale, tipologia, funzionamento e composizione degli organi, descrizione dell’oggetto sociale) e alla verifica della sussistenza dei requisiti contemplati dall’articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi per poter accedere alle agevolazioni fiscali, anche alla luce degli orientamenti di prassi e di giurisprudenza.
Qualora ci si voglia limitare all’implementazione delle clausole previste dal Decreto legislativo 36/2021 avremo necessità di verificare la sussistenza dei seguenti elementi:
Qualora il sodalizio sportivo intenda svolgere anche attività diverse da quelle sportive dovrà farne menzione nello statuto, prevedendo che il sodalizio “può esercitare attività diverse da quelle sportive a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti dal legislatore. Le attività diverse possono consistere in ………. ed ogni altra attività diversa deliberata dal Consiglio Direttivo”.
Non rappresenta un requisito statutario ma gestionale il rispetto delle c.d. cause di incompatibilità. Si ritiene in ogni caso opportuno esplicitarlo in statuto utilizzando alternativamente
Nel caso si ricorra alla soluzione sub s), si consiglia di indicare nel verbale che il presidente ha richiesto ai componenti il Consiglio Direttivo se ricoprono una carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP e che tutti hanno confermato di non trovarsi in condizione di incompatibilità.
Rispetto alla partecipazione alle assemblee telematiche si segnala che secondo il consiglio notarile di Milano non si rende necessario prevedere espressamente in statuto tale possibilità (Massima n. 12 del 10 Maggio 2022) diversamente da quanto avviene negli enti del terzo settore.
Come modificare lo statuto?
È necessario che il Consiglio Direttivo, nel rispetto delle indicazioni statutarie, proceda alla convocazione dell’assemblea straordinaria (in prima ed eventualmente in seconda convocazione). La convocazione dell’assemblea può avvenire in un luogo fisico, in modalità mista con associati in presenza ed associati collegati ad una piattaforma o interamente su piattaforma on line.
Se la modifica statutaria interessa una società sportiva dilettantistica (SSD), una associazione sportiva dilettantistica titolare di personalità giuridica o una associazione sportiva dilettantistica interessata ad acquisire la personalità giuridica è necessaria l’assistenza del notaio.
Verbale e statuto devono essere registrati all’Agenzia delle entrate in duplice esemplare, possibilmente recante in entrambi le firme in originale.
Rispetto ai costi da sostenere, si ricorda che i sodalizi iscritti nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche sono sempre esenti da imposta di bollo ai sensi dell’art. 27 bis della tabella di cui all’allegato B annesso al DPR 642/1972. La registrazione dell’atto all’Agenzia delle entrate si effettua anche in regime di esenzione dall’imposta di registro (€ 200,00) ai sensi dell’art. 12 del DLgs 36/2021 in virtù del quale “Le modifiche statutarie adottate entro il 31 dicembre 2023, sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni del presente decreto” ma solo ed esclusivamente se si apportano le modifiche obbligatorie. Nel caso in cui si effettuino modifiche ulteriori sarà necessario liquidare l’imposta mediante modello F24 con codice tributo 1550.
Per poter dimostrare l’applicazione delle agevolazioni sopra riportate è opportuno recarsi all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate con il certificato di iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche.
Una volta registrato verbale e statuto è necessario trasmetterlo agli organismi sportivi affilianti perché procedano con il deposito nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
Fonte: Circolari ARSEA n. 11/2023-2024 e n. 92/2022-2023
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