Nazionale

Pagine Uisp

Compenso sportivo e clausola di salvaguardia. Importante sentenza della Corte dall’Appello di Roma

Un approfondimento sul tema del pregresso e il rischio significativo di riportare a tassazione, e a recupero contributivo, le collaborazioni attivate negli anni

 

Come è noto la riforma del lavoro sportivo (D.Lgs. 36/2021) è stata approvata sulla scia di un numero considerevole di sentenze della Corte di Cassazione che hanno disconosciuto la possibilità di ricorrere all’istituto del c.d. compenso sportivo, andando a declinare il concetto di professionalità al verificarsi del quale non è possibile riconoscere tale tipologia di emolumento. Si ricorda infatti che il TUIR, il Testo Unico delle Imposte sui Redditi, disciplina fiscalmente l’istituto come reddito diverso quando non conseguito “nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, nè in relazione alla qualità di lavoratore dipendente”.

Restava però aperto il tema del pregresso e il rischio significativo di riportare a tassazione – e a recupero contributivo – le collaborazioni attivate negli anni nella convinzione della natura speciale del rapporto di lavoro sportivo avallata anche da parte della pregressa giurisprudenza e dallo stesso Ispettorato nazionale del lavoro.

Per mettere in sicurezza gli operatori sportivi, il correttivo al menzionato Decreto legislativo 36/2021, ossia il D.Lgs. n. 163 del 2022 entrato in vigore il 17/11/2022, ha introdotto, all’articolo 35, il comma 8 quater. 

Il tema può essere approfondito con la “Circolare n. 79/2022-2023 - Compenso sportivo e clausola di salvaguardia. Importante sentenza della Corte dall’Appello di Roma” disponibile sulla piattaforma ‘Servizi per le associazioni e le società sportive – sezione CIRCOLARI’ dell’Area Riservata web Uisp 2.0, raggiungibile anche attraverso l’AppUISP, a cui possono accedere gratuitamente i dirigenti dei sodalizi affiliati. (E.Fr.)