Di tutto rilievo l'ASPETTO SANZIONATORIO: sanzione di 100 euro per ogni certificazione, in caso di omessa, tardiva o errata presentazione, senza che il contribuente possa avvalersi del cumulo giuridico.
La sanzione potrà essere evitata inviando una certificazione correttiva entro 5 giorni dalla scadenza.
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AGENZIA DELLE ENTRATE - COMUNICATO STAMPA DEL 12/2/2015:
Certificazione unica 2015, modello e specifiche pubblicate nei tempi
Niente sanzioni per gli invii tardivi delle CU senza dati per la precompilata
In relazione ad alcune notizie di stampa diffuse negli ultimi giorni, l’Agenzia precisa di aver pubblicato la versione definitiva della Certificazione unica (CU) il 15 gennaio 2015, nel pieno rispetto dei tempi previsti dal Dpr n. 322/1998. Inoltre, nella stessa data, ha reso disponibili le specifiche tecniche per l’invio telematico dei dati, con largo anticipo rispetto al termine ultimo del 15 febbraio 2015. Nell’ottica della collaborazione, le Entrate hanno organizzato diversi incontri con i professionisti del settore e messo a disposizione un software gratuito per la compilazione e l’invio delle certificazioni.
Al fine di semplificare ulteriormente la prima applicazione di questo invio, per il primo anno gli operatori potranno scegliere se compilare la sezione dedicata ai dati assicurativi relativi all’Inail e se inviare o meno le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti.
Sempre per il primo anno, fermo restando che tutte le certificazioni uniche che contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata devono essere inviate entro il 9 marzo 2015, quelle contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il mod.730 (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale) possono essere inviate anche dopo questa data, senza applicazione di sanzioni.
“ 1. Nei confronti dei soggetti pubblici e privati che non abbiano ottemperato alla disposizione dell'articolo 58, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, o che comunque si avvalgano di prestazioni di lavoro autonomo o subordinato rese dai dipendenti pubblici in violazione dell'articolo 1, commi 56, 58, 60 e 61, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ovvero senza autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, oltre alle sanzioni per le eventuali violazioni tributarie o contributive, si applica una sanzione pecuniaria pari al doppio degli emolumenti corrisposti sotto qualsiasi forma a dipendenti pubblici.”
Rispetto alle disposizioni sopra citate, è intervenuto l’art. 53, D.Lgs. 165/2001, modificato dalla legge n. 190/2012 (c.d. legge Anticorruzione) che, al comma 7, ribadisce che “ i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza”.
Tale disposizione non si applica (comma 6): “ ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali”.
Interviene poi il comma successivo a disciplinare specifiche esclusioni per:
a) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b) utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali;
c) partecipazione a convegni e seminari;
d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
e) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;
f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
f-bis) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.
Quanto alle sanzioni, il comma 7, terzo comma, di fatto riduce quelle sopra previste: “ In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell’erogante (per cui dell’associazione – ndr) o, in difetto, del percettore, nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti".
In ambito sportivo dilettantistico dobbiamo prendere atto che viene istituita una norma ad hoc con il comma 23, art. 90, legge 27 dicembre 2002, n. 289, nel quale viene stabilito che: “ i dipendenti pubblici possono prestare la propria attività, nell’ambito delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall’orario di lavoro, purché a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le indennità e i rimborsi di cui all’articolo 81 (ora 67), comma 1, lettera m) del TUIR”.
L’Agenzia delle Entrate, a chiarimento di quanto sopra, ha emanato la circolare n. 21 del 22.4.2003 nella quale viene ribadito che: “ l’art. 90, comma 23, prevede la possibilità per i dipendenti pubblici di prestare, fuori dall’orario di lavoro, la propria attività a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza. L’attività svolta deve essere a titolo gratuito e, pertanto, ai dipendenti pubblici non possono essere riconosciuti emolumenti di ammontare tale da non configurarsi come indennità e rimborsi di cui all’art. 81 (ora 67), comma 1, lett. m) del TUIR”.
Ora il problema che ci si pone, per le società ed associazioni sportive dilettantistiche, è di “leggere” il pensiero del legislatore quando parla di “indennità e rimborsi” di cui all’art. 67, comma 1, lettera m) del TUIR, dal momento che lo stesso articolo prevede le note agevolazioni fiscali (esenzione da imposte fino a 7.500 euro) per compensi, premi, indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spesa. Si voleva disporre una limitazione per il dipendente pubblico prevedendo la possibilità di ricevere somme per le due ultime voci o il termine “indennità e rimborsi” voleva intendere tutte le voci dell’art. 67 citato?
In questi casi la prudenza non è mai troppa per cui si tratta di non eccedere con gli emolumenti e soprattutto di denominarli “indennità” o “rimborsi”, caldamente escludendo la voce “compensi” nelle ricevute che il dipendente pubblico rilascia alla società o associazione sportiva dilettantistica, ovvero, nei casi più eclatanti, si consiglia di chiedere la preventiva autorizzazione di cui al comma 7 dell’ 53, D.Lgs. 165/2001 modificato dalla legge n. 190/2012 (c.d. legge Anticorruzione).
Stante l’entità spropositata della sanzione (pari al compenso al 100% o al 200%, come nella vecchia formulazione), occorre che sia i Dirigenti dell’associazione che il dipendente pubblico rispettino gli adempimenti previsti.
Vediamo, in concreto, di distinguere le casistiche tra diverse tipologie di rimborsi/emolumenti (fatti salvi i casi di esenzione già precedentemente esaminati):
PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE PER COMPENSI:
se il dipendente pubblico percepisce compensi, tra cui sono da ricomprendere anche le prestazioni occasionali e i compensi a sportivi dilettanti (e per mansioni amministrativo-gestionali) o per cori, bande o filodrammatiche (direttori artistici e collaboratori tecnici), a prescindere dal superamento o meno del limite fiscalmente rilevante di € 7.500, deve chiedere alla Pubblica Amministrazione una preventiva autorizzazione, di norma con un anticipo di almeno 15/20 giorni dal momento in cui inizia la mansione esterna.
Ai fini dell’autorizzazione, l’Amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interessi.
SEMPLICE COMUNICAZIONE IN CASO DI INDENNITA’ O RIMBORSI (o comunque per le prestazioni svolte anche in forma gratuita dagli sportivi dilettanti):
è il caso in cui il dipendente pubblico viene a percepire solo indennità e rimborsi (si precisa che il solo rimborso delle spese documentate – indennità chilometriche, pedaggi autostradali, vitto ed alloggio – non sono né da comunicare né soggette ad autorizzazione).
Si tratta di quelle somme che indennizzano di fatto il dipendente pubblico che impiega il proprio tempo libero e che viene rimborsato con rimborsi forfettari o indennità di trasferta e non con compensi sportivi veri e propri. Stante la difficoltà di determinare tali indennità si consiglia la massima prudenza nell’utilizzo delle stesse.
L’art. 90, comma 23, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 obbliga altresì la preventiva comunicazione anche per le prestazioni a titolo gratuito dei dipendenti pubblici in ambito sportivo dilettantistico.
NESSUN ADEMPIMENTO per le prestazioni meramente volontarie e gratuite (con qualche dubbio per gli sportivi dilettanti, di cui si è detto sopra):
coloro – diversi dagli sportivi dilettanti - che, invece, prestano la propria attività quale volontario e senza remunerazione, non sono soggetti né a comunicazione, né a preventiva autorizzazione, fatta salva eventuale corrispondenza in merito (se richiesta).
In aiuto dei dipendenti pubblici che hanno incarichi gratuiti (ed in fase contenziosa l' help viene bene anche per gli sportivi dilettanti) è intervenuto la Civit (Autorità Nazionale Anticorruzione - Dipartimento della Funzione Pubblica) che con l'allegato 1 al piano nazionale spiega che " gli incarichi a titolo gratuito da comunicare all'amministrazione sono solo quelli che il dipendente è chiamato a svolgere in considerazione della professionalità che lo caratterizza all'interno dell'amministrazione di appartenenza". Per questa ragione, sempre secondo la Civit, " non deve essere oggetto di comunicazione all'amministrazione lo svolgimento di un incarico gratuito di docenza in una scuola di danza da parte di un funzionario amministrativo di un ministero, poichè tale attività è svolta a tempo libero e non è connessa in nessun modo con la sua professionalità di funzionario".
In tutti i casi - visto che di chiarezza in questo campo ve ne è veramente poca - è quanto mai opportuno prendere contatti, a cura di ogni dipendente pubblico in forza dell’associazione, con la propria Amministrazione per acquisire la modulistica eventualmente predisposta e per valutare con il proprio Dirigente specifiche richieste che l’amministrazione di appartenenza può autonomamente predisporre nel rispetto della normativa in vigore (di norma vengono emanati dei regolamenti in materia di incompatibilità ed incarichi extra-istituzionali che prevedono specifiche disposizioni attuative).
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IL RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITA' GIURIDICA DI DIRITTO PRIVATO (1^ parte): vantaggi per la limitazione della responsabilità dei dirigenti delle associazioni ed adempimenti da espletare. Esame delle varie delibere delle regioni interessate dal progetto Fisconoprofit 2015: 1° parte - regione Liguria.
Con la delibera n. 802 del 27 giugno 2014, la Giunta regionale della Liguria ha stabilito i requisiti patrimoniali per il riconoscimento di personalità giuridica di associazioni e fondazioni e altre istituzioni private in attuazione del comma 6, dell'art. 5, della legge regionale n. 3/2011, in forza del quale la Giunta regionale individua la consistenza minima di risorse finanziarie e patrimoniali ai fini del riconoscimento.
Le Associazioni, le cui finalità si esauriscono nel territorio regionale e che operano nelle materie di competenza regionale, acquistano la personalità giuridica di diritto privato mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione del relativo decreto presidenziale nel Registro regionale delle persone giuridiche, istituito dalla Regione e tenuto presso il Servizio affari istituzionali del Segretariato generale.
Il riconoscimento della personalità giuridica determina la totale separazione tra l'ente e le persone che lo compongono. L'associazione riconosciuta opera, dal punto di vista giuridico e patrimoniale, in modo pienamente autonomo rispetto ai loro membri. Esse sono infatti soggette a diritti ed obblighi propri, peraltro diversi e distinti da quelli delle singole persone che ad esse partecipano o che ad esse hanno dato vita, così come separato ed autonomo è il patrimonio dell'ente rispetto a quello degli associati o dei fondatori o di qualunque altro soggetto. Da tale autonomia patrimoniale perfetta consegue che i creditori dell'ente non possono chiedere i pagamenti delle proprie competenze ai singoli associati e, viceversa, che i creditori personali di questi ultimi non possono rivalersi sul patrimonio dell'ente.
Associazioni prive del riconoscimento non sono invece persone giuridiche, ma vengono comunque considerati soggetti di diritto. E possono quindi essere parti di rapporti giuridici (ad esempio un'associazione non riconosciuta può acquistare un automezzo); mancando però la separazione assoluta dei patrimoni, i rappresentanti dell'ente possono in determinati casi essere chiamati a rispondere in proprio delle obbligazioni assunte in nome e per conto dell'ente.
Da quanto sopra, si ritiene importante che associazioni di una certa struttura e con un certo numero di associati richiedano il riconoscimento della personalità giuridica, mantenendo gli obblighi contabili istituzionali/fiscali di una associazione generica (diversa sarebbe la trasformazione in srl sportiva che comporterebbe l’obbligo di una contabilità ordinaria con libro giornale, inventari, bilancio CEE, ecc.).
circolare SC/FNP - gennaio 2015
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LA CERTIFICAZIONE UNICA DEI COMPENSI - CU 2015 - INVIO TELEMATICO Ag. Entrate
Il nuovo adempimento sostituisce l'invio del modello CUD e delle certificazioni dei compensi a professionisti, per prestazioni occasionali e per compensi a sportivi dilettanti (e per mansioni amministrativo-gestionali) o per cori, bande o filodrammatiche (direttori artistici e collaboratori tecnici). Gli enti no profit, in quanto sostituti d'imposta, dovranno adempiere a tale rinnovato obbligo qualora nel corso dell'anno solare 2014 abbiano dato compensi soggetti o meno a ritenuta d'acconto [tale ultima previsione riguarda sia i professionisti "minimi" sia gli sportivi dilettanti (compresi mansioni amm.vo gestionali) ed i direttori artistici e collaboratori tecnici dei cori, bande o filodrammatiche, che come noto non sono soggetti a ritenuta (almeno fino a determinati limiti)]. La nuova disposizione prevede una sanzione di 100 euro per ogni certificazione in caso di omessa, tardiva o errata presentazione.
DAL 31 MARZO 2015 FATTURA ELETTRONICA OBBLIGATORIA PER I RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. Il 31 marzo 2015 entrerà in vigore l’obbligo di emettere fattura elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione, allo scopo di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti e di garantire un maggior monitoraggio della spesa pubblica. La fattura in formato elettronico è già obbligatoria dal 6 giugno 2014 per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti di assistenza e previdenza sociale. Dal 31 marzo 2015 diventerà però obbligatoria per tutti gli altri enti pubblici, anche locali. La fattura elettronica è un documento destinato a non essere mai materializzato. Deve essere conservato in formato elettronico per tutti gli anni richiesti dalla normativa civilistica e fiscale. La scadenza del 31 marzo 2015 rappresenta un ulteriore appesantimento dell’attività degli enti no profit che operano con la Pubblica Amministrazione. DIPENDENTI PUBBLICI SEMPRE IN GUARDIA !!! |
TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI: si torna ai 1.000 euro - "TANTO RUMORE PER NULLA"
A seguito della risoluzione n. 102/E del 19/11/2014, tutti gli enti no profit beneficiari delle agevolazioni della legge n. 398 del 16/12/1991 erano stati equiparati alle società ed associazioni sportive dilettantistiche in merito agli obblighi di tracciabilità dei singoli importi in entrata ed in uscita superiore al milione di vecchie lire (516,46 euro), pena perdita dei benefici fiscali.
Ma tale disposizione ha avuto una durata limitata dal momento che la Legge di Stabilità per il 2015 ha aumentato tale limite agli ordinari 1.000 euro, disposizione entrata in vigore il 6/12/2011 per tutte le persone fisiche e giuridiche che effettuano transazioni commerciali e non. Ora pertanto, a far data 1/1/2015 anche gli enti no profit torneranno ad avere cura di effettuare incassi e pagamenti superiori a 1.000 euro con assegni non trasferibili, giroconti, bonifici, carte di credito ecc. per garantire la tracciabilita, altrimenti sanzionata dall’1% al 40% del valore della transazione. La sanzione minima è comunque di 3.000 euro, oltre alla perdita delle eventuali agevolazioni di cui alla legge n. 398/91.
PUBBLICITA' E SPONSORIZZAZIONI DAL 13/12/2014 CON STESSO ABBATTIMENTO "398"
A decorrere dal 13/12/2014, come già ricordato nella circolare SC/FNP di dicembre 2014, la percentuale di detrazione forfetaria dell’IVA per le prestazioni di sponsorizzazione viene unificata a quella prevista per le prestazioni di pubblicità, in misura del 50% (opzione legge 398/91).
Sulle fatture emesse prima dell’entrata in vigore del decreto – e, quindi, sulle fatture emesse fino al 12/12/2014 – il versamento IVA dovrà essere effettuato applicando le “vecchie” percentuali di detrazione forfetaria (versamento del 50% dell’IVA esposta in fattura per le prestazioni di pubblicità e del 90% dell’IVA per le prestazioni di sponsorizzazione).
Per quanto riguarda la liquidazione IVA relativa al trimestre in corso (ottobre/dicembre 2014), il cui versamento dovrà essere effettuato entro il 16/02/2015, occorrerà operare una detrazione forfetaria separata in relazione alle fatture emesse a fronte di contratti di sponsorizzazione fino al 12/12/2014 da quelle emesse a decorrere dal 13/12/2014.
NUOVO TASSO LEGALE DAL 1/1/2015
Con decreto ministeriale pubblicato nella G.U. n. 290 del 15/12/2014 il tasso di interesse legale è stato fissato nella misura dello 0,50% a decorrere dal 1° gennaio 2015.