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Firenze

Decreto CURA ITALIA: come comportarsi con i collaboratori sportivi?

Sopraggiungono diversi quesiti su come gestire i percettori compensi e su come orientarli rispetto all’indennità contemplata dall’art. 96[i] del Decreto Cura Italia. Proviamo a fare il punto.

Par. 1 - Le attività sono sospese: devo comunque pagare l’istruttore? Se non devo, posso comunque pagarlo anche solo in parte rispetto all’importo convenuto?

Dipende dal contratto stipulato.

Se l’accordo è annuale forfettario, con versamenti anche mensili, nulla osta a proseguire nel versamento, prevedendo magari un maggiore impegno nel momento in cui si riprendono le attività a meno che il contratto non abbia contemplato clausole risolutive o sospensive espresse.

Nel caso in cui ci si intenda avvalere della clausola sospensiva espressa prevista da contratto, bisognerà attenersi a quanto ivi previsto in termini anche di comunicazione al collaboratore.

Nel caso in cui si intenda pagare, anche in parte, il collaboratore, è opportuno definirne le modalità specificando le seguenti circostanze:

- che le attività sono state sospese per contenere il rischio di contagio da coronavirus, in ottemperanza a vincoli di Legge;

- che non si intende risolvere il rapporto di collaborazione stipulato il __/__/__ ma che l’asd/ssd/Organismo sportivo intende garantire il compenso nella misura di ____ (es: 50% di quanto contrattualmente previsto) per il ___________________ (periodo di tempo che si vuole assicurare), con l’impegno da parte del collaboratore si recuperare le ore di attività non svolte correlate ai compensi percepiti subito dopo la naturale scadenza dell’attuale contratto di collaborazione in essere o al termine del periodo di sospensione, ove il periodo di sospensione dovesse eccedere la naturale scadenza del contratto di collaborazione medesimo, effettuando le prestazioni indicate nel contratto o, qualora non sia possibile svolgere l’attività didattica/sportiva, collaborando alla realizzazione di altre attività che l’Organo amministrativo riterrà necessarie per riprogrammare le attività.

In tutti i casi è comunque necessario comunicare formalmente la sospensione del rapporto causata da impossibilità per forza maggiore. Tale comunicazione produce effetti giuridici della sospensione eventuale del pagamento quando la comunicazione sia effettuata con posta elettronica certificata, raccomandata con ricevuta di ritorno o altra modalità idonea a dimostrare l’avvenuta ricezione.

Nel caso in cui invece il contratto preveda che il pagamento avvenga su base oraria, in assenza di prestazione non sarà dovuto alcun compenso. Anche - e a maggior ragione - in questo caso si rende necessario comunicare al collaboratore la sospensione dell’attività.

Relativamente alla previsione di clausole sospensive espresse all’interno dei contratti di collaborazione, sarà sufficiente comunicare al collaboratore la sospensione del rapporto prestando particolare attenzione a quanto stabilito dall’accordo.

Per eventuali dubbi si consiglia di contattare il professionista di riferimento o di richiedere una nostra consulenza.

Par. 2 - In associazione ci avvaliamo di collaboratori amministrativo – gestionali. C’è chi si occupa esclusivamente dell’accoglienza dei soci, richiesta di ammissione a socio, iscrizione alle attività ma alcuni si occupano anche della tenuta della contabilità dell’associazione e dell’inserimento dei dati sul Registro CONI 2.0. Questi collaboratori possono continuare l’attività?

L’attività lavorativa ad oggi non è vietata se non per gli esercizi commerciali di beni non essenziali. Si consiglia di favorire il telelavoro laddove possibile ma se all’interno dell’impianto sportivo, in assenza degli atleti ed istruttori, si può garantire il rispetto delle distanze di sicurezza nulla vieta che sia utilizzato questo periodo per la gestione della parte burocratica dell’associazione. Per sapere come garantire la tutela della salute dei collaboratori si consiglia di implementare le misure indicate nel Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro adottato il 14 marzo scorso.

Par. 3 - I collaboratori amministrativo-gestionali sono soggetti a comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto. Se decidiamo di sospendere la collaborazione, dobbiamo comunicarlo?

In attesa di ricevere gli opportuni chiarimenti si ritiene che non sia necessario effettuare la comunicazione di sospensione in quanto la procedura on line prevede esclusivamente la possibilità di comunicare la risoluzione anticipata ma non la mera sospensione del rapporto.

Par. 4 – Se garantiamo, integralmente o parzialmente, il compenso sportivo ai nostri collaboratori gli stessi possono in ogni caso presentare l’istanza per l’indennità?

La disposizione non interviene sul punto: a differenza degli ammortizzatori sociali per i dipendenti che prevedono l’erogazione del sostegno in alternativa alla retribuzione per sospensione delle attività, gli ammortizzatori previsti per autonomi e atipici si configurano come mere indennità. Bisogna evidenziare che gli importi previsti dal Decreto-legge CURA ITALIA appaiono insufficienti a garantire una copertura per tutti i collaboratori interessati per cui, seppur ad oggi non ci siano indicazioni in tal senso e seppur l’indennità non sia in ogni caso parametrata al reddito mensilmente prodotto da tali collaboratori, si apre un tema di eticità della scelta. Non potrà essere l’organizzazione sportiva a precludere al collaboratore la possibilità di presentare l’istanza ma sarà da valutare quale comportamento adottare in termini di corretta comunicazione.

Par. 5 – Diversi collaboratori ci stanno contattando per sapere come richiedere l’indennità. Cosa possiamo dire?

In termini procedurali tutto è rinviato ad un Decreto che dovrà essere emanato entro il primo aprile. Quella scadenza pertanto non riguarda la presentazione delle domande ma esclusivamente l’iter che sarà necessario osservare per accedervi.

Par. 6 – Un nostro istruttore sportivo lavora come dipendente part time per una cooperativa una volta a settimana per quattro ore. Il reddito principale è rappresentato dai compensi sportivi. Mi chiede se può presentare l’istanza per l’indennità di 600 euro.

La risposta è no. Chi ha altri redditi da lavoro non potrà presentare l’istanza, ancorché l’ammortizzatore sociale garantito sia, come nel caso di dipendente con un impegno di quattro ore a settimana, di valore potenzialmente inferiore. L’articolo 96 che disciplina l’istituto rinvia all’articolo 27[ii] che espressamente vieta il cumulo di indennità.

Par. 7 – Svolgo l’attività di istruttore sportivo con compenso sportivo e ricevo un assegno divorzile: posso accedere all’indennità?

L’articolo 96 subordina l’accesso all’indennità alla circostanza che il richiedente autocertifichi la “mancata percezione di altro reddito da lavoro”.

Ai sensi del Testo Unico delle imposte sui redditi rientrano nei redditi da lavoro quelli da lavoro

- dipendente (art. 49)
- assimilato a quello di lavoro dipendente (art. 50[iii])
- autonomo (art. 52).

Tra i redditi assimilati a quello di lavoro dipendente si annoverano alla lettera i) dell’art. 50 del TUIR “gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro, compresi quelli indicati alle lettere c) [ossia l’assegno divorzile] e d) del comma 1 dell’art. 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera c) del comma 1 dell’art. 44”.

Ne consegue che chi percepisce un assegno divorzile non può presentare l’istanza per l’indennità in qualità di collaboratore sportivo.

Par. 8 – Collaboro come istruttrice sportiva per un’associazione sportiva dilettantistica che mi riconosce un compenso sportivo e quest’anno una scuola mi ha proposto di pagarmi per sei incontri di attività didattica sportiva da realizzarsi nel periodo gennaio – giugno con un contratto di collaborazione occasionale che ho sottoscritto a gennaio. Posso presentare la richiesta di indennità in qualità di collaboratrice sportiva?

L’articolo 96 subordina l’accesso all’indennità alla circostanza che il richiedente autocertifichi la “mancata percezione di altro reddito da lavoro” e non la mancata percezione di redditi da attività lavorativa. Una interpretazione letterale farebbe pertanto propendere per la compatibilità tra reddito diverso, derivante da prestazione di lavoro autonomo occasionale, e indennità richiesta in qualità di collaboratrice sportiva ma si auspicano chiarimenti. 

Par. 9 – La nostra società sportiva ha una squadra di livello. Riconosciamo ai nostri atleti dei premi anche per l’impegno continuativo richiesto. Possono accedere all’indennità per i collaboratori sportivi?

Non abbiamo ancora contezza del fatto che gli atleti possano, o meno, accedere al beneficio. L’emolumento percepito rientra fiscalmente nella stessa fattispecie dei compensi per istruttori/allenatori e collaboratori amministrativo-gestionali ma non è dato sapere se pensassero anche a tali figure.

(Fonte Arsea Comunica n. 52 del 20/03/2020)

 

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