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Certificazione unica da Sport e Salute? Come comportarsi?

Gli aggiornamenti e le indicazioni dell'Uisp nella circolare n. 94/2020-2021, pubblicata sulla piattaforma ‘Servizi per le associazioni e le società sportive’ dell’Area Riservata web Uisp 2.0

 

I collaboratori sportivi che hanno ricevuto da Sport e Salute l’indennità Covid dovrebbero ricevere al proprio indirizzo di posta elettronica una comunicazione di questo tipo:

Buongiorno,
si trasmette in allegato la Certificazione Unica 2021, relativamente alle indennità Cura Italia erogate da codesta Società nell’esercizio 2020.

Si ricorda che tali somme non sono soggette a tassazione (IRPEF), così come previsto dal D.L. 17/03/2020, n. 18 “Cura Italia”.

Per eventuali informazioni o chiarimenti si prega di rivolgersi allo scrivente indirizzo e-mail: certificazionicuraitalia@sportesalute.eu

Cordiali saluti

Il Team Cura Italia

Sul tema Sport e Salute si era già espressa nelle FAQ pubblicate sul proprio sito istituzionale, al quesito 65, specificando quanto segue
65) È prevista l’elaborazione della CU (certificazione unica) per l’emolumento ricevuto?
Sì, ancorché il compenso liquidato non sia soggetto a tassazione (IRPEF) e, pertanto, sarà liquidato per l’intero importo previsto dalla legge. Sport e Salute provvederà a trasmettere all’Agenzia delle Entrate ed al beneficiario dell’importo la dichiarazione fiscale, nei termini e nelle modalità di legge.”

Tale comunicazione avviene con il modello Certificazione Unica, dove l’indennità è indicata con la causale N e il codice 8.

Tale scelta sollecita alcuni interrogativi:

  1. qual è il presupposto normativo della qualificazione dell’indennità erogata ai collaboratori sportivi come reddito diverso afferente alle collaborazioni sportive?
  2. come avrebbe potuto Sport & Salute erogare nel 2020 indennità qualificate come compensi sportivi se tale possibilità è stata contemplata solo dalla Legge di bilancio 2021 con l’articolo 1, comma 121, che ha modificato l’articolo 67, lettera m) del Testo Unico delle imposte sui redditi - relativo ai c.d. compensi sportivi - prevedendo tra i soggetti legittimati ad erogarli dopo il CONI la società Sport e salute Spa?
  3. quali effetti produce il ricorso alla causale N, codice 8, sul percipiente?

Sotto il profilo fiscale si ricorda che l’indennità è detassata in base all’art. 10 bis DL 137/2020, così come modificato dalla L. 176/2020, che recita:
“…le indennità di qualsiasi natura erogate in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19…da chiunque erogati…non concorrono alla formazione del reddito imponibile…”

Sotto il profilo degli adempimenti, tali indennità si ritiene che saranno inserite nel precompilato e se inferiori al limite posto dall’art. 69 co. 2 del D.P.R. 917/1986 – a oggi euro 10.000,00 – non saranno evidenziate nel quadro “Altri redditi”.

Sulla piattaforma ‘Servizi per le associazioni e le società sportive’ dell’Area Riservata web Uisp 2.0, a cui possono accedere i dirigenti dei sodalizi affiliati, sono tempestivamente pubblicati riferimenti normativi, approfondimenti e circolari sull'emergenza Covid-19 e sugli aspetti gestionali-fiscali di associazioni e società sportive. La comunicazione ripresa in questa pagina è contenuta nella Circolare n. 94/2020-2021. (E.Fr.)