Settore di Attività Nazionale

Equestri e Cinofile

CIRCOLARE N. 64/2019-2020 - COVID-19 E GESTIONE DEI CAVALLI

Gestire gli animali ai tempi del coronavirus ha una sua complessità e sul tema è intervenuto il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali

con la Circolare n.18209 del 25 marzo 2020occupandosi della cura dei cavalli.

In particolare, il Ministero evidenzia come in una fase come quella attuale nella quale sono sospese tutte le attività sportive e di corsa, si rende necessaria una specifica attività di accudimento, di manutenzione, di cura e di alimentazione, finalizzata a garantire il benessere degli animali; attività tutte configurabili nelle varie sottocategorie dell’attività economica classificata come Ateco[i], che possono essere ancora svolte in quanto richiamate nell’allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020.

Al fine quindi di consentire la regolare igiene e pulizia degli spazi di dimora degli equidi; un riparo idoneo, integro, pulito e proporzionato alle dimensioni dell’animale e all’equide il movimento psico fisico quotidiano ritenuto idoneo, si rende necessario consentire al personale di recarsi presso i cavalli.

Al fine di adottare misure omogenee, anche con quelle degli organismi sportivi del settore equestre, il Ministero individua una serie di figure professionali autorizzate quindi allo spostamento. Si tratta di dipendenti e/o collaboratori sportivi, status dimostrato con adeguata documentazione delle ASD o SSD, operanti negli impianti dell’ASD o SSD adibiti alle specifiche attività di cura e movimentazione dei cavalli ospitati e manutenzione degli stessi impianti tra cui istruttori/tecnici federali; cavalieri/guidatori/atleti con regolare autorizzazione a montare e artieri e/o groom.

Sono altresì contemplati i collaboratori sportivi legati e collegabili con adeguata documentazione comprovante alle ASD o SSD oppure ai cavalli ospiti negli impianti dell’ASD o SSD quali i maniscalchi; i proprietari/affittuari/comodatari/affidatari (solo nel caso in cui le ASD o le SSD dichiarino di non essere in grado di gestire autonomamente gli equidi ospitati presso l’impianto) e gli autisti dei van per il trasporto dei cavalli ospitati.

Al fine di consentire la dimostrazione delle comprovate esigenze lavorative, il soggetto appartenente ad una delle suddette figure professionali è tenuto a produrre la seguente documentazione:

1. documento valido di identità;

2. autodichiarazione sostitutiva nella quale indica, fornendo laddove possibile documentazione comprovante:

a. il rapporto con la struttura che ospita il/i cavallo/i (dipendente; collaboratore; ecc.);

b. la sua qualifica professionale, o documento equipollente (titolo di proprietà/affitto/comodato/affidamento del cavallo – passaporto equidi o altro titolo di affitto/comodato/affidamento del cavallo; licenza professionale; lettera di incarico; tesserino di riconoscimento; carica federale, autorizzazione a montare, altro);

c. la provenienza e la destinazione del suo percorso;

d. la sede di detenzione del o dei cavalli;

e. le altre informazioni obbligatorie previste dalla autocertificazione come da modello vigente presente sul sito istituzionale del Ministero dell’interno;

f. ulteriore documentazione ritenuta idonea comprovare il proprio status.

Al riguardo si richiamano le indicazioni rese, dalle diverse Istituzioni competenti in materia, nelle diverse note da loro emanate e, in particolare:

a) sul trasporto animali: nota del Ministero della Salute del 18 marzo 2020 prot.6579;

b) sugli spostamenti per stati di necessità: nota dell’Ufficio Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2020 prot. UPS 2342.

Si precisa, altresì, che per le ASD e le SSD affiliate alla Federazione Italiana Sport Equestri, in base al quadro normativo vigente non si ritiene necessaria la comunicazione al Prefetto.

Si invita, inoltre, a verificare sui siti istituzionali della Regione di appartenenza eventuali prescrizioni più restrittive di Ordinanze regionali e/o di altre Autorità locali.

Alle società gestrici dei centri di allenamento o degli ippodromi compete la corretta applicazione e il rispetto delle norme in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19; la loro vigilanza dovrà essere tale che dovranno:

a) nominare un “Responsabile agli accessi” alla struttura che dovrà assicurare la tenuta di un elenco dei soggetti autorizzati ad accedere all’impianto ippico;

b) incaricare il predetto Responsabile agli accessi di acquisire e conservare idonea autocertificazione resa dagli operatori, contenente le dichiarazioni sullo stato di salute come esplicitate nel vigente modello di autocertificazione diffuso dal Ministero dell’Interno; ovvero:

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all’interno di tutto il territorio nazionale;

- di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al COVID-19 di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020;

- di essere a conoscenza delle sanzioni previste dalle vigenti norme, in caso di inottemperanza delle predette misure di contenimento;

unitamente all’impegno ad ottemperare alle regole indicate dal Governo per il contenimento delle forme di contagio.


[i] In particolare si citano:

 CODICE ATECO: 1.43: allevamento e riproduzione di cavalli, asini, muli o bardotti;

 CODICE ATECO: 1.62: presa in pensione e cura del bestiame per conto terzi;

 CODICE ATECO: 1.50: include l’allevamento di animali senza una produzione specializzata;

 CODICE ATECO: 1.62.09: attività zootecniche per conto terzi: attività di promozione della riproduzione, della crescita e della produzione animale, servizi di ispezione e conduzione delle mandrie, ingresso al pascolo (soccida), castrazione dei galletti, pulizia dei pollai eccetera, attività legate all’inseminazione artificiale, doma di equini, tosatura di ovini, presa in pensione e cura del bestiame;

 CODICE ATECO: 1.62.01 : attività dei maniscalchi

Parimenti, tutti i cavalli hanno specifiche necessità per ottemperare alle quali occorrono strutture e impianti idonei e funzionali, come il Codice per la tutela e gestione degli equidi (Minsalute) analiticamente richiama. Al riguardo, molti di questi impianti sono collocati in determinati centri di allenamento e/o all’interno stesso degli ippodromi.

Circolare redatta da:

 

 

 

Si informa che il sito delle attività equestri è in fase di aggiornamento.

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