Il Decreto legislativo 36/2021 introduce degli elementi di novità rispetto agli statuti delle associazioni e società sportive dilettantistiche, elementi che devono essere implementati anche dagli enti del terzo settore che intendono svolgere come attività di interesse generale l’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, atteso che il relativo riconoscimento[i] è stato demandato al Dipartimento per lo Sport, attraverso il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche tenuto da Sport e Salute SpA.
Entro quando modificare lo statuto?
Lo schema di decreto correttivo del Decreto legislativo 36/2021, licenziato il 31 maggio scorso e in iter di approvazione (attende l’intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e quindi la successiva deliberazione del Consiglio dei ministri con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) prevede che le associazioni e società sportive uniformano i propri statuti alle disposizioni del D.Lgs. 36/2021 entro il 31 dicembre 2023 e che la mancata conformità dello statuto a tali vincoli “rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d’ufficio dallo stesso”.
Quali modifiche apportare?
È necessario che lo statuto abbia implementato le seguenti clausole: nella definizione dell'oggetto sociale è necessario fare specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. Gli enti sportivi che siano anche enti del terzo settore non devono indicare lo svolgimento principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive potendo svolgere anche altre attività di interesse generale in forma principale; possibilità di svolgere anche attività diverse da quelle sportive, purché secondarie e strumentali; che le seguenti clausole – laddove presenti - siano conformi al nuovo dettato normativo, per cui: la clausola dell’incompatibilità delle cariche elettive – qualora inserita – preveda che “E' fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI”; la clausola sul divieto di distribuzione indiretta di utili – qualora dettagliata – sia conforme al nuovo dettato normativo ai sensi del quale “si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:
Si segnala la possibilità per le società sportive dilettantistiche di non qualificare come distribuzione, neanche indiretta, di utili ed avanzi di gestione la ripartizione ai soci di ristorni correlati ad attività di interesse generale di cui all'articolo 2, effettuata ai sensi dell'art. 2545 sexies del codice civile e nel rispetto di condizioni e limiti stabiliti dalla legge o dallo statuto, a condizione che lo statuto o l'atto costitutivo indichi i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici e che si registri un avanzo della gestione mutualistica;
oltre ad essere opportuna l’eventuale introduzione di clausole volte a rafforzare la democraticità all’interno delle sole associazioni attraverso: il riconoscimento del diritto di voto in capo all’esercente la potestà genitoriale dell’associato minorenne, conformemente a quanto indicato dalla Corte di Cassazione, Sez. VI, con sentenza del 4.10.2017 n. 2322, a seguito di un accertamento fiscale diretto proprio ad una associazione sportiva dilettantistica; una disciplina del funzionamento delle assemblee telematiche o miste, per favorire la massima partecipazione da parte degli associati; il riconoscimento del diritto in capo agli associati o agli aderenti di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto, come corollario del principio affermato dall’articolo 148 del Testo unico delle imposte sui redditi che vuole siano inseriti in statuto “criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti”.
Come modificare lo statuto?
La modifica dovrà essere adottata con delibera dell’assemblea straordinaria, nel rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi previsti dallo statuto.
Nel caso di società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata, cooperative e associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica sarà necessario contattare il notaio di riferimento per concordare la tempistica. Si ricorda che le associazioni che abbiano adottato lo statuto nella forma di atto pubblico ma non abbiano chiesto/ottenuto la personalità giuridica possono modificarlo anche con scrittura privata registrata, salva diversa disposizione statutaria.
Secondo il notariato è possibile indire l’assemblea anche con modalità telematica o mista indipendentemente da quanto stabilito nei relativi statuti: fanno eccezione gli enti del terzo settore che in assenza di espressa indicazione statutaria potranno ricorrervi solo fino al 31 luglio 2023 grazie al c.d. provvedimento mille proroghe (DL 228/2021 n. 228, art. 3).
Successivamente alla modifica sarà necessario registrare l’atto all’Agenzia delle Entrate, previo appuntamento che è possibile prendere on line.
Per quanto concerne l’imposta di bollo, le associazioni e società sportive dilettantistiche risultano esenti ai sensi dell’art. 27 bis della tabella di cui all’allegato B annesso al DPR 642/1972. Gli enti del terzo settore sono esenti invece ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 117/2017.
Risulta invece necessario pagare l’imposta di registro prima di procedere alla registrazione dell’atto. Il tributo è pari ad euro 200,00 e si versa mediante Modello F24, codice tributo 1550. Tra gli emendamenti presentati c’è la richiesta di esonerare dall’imposta di registro le modifiche statutarie rese obbligatorie dal DLgs 36/2021 ma ad oggi non è stata accolta la richiesta, possono beneficiare di tale esenzione esclusivamente gli enti del terzo settore che siano già riconosciuti come associazioni sportive dilettantistiche.
Il Modello F24, debitamente quietanzato, dovrà essere presentato all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate unitamente all’atto da registrare in duplice copia recante preferibilmente le firme in originale in entrambi gli esemplari di atto. Astrattamente è possibile registrare semplicemente il verbale recante gli articoli modificati ma si consiglia di allegare al verbale lo statuto nella versione aggiornata onde evitare di dover allegare sempre statuto originario e successive modifiche.
Lo statuto debitamente registrato deve inoltre essere trasmesso all’organismo o agli organismi sportivi affilianti. Si ricorda che la nuova versione del Regolamento di funzionamento del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche ora prevede anche il deposito di:
Per ulteriori chiarimenti potete prenotare un appuntamento con Arsea, lo sportello di consulenza Uisp, scrivendo una mail a r.bergianti@uispmodena.it o chiamando il numero 059.348824.