Comitato Territoriale

Monza-Brianza

Chi sono i volontari: tra sport e Terzo Settore, una scelta di valore

Ruoli, adempimenti, forme di tutela e riconoscimento del volontariato nel mondo sportivo e della promozione sociale

 

Parlare di volontariato significa parlare di partecipazione, responsabilità e comunità. Sia nello sport sia nel Terzo Settore, il volontario non è semplicemente “chi aiuta”, ma una figura riconosciuta dall’ordinamento, con diritti, doveri e precise tutele. 

 

Il volontario nello sport: cuore pulsante dell’attività associativa

Nel sistema sportivo italiano, le ASD/SSD, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva – anche paralimpici – possono avvalersi di volontari per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali. Lo stesso vale per il CONI, il CIP e Sport e Salute S.p.A.

Il volontario sportivo mette a disposizione tempo e capacità in modo personale, spontaneo, gratuito e senza fini di lucro (neanche indiretti), per promuovere lo sport con finalità esclusivamente amatoriali. La sua attività può consistere:

  • nello svolgimento diretto dell’attività sportiva;
  • nella formazione e nella didattica;
  • nella preparazione e nel supporto agli atleti;
  • nel supporto organizzativo e logistico durante manifestazioni ed eventi.

Lo sport dilettantistico vive grazie a questa disponibilità. Senza volontari, molte iniziative territoriali semplicemente non esisterebbero.

 

Il volontario nel Terzo Settore: solidarietà organizzata

Nel Terzo Settore il volontario è definito come la persona che, per libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche tramite un Ente del Terzo Settore (ETS), mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie.

Anche in questo ambito l’attività deve essere:

  • personale,
  • spontanea,
  • gratuita,
  • priva di fini di lucro, anche indiretti.

Qui il tratto distintivo sono i fini solidaristici. L’azione del volontario non è solo supporto operativo, ma risposta concreta ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie.

Non è invece considerato volontario l’associato che occasionalmente coadiuva gli organi sociali: il volontariato presuppone una scelta consapevole e un impegno reale e continuativo, non un intervento occasionale legato alla vita associativa ordinaria.

 

La tutela assicurativa: un obbligo, non una scelta

Il riconoscimento del valore del volontariato passa anche dalla tutela. L’assicurazione non è un adempimento burocratico, ma una forma concreta di rispetto e salvaguardia verso chi presta il proprio tempo gratuitamente.

Nello sport, gli enti che si avvalgono di volontari devono garantire la copertura per la responsabilità civile verso terzi (art. 18 comma 2 del Dlgs n.117 del 3 luglio 2017).

Nel Terzo Settore, la tutela è più ampia: i volontari devono essere assicurati contro infortuni, malattie connesse all’attività e responsabilità civile. La copertura assicurativa è inoltre elemento essenziale nelle convenzioni con le Pubbliche Amministrazioni.

 

Registro volontari: trasparenza e tracciabilità

Il registro dei volontari è obbligatorio per gli ETS (Enti del Terzo Settore), a garanzia di trasparenza e corretto inquadramento dei rapporti. Può essere tenuto in forma cartacea (con vidimazione) o telematica (con marca temporale).

Per le ASD/SSD non è previsto come obbligo generalizzato, ma è fortemente consigliato mantenere un elenco firmato o una dichiarazione individuale di volontà di svolgere attività gratuita. In un sistema sempre più regolato, la chiarezza documentale tutela sia l’ente sia il volontario.

 

Rimborsi: tra principio di gratuità e sostenibilità

Uno dei temi più delicati riguarda i rimborsi per chi presta attività di volontariato. Tuttavia, il legislatore è chiaro: esiste una incompatibilità assoluta tra volontariato e attività retribuita presso la stessa organizzazione. La gratuità è un principio sostanziale, non formale. Anche chi ricopre cariche elettive può essere volontario, ma non può percepire compensi per attività che si qualificano come volontarie. 

Il principio è chiaro: il volontariato non deve trasformarsi in una forma mascherata di compenso.

Nel Terzo Settore

Il volontario non può essere retribuito in alcun modo, nemmeno dal beneficiario dell’attività. Sono ammessi esclusivamente rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate, entro limiti stabiliti dall’ente. È vietato il rimborso forfettario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate a fronte di autocertificazione (resa ai sensi del DPR 445/2000) purché non superino l’importo di 10 euro al giorno e 150 euro mensili, previa delibera dell’organo sociale competente sulle tipologie di spese e le attività di volotariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Nello sport

Per i volontari sportivi il legislatore ha introdotto una disciplina specifica. Le prestazioni dei volontari sportivi non possono essere retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari sportivi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e Salute S.p.a., purché questi ultimi individuino, con proprie deliberazioni, le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Gli enti eroganti (ASD, SSD, EPS...) sono tenuti a comunicare i nominativi dei volontari sportivi che nello svolgimento dell'attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari e l'importo corrisposto a ciascuno attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), in apposita sezione del Registro stesso, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo. Tale comunicazione è resa immediatamente disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). La suddetta comunicazione è messa a disposizione tramite la piattaforma digitale nazionale dati (art. 50-ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al DLgs , n. 82 del 7 marzo 2005, nonché tramite il sistema pubblico di connettività di cui all'art. 73 del medesimo codice dell'amministrazione digitale) senza nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni di riferimento.

Questi rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente, ma concorrono al superamento dei limiti di non imponibilità previsti dall'art. 35, comma 8-bis, e costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento, nonché dei limiti previsti dall'art. 36, comma 6.

Il ruolo dell’organismo affiliante

Le ASD/SSD devono sempre verificare quanto previsto dal proprio organismo sportivo affiliante. In caso di pluriaffiliazione, si applica il regolamento dell’organismo sportivo che ha riconosciuto la manifestazione sportiva in relazione alla quale viene erogato il rimborso forfettario. Questo principio evita sovrapposizioni e garantisce uniformità applicativa.

 

La delibera UISP: quadro completo su rimborsi e adempimenti

La delibera UISP fornisce indicazioni operative puntuali per le ASD/SSD affiliate, con l’obiettivo di garantire uniformità, trasparenza e coerenza con il D.Lgs. 36/2021. 

Rimborso a piè di lista o rimborso forfettario

Le ASD/SSD affiliate UISP (non iscritte al RUNTS) possono scegliere tra:

  • rimborso a piè di lista;
  • rimborso forfettario (di cui all’art. 29 D.Lgs. 36/2021).

I due rimborsi non sono mai cumulabili per la medesima manifestazione o evento sportivo.

È sempre ammesso il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell’associazione, dietro presentazione di giustificativi, se previamente autorizzate e inerenti all’attività.

Quando è ammesso il rimborso forfettario

Il rimborso forfettario è riconoscibile solo per attività strumentali alla realizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalla UISP.

Sono considerati riconosciuti gli eventi ai quali l’ASD/SSD affiliata partecipa:

  • trasmessi dalla UISP al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD);
  • presenti nella sezione dedicata del RASD.

Negli altri casi è possibile esclusivamente il rimborso a piè di lista.

Chi può ricevere il rimborso forfettario

Possono beneficiare del rimborso forfettario:

  1. i soggetti che svolgono attività che potrebbero essere rese a pagamento come lavoratori sportivi (atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico, direttore di gara e ulteriori mansioni definite dal DPCM sulla base dei regolamenti delle FSN e  delle DSA);
  2. chi svolge attività di promozione, supporto logistico e organizzativo prima, durante e dopo l’evento o la manifestazione sportiva;
  3. chi presta assistenza ad atleti, squadre e pubblico durante l'evento o la manifestazione sportiva;
  4. accompagnatori di atleti minorenni o con disabilità agli eventi e alle manifestazioni sportivi;
  5. chi garantisce il trasporto di persone o cose in occasione delle manifestazioni e degli eventi sportivi.

Non possono ricevere rimborsi forfettari i volontari che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

È invece possibile che:

  • un collaboratore retribuito UISP svolga volontariato per una ASD/SSD affiliata;
  • un collaboratore retribuito di una ASD/SSD svolga volontariato per UISP o altra ASD/SSD affiliata.

Quantificazione del rimborso forfettario

Nel rispetto del limite di legge di 400 euro mensili, l’entità del rimborso è stabilita dagli organi dell’ente erogante considerando, relativamente all’evento o alla manifestazione sportiva:

  • luogo di svolgimento dell’evento;
  • durata;
  • complessità organizzativa;
  • distanza dal domicilio del volontario;
  • ulteriori fattori oggettivi.

Le decisioni devono essere assunte con criteri oggettivi, coerenti, trasparenti e formalizzati in delibera.

Quali spese possono essere rimborsate forfettariamente

a) Spese di trasporto per raggiungere il luogo dell’evento, per gli spostamenti durante lo svolgimento e per il rientro al domicilio.

Esempi di limiti indicativi:

  • €25 per evento nel Comune di domicilio del volontario;
  • €50 entro 150 km dal domicilio;
  • €100 oltre 150 km dal domicilio.

b) Spese di vitto per i pasti consumati durante lo svolgimento dell'attività di volontariato.

Con limite indicativo di € 20 a pasto, prevedendo due pasti se l’attività si sviluppa nell’arco dell’intera giornata (con termine minimo alle ore 18:00).

c) Spese di alloggio, qualora non sia possibile il rientro in giornata del volontario presso il proprio domicilio o sia necessaria la sua permanenza per motivi organizzitivi e logistici, con limite spese indicativo di €100.

Si tratta di parametri orientativi, che devono essere adottati con delibera dell’ente.

Adempimenti obbligatori per l’erogazione

L’erogazione del rimborso forfettario è subordinata a precisi passaggi:

  1. Nota di richiesta del volontario

Deve indicare:

  • manifestazione o evento sportivo;
  • attività svolte;
  • tipologia di spese sostenute.
  1. Obblighi dell’ente erogante

L’ASD/SSD deve:

a) garantire la copertura assicurativa per responsabilità civile (tramite tesseramento);

b) comunicare al RASD entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni;

  • nominativi dei volontari sportivi;
  • importi corrisposti tramite rimborso forfettario;

c) acquisire autocertificazione del volontario prima del pagamento del rimborso forfettario, ai fini del monitoraggio dei limiti di non imponibilità previsti dall'articolo 35, comma 8-bis, e costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento, nonché dei limiti previsti dall'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 36/2021.

 

Comunicazioni sul RASD: quando e come

La comunicazione al RASD è richiesta solo in caso in cui l’ASD/SSD eroghi un rimborso forfettario al volontario, non per rimborsi a piè di lista.

Procedura sintetica:

  1. Accesso al RASD → sezione “Lavoro sportivo” → “Volontari”.
  2. Inserimento nominativo del volontario: selezionando “Nuovo volontario” sarà possibile inserire un nuovo volontario sportivo. Inserendo il Codice Fiscale o il Cognome del volontario nel campo “Persona”, la piattaforma propone in automatico un elenco di nominativi. Nel caso in cui il Codice Fiscale non fosse già presente nel Registro (es.: volontario non tesserato), sarà possibile premendo il tasto “ + Nuovo”, inserire il nuovo Codice Fiscale. Nel caso si trattasse di volontario con cittadinanza estera, senza codice fiscale italiano, sarà necessario inserire: nome, cognome, data di nascita, sesso, nazione di nascita, estremi di un documento di identità.
  3. Inserimento codice attività trasmesso dall’organismo sportivo affiliante (Il codice dell’attività può essere reperito, andando nella cartella “Attività” della ASD/SSD oppure nella sezione “Attività/Elenco attività” dell’Organismo Sportivo),
  4. Inserimento importo rimborso e data inizio evento/manifestazione.
  5. Verifica e salvataggio. Una volta inseriti tutti i dati, premendo il tasto “Verifica”, la piattaforma controllerà la congruenza dei dati inseriti. E premendo successivamente il tasto verde “Salva”, sarà completato l’inserimento.

È possibile modificare o cancellare i dati entro 60 giorni dall’inserimento, cliccando sopra la riga del volontario, si aprirà un pop up sulla destra, dove appariranno il tasto “Elimina” e il tasto Dettagli da cliccare per aprire la schermata con il dettaglio dei dati del Volontario, a quel punto premendo il tasto “Modifica”, sarà possibile modificare i dati.
I dati possono essere esportati in formato XLS o CSV: premendo invece il tasto “Filtri”, la piattaforma consente di ricercare un volontario precedentemente inserito, attraverso una serie di chiavi di ricerca (es.: codice fiscale del volontario). Con i tasti verdi “XLS” o “CSV” sarà possibile esportare i dati inseriti.

 

Volontariato e competenze: un patrimonio da riconoscere

Il volontariato non è solo generosità: è anche apprendimento, esperienza, competenze.

Sono stati definiti i percorsi per l’individuazione e la valorizzazione delle competenze maturate dai volontari negli ETS. Le attestazioni potranno essere riconosciute nei percorsi scolastici e universitari e considerate nei concorsi pubblici, secondo criteri definiti dagli enti pubblici competenti. Si apre così una prospettiva nuova: il volontariato come esperienza formativa certificabile, capace di incidere sul percorso personale e professionale.

Per approfondire leggi l’articolo dedicato: UISP - Monza-Brianza - Il riconoscimento delle competenze nel volontariato: l'incontro tra solidarietà, formazione e crescita professionale

 

Una scelta che rafforza la comunità

Sport e Terzo Settore condividono un punto fermo: il volontariato è una scelta libera, gratuita e responsabile. Non è lavoro mascherato, non è prestazione occasionale, non è scorciatoia contrattuale. È un impegno consapevole che rafforza il tessuto sociale, risponde ai bisogni della comunità, rende possibili attività altrimenti irrealizzabili e costruisce legami di fiducia.

In un sistema normativo sempre più strutturato, il volontariato resta prima di tutto una scelta di valore.

 

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