Con Comunicato Stampa del 12 febbraio 2015 l’Agenzia delle Entrate
fornisce alcuni chiarimenti circa l’adempimento dell’invio telematico delle
CU2015. Ed introduce le seguenti semplificazioni per il 2015:
1 – per quanto riguarda le comunicazioni contenenti esclusivamente redditi
esenti, il sostituto d’imposta potrà decidere se inviarle o no telematicamente
(fermo restando l’obbligo di consegnare la certificazione a tutti i
collaboratori sui nuovi modelli CU2015 entro il 28/02/2015). Quindi se una
associazione nel corso del 2014 ha erogato esclusivamente compensi
esenti (es: i c.d. “compensi sportivi” tutti sotto i 7.500 euro) potrà, per questo
primo anno di applicazione dell’adempimento, non inviare telematicamente
le certificazioni. Se invece tra le certificazioni da trasmettere se ne trova almeno una con ritenute
(compensi a professionisti con ritenuta o c.d. “compensi sportivi” sopra soglia dei 7.500 euro) allora tutte le
certificazioni predisposte, anche quelle relative a redditi esenti, devono essere inviate.
Quindi le associazioni sportive con solo c.d. compensi sportivi sotto soglia dei 7.500 euro per
quest’anno non sono tenute ad inviare telematicamente la comunicazione, ma devono comunque consegnare la certificazione ai collaboratori con i nuovi modelli CU2015 entro il 28/02/2015.
LE DICHIARAZIONI FISCALI DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE
Analizziamo nello specifico gli adempimenti in scadenza per le ASD tenendo ben presente che tutte le associazioni sono obbligate a ottemperare ad almeno uno delle seguenti scadenze.
CERTIFICAZIONE UNICA (nuova in sostituzione 770)
L'obbligo di presentare la nuova certificazione unica scatta nel caso in cui l'associazione abbia corrisposto in un periodo d'imposta somme a titolo di:
- indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spese, premi e compensi per l'esercizio diretto dell'attività sportiva;
- compensi per collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale;
- compensi agli amministratori;
- retribuzioni ai dipendenti.
E' necessario indicare i dati di tutti i percettori compensi sportivi, ancorchè non siano state versate ritenute fiscali. Non deve essere invece indicato l'importo erogato per i rimborsi delle spese documentate relative al vitto, all'alloggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.
In questi casi l'associazione sportiva assume la veste di sostituto d'imposta e ha l'obbligo:
Presentazione in ritardo
Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di€ 100,00S
IL MODELLO UNICO
Sono obbligate alla presentazione della dichiarazione UNICO - Enti non commerciali ed equiparati tutte le associazioni sportive dilettantistiche che nel corso dell'esercizio dell'anno hanno svolto anche attività commerciale, per cui hanno provveduto effettuare versamenti IVA.
Tale modello include più dichiarazioni fiscali e' disponibile con le relative istruzioni per la compilazione può essere prelevato gratuitamente.
Il modello Unico Enc deve essere presentato entro 9 mesi dalla chiusura del periodo d'imposta direttamente o tramite un intermediario abilitato.
Le scadenze variano a seconda che l'associazione abbia esercizio sportivo o solare.
Pertanto:
1. considerando che quasi tutte le associazioni sportive a far data dal 2008 avrebbero dovuto adeguarsi all'esercizio sportivo, la scadenza di presentazione è fissata al 31.05.2012
2. se l'ente ha l'esercizio coincidente con l'anno solare, la scadenza di presentazione è fissata al 30 settembre.
Le informazioni sono comunque disponibili anche sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate (www. agenziaentrate.gov.it).
Esso contiene i quadri da utilizzare per la determinazione del reddito e delle imposte dell'esercizio, per l'esposizione di versamenti e compensazioni, per le richieste di rimborsi.
Presentazione in ritardo
Se il contribuente presenta la dichiarazione UNICO - Enti non commerciali ed equiparati entro 90 giorni dalla scadenza del termine stabilito, la dichiarazione è considerata ancora valida ma, per il ritardo, l'Agenzia delle Entrate applicherà una sanzione (da 258 a 1.032 euro, che può aumentare fino al doppio per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili).
Si può evitare la sanzione piena se, entro lo stesso termine di 90 giorni, si versa spontaneamente una sanzione ridotta (25 euro, pari ad 1/10 di 258 euro).
La dichiarazione presentata con ritardo superiore a 90 giorni si considera, invece, omessa ma costituisce comunque titolo per la riscossione delle imposte da essa derivanti.
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da 01 a 5 percipienti € 50,00
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