L’Agenzia delle Dogane, con Direttiva 131411/RU del 20 settembre 2019, interviene per chiarire gli effetti della reintroduzione della denuncia fiscale per gli esercizi pubblici impegnati nella vendita/somministrazione di alcolici. L’art. 13 bis del Decreto legge 30.4.2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28.6.2019, n. 58, ha infatti ripristinato l’originario campo di applicazione dell’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 504/95, oggetto di parziale abrogazione ad opera dell’art. 1, comma 178, della Legge n. 124/2017.
Tale ultima disposizione aveva previsto l’esclusione degli esercizi pubblici, di quelli di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini dall’obbligo di denuncia di attivazione e dalla correlata licenza rilasciata dall’Ufficio delle dogane, consentendo ai menzionati esercenti di non essere più censiti da questa Agenzia. Come chiarito poi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato l’esenzione era “da ritenersi parimenti esclusa (per) la somministrazione di bevande alcoliche nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli privati”.
Torna quindi in vigore l’adempimento anche per le associazioni che effettuano l’attività di vendita/somministrazione di alcolici. Ne consegue che chi non aveva richiesto la licenza fiscale deve provvedere entro il 31 dicembre 2019.
Per i relativi approfondimenti e per conoscere le modalità di presentazione della denuncia, si rimanda alla piattaforma ‘Servizi per le associazioni e le società sportive – Sezione CIRCOLARI’ dell’Area Riservata web Uisp 2.0, a cui possono accedere gratuitamente i dirigenti dei sodalizi affiliati, dove è scaricabile la “Circolare n. 12/2019-2020 – Somministrazione di alcolici: reintrodotta la denuncia fiscale con scadenza al 31 dicembre 2019”. (E.Fr.)
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