Comitato Territoriale

Ravenna-Lugo

Decreto Balduzzi, proviamo a fare un po’ di chiarezza sui certificati

Nel mondo sportivo, amatoriale e non, sta suscitando domande e quesiti di ogni genere il Decreto Balduzzi, e successiva sua abrogazione, pubblicato in Gazzetta Ufficiale nello scorso mese di Luglio ed entrato in vigore ad Agosto. In attesa di nuove e necessarie delucidazioni da parte degli enti preposti, nel nostro caso in particolare la Regione Emilia Romagna già sollecitata dalla Uisp a riguardo, e di un’interpretazione univoca soprattutto per quanto concerne la definizione di attività Ludico-Motoria, cerchiamo di fare un po’ di chiarezza nel mezzo di una nebbia sempre più fitta. Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attività sportiva non agonistica o amatoriale sono state disposte garanzie sanitarie mediante l'obbligo di idonea certificazione medica, nonché  le linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti.

 

L’articolo 2 del DM 24.04.2013 parla dell’Attività ludico motoria e, tra l’altro, dice:

1. (..) è definita amatoriale l'attività ludico-motoria, praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l'attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi.

2. Coloro che praticano attività ludico - motoria in contesti organizzati e autorizzati all'esercizio nel rispetto delle disposizioni normative vigenti devono sottoporsi a controlli medici periodici ai fini della certificazione attestante l'idoneità all'attività ludico-motoria secondo quanto previsto nell'allegato A.

3. La certificazione conseguente al controllo medico di cui al comma 2, che deve essere adeguata e appropriata in relazione ai parametri suddetti, è rilasciata dal medico certificatore su apposito modello predefinito (allegato B).

4. All'atto dell'iscrizione o avvio delle attività il certificato è esibito all'incaricato della struttura o luogo presso cui si svolge l'attività ludico - motoria e conservato in tali sedi in copia fino alla data di validità o fino alla cessazione dell'attività stessa.

(..) 5. Non sono tenuti all'obbligo della certificazione:

a) coloro che effettuano l'attività ludico-motoria in forma autonoma e al di fuori di un contesto organizzato ed autorizzato;

b) chi svolge, anche in contesti autorizzati e organizzati, attività motoria occasionale, effettuata a scopo prevalentemente ricreativo e in modo saltuario e non ripetitivo;

c) i praticanti di alcune attività ludico-motorie con ridotto impegno cardiovascolare, quali bocce (escluse bocce in volo),  biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, ginnastica per anziani, "gruppi cammino" e attività assimilabili nonché i praticanti di attività prevalentemente ricreative, quali ballo, giochi da tavolo e attività assimilabili.

6. Ai soggetti di cui al comma 5, i quali non sono tenuti all'obbligo di certificazione, è comunque raccomandato un controllo medico prima dell'avvio dell'attività ludico-motoria per la valutazione di eventuali fattori di rischio, con particolare attenzione ai soggetti che passano dalla sedentarietà alla pratica di tali attività o che si sottopongono a esercizio fisico di particolare intensità. (…)

 

L’articolo 3 del DM 24.04.2013 sottolinea invece:

1. Si definiscono attività sportive non agonistiche quelle praticate dai seguenti soggetti:

(…) b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del DM 18 febbraio 1982 (…)

2. I praticanti di attività sportive non agonistiche si sottopongono a controllo medico annuale che determina l'idoneità a tale pratica sportiva. La certificazione conseguente al controllo medico attestante l'idoneità fisica alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico e' rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport su apposito modello predefinito (allegato C).

3. E' obbligatoria la preventiva misurazione della pressione arteriosa e l'effettuazione di un elettrocardiogramma a riposo, refertato secondo gli standard professionali esistenti.

4. In caso di sospetto diagnostico o in presenza di patologie croniche e conclamate e' raccomandato al medico certificatore di avvalersi della consulenza del medico specialista in medicina dello sport e, secondo il giudizio clinico, dello specialista di branca.

 

Attenzione, però!

Nei giorni successivi alla prima pubblicazione, sono state apportate modifiche all’articolo 3 precedentemente citato ed operate dalla L. 98/2013, Art42bis:

  1. Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva, per non gravare cittadini e Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni, è soppresso l'obbligo di certificazione per l'attività ludico-motoria e amatoriale previsto dall'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n.158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dal decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2013.
  2. Rimane l'obbligo di certificazione presso il medico o pediatra di base per l'attività sportiva non agonistica. Sono i medici o pediatri di base annualmente a stabilire, dopo anamnesi e visita, se i pazienti necessitano di ulteriori accertamenti come l'elettrocardiogramma.

 

 

Ora sorge spontanea una domanda

Le attività organizzate dalla UISP o dalle organizzazioni affiliate possono essere qualificate come “ludico – motorie”?

Si ritiene di NO per il combinato disposto dell’art.2 e 3 del DM 24/4/2013.

L’articolo 2, definisce amatoriale l'attività ludico-motoria, praticata da soggetti non tesserati

L’articolo 3 prevede che si definiscono attività sportive non agonistiche quelle praticate da quanti svolgono attività organizzate da società sportive affiliate agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del DM 18 febbraio 1982 e che chi pratica dette attività debba presentare il certificato medico.

 

La Uisp ha già richiesto chiarimenti a riguardo, rimaniamo in attesa di ulteriori passi in avanti nella ferma certezza che lo sport debba essere inteso come prevenzione alla medicalizzazione e non come un’attività medicalizzata essa stessa….

 

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