Comitato Regionale

Friuli Venezia Giulia

AGGIORNAMENTO ORDINANZE FVG 17/05/2020

Ordinanza contingibile e urgente n. 15/PC del 17 maggio 2020 del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

 

AGGIORNAMENTO ORDINANZE FRIULI VENEZIA GIULIA dal 18/05/2020 al 03/06/2020

ORDINANZA 14_PC FVG DEL 17/05/2020

In riferimento all'attività sportiva:

3. che siano sempre consentiti gli spostamenti all’interno del territorio regionale anche a fini ludici, ricreativi e turistici, con qualsiasi mezzo;
4. che sia vietato ogni assembramento tra non conviventi in proprietà privata e pubblica;
5. che siano consentite le riunioni private, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo assemblee condominiali e societarie, consigli di associazioni, nel rispetto delle misure di contenimento previste;
6. che sia consentita l’attività motoria e sportiva, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo ciclismo, corsa, tiro con l’arco, equitazione, tennis, golf, non solo all’aperto, ma anche in centri ed impianti sportivi anche con l’utilizzo di attrezzature, nel rispetto delle apposite Linee guida allegate;

21. che sia consentito, a partire dal 03 giugno 2020, lo svolgimento di attività diurne ludiche, ricreative ed educative, a favore di minori di età superiore ai 3 anni al chiuso o all’aria aperta nel periodo estivo, promosse da soggetti gestori pubblici, del privato sociale, privati e associazioni sportive dilettantistiche e l’avvio di progetti sperimentali e innovativi per la prima infanzia, attraverso la rete dei soggetti del sistema educativo integrato di cui alla legge regionale 18 agosto 2005 n. 20. Tali attività verranno avviate a seguito dell’accertamento della compatibilità con l’andamento della situazione epidemiologica nel territorio regionale e dovranno essere svolte nel rispetto di protocolli di sicurezza e di linee guida regionali o, in assenza, nazionali, definite in coerenza con l’attuale situazione di emergenza epidemiologica, in deroga alle regolamentazioni regionali in materia, volti a prevenire il rischio di contagio e contenenti, tra le altre, prescrizioni per il contingentamento degli ingressi, il rapporto numerico tra educatori e bambini, il rispetto di distanze interpersonali, la sanificazione dei locali e delle attrezzature di gioco, l’utilizzo di adeguati dispositivi di protezione individuale.

AGGIORNAMENTO D.P.C.M. CONSIGLIO DEI MINISTRI dal 18/05/2020 al 14/06/2020

D.P.C.M. Consiglio dei Ministri

In riferimento all'attività sportiva:

rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali;
d) è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate
e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività
salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non
completamente autosufficienti;
e) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici
o privati. Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie
esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le sessioni di
allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono
consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte
chiuse. I soli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive
federazioni, in vista della loro partecipazione a competizioni di livello nazionale ed internazionale,
possono spostarsi da una regione all’altra, previa convocazione della federazione di appartenenza. Ai
fini di quanto previsto dalla presente lettera, sono emanate, previa validazione del Comitato Tecnico
- Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, apposite Linee-Guida a cura
dell’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato
Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), sentita la
Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline
Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva;
f) l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e
circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al
benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, sono consentite, nel rispetto delle norme di
distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a decorrere dal 25 maggio 2020. A tali fini,
sono emanate linee guida a cura dell’Ufficio per lo Sport, sentita la FMSI, fatti salvi gli ulteriori
indirizzi operativi emanati dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi dell’art. 1, comma 14 del
decreto-legge n. 33 del 2020. Le Regioni e le Province Autonome possono stabilire una diversa data
anticipata o posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello
svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri
territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio
di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati
dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi
contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali;
g) per l’attuazione delle linee guida, di cui alle precedenti lettere e) e f), e in conformità ad esse,
le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva
riconosciuti dal CONI e dal CIP, nonché le associazioni, le società, i centri e i circoli sportivi,
comunque denominati, anche se non affiliati ad alcun organismo sportivo riconosciuto, adottano, per
gli ambiti di rispettiva competenza e in osservanza della normativa in materia di previdenza e
sicurezza sociale, appositi protocolli attuativi contenenti norme di dettaglio per tutelare la salute degli
atleti, dei gestori degli impianti e di tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano i siti in cui si
svolgono l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere;
h) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
i) lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a
condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di
contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell’articolo 18 del Testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

 

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