Per informazioni potete contattare il responsabile il della lega ginnastica di Grosseto al contatto mail ginnastiche.grosseto@uisp.it
Articolo 4 – TECNICI, INSEGNANTI, EDUCATORI
Per i Comitati e per le strutture di attività, sono soggette a formazione le seguenti figure:
4.a) tecnici, insegnanti, educatori
4.b) formatori regionali
4.c) docenti nazionali
Con i termini tecnici, insegnanti, educatori vengono indicate tutte quelle figure che attraverso la diffusione della tecnica,
della teoria e della didattica della attività motoria svolgono una azione educativa di base (operatori, allenatori, tecnici,
maestri, animatori e figure similari).
Per formatori regionali si intendono le figure di tipo 4.a che o per percorso formativo o per comprovata esperienza sul
campo, svolgono funzione docente nella formazione delle figure 4.a. La qualifica di formatore regionale viene attribuita e
riconosciuta dal Comitato Regionale, e dalle strutture di attività Regionali; il loro percorso di formazione dovrà essere
elaborato in accordo con il Coordinatore Regionale della Formazione sulla base di quanto previsto dai successivi articoli
7 e 12. L’elenco dei formatori regionali è tenuto dal Comitato Regionale..
Per docenti nazionali si intendono i formatori regionali che o per percorso formativo o per comprovata esperienza sul
campo svolgono funzione docente nella formazione delle figure 4.b. La qualifica di docente nazionale viene attribuita e
riconosciuta dal livello Nazionale (comitato e strutture di attività); il loro percorso di formazione dovrà essere elaborato
in accordo con il Coordinatore Nazionale della formazione sulla base di quanto previsto dai successivi articoli 7 e 12.
L’elenco dei formatori nazionali è tenuto dal livello Nazionale.
Le modalità dei rapporti con i formatori regionali e con i docenti nazionali vengono definite dalla Direzione Nazionale
mediante apposita delibera, su proposta del responsabile nazionale della formazione. Consiglio Nazionale UISP – Firenze, 21-22 febbraio 2014
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Viene inoltre riconosciuta la figura dell’ Operatore Sportivo Volontario (OSV) la cui formazione viene ricondotta all’interno
del profilo 4.a. Lo specifico curricolo formativo è definito, in accordo con il responsabile nazionale della formazione, dalle
strutture di attività in cui opera; per svolgere la mansione di OSV è necessario aver compiuto la maggiore età;
Le figure di cui ai punti 3.b/4.b e 3.c/4.c possono essere utilizzate trasversalmente in attinenza con la materia trattata dal
corso.
Fatto salvo comunque il rispetto del presente regolamento, per le attività organizzate in specifica struttura nelle quali sia
prevista una diversa individuazione delle figure tecniche, troverà applicazione quanto previsto dalla struttura di attività
a fronte di uno specifico regolamento formativo ad uso interno alla disciplina stessa.
Le figure di cui agli Art. 2, 3, 4, sono riferimento prioritario nella formazione specifica per operatori e formatori
in materia di BLS-D. Tali corsi si svolgeranno seguendo quanto riportato al punto 9 dell’Art. 14 delle presenti
Norme.
Nella formazione complessiva delle figure di cui agli Art. 2, 3, 4, deve essere garantita la più ampia ed equilibrata
rappresentanza dell’universo associativo Uisp