Comitato Territoriale

Padova

FASE 2: RIAPERTURE DAL 18 MAGGIO 2020

Tutte le indicazioni disponibili per le riaperture sul territorio di Padova e del Veneto

 

Nuove disposizioni valide dal 18 maggio al 31 luglio 2020, con

 

il DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33 ,

il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 maggio 2020 ,

e l' ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 48 del 17 maggio 2020

 

Per gli ambiti riguardanti le principali attività UISP vi riportiamo qui di seguito le indicazioni specifiche:

ATTIVITA' ECONOMICHE, PRODUTTIVE E SOCIALI: devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalla  regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. 

Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Regione Veneto

 

ACCESSO AI PARCHI, VILLE E GIARDINI: è consentito l'accesso al pubblico condizionato al rispetto del divieto di assembramento e alla distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto.

ATTIVITA' LUDICHE, RICREATIVE E D EDUCATIVE: dal 15 giugno 2020, è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza. Le Regioni e le Province autonome possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata.

PALESTRE, PISCINE E CENTRI SPORTIVI: dal 25 maggio 2020, è consentito l'accesso a palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento. Le Regioni e le Province autonome possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata.

ATTIVITA' SPORTIVA O MOTORIA ALL'APERTO: è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, rispettando la distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.

 

Inoltre
È obbligatorio, per chiunque si rechi fuori dell'abitazione, l'uso della mascherina e l'igienizzazione delle mani nonché il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro e di metri due nell'esercizio dell'attività sportiva, fatte salve le maggiori distanze eventualmente stabilite da disposizioni speciali.

Non è necessario l'uso di protezioni delle vie respiratorie nei seguenti casi:

  • alla guida di autoveicoli o motoveicoli, salvo gli autoveicoli aziendali in cui valgono le regole del proprio datore di lavoro, e per quelli utilizzati per il trasporto pubblico non di linea, oggetto di specifica disciplina;

  • in caso di soggetti di età inferiore ai sei anni;

  • in caso di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina;

  • in caso di soggetti che soggiornano da soli in locali non aperti al pubblico, così come previsto negli specifici protocolli e/o linee guida;

  • in caso di attività motoria e sportiva svolta in luogo isolato o nella fase di attività intensa.

Attenzione: il prezzo finale di vendita al consumo delle mascherine standard (tipo chirurgico) non può essere superiore, per ciascuna unità, ad € 0,50, al netto dell’imposta sul valore aggiunto (ordinanza n.11/2020).
  

È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.
La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell’autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.
Resta vietato, l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

 

LO SPORT RIPARTE IN SICUREZZA - LINEE GUIDA MINISTERO UFFICIO PER LO SPORT

 

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DAE - NORMATIVA DECRETO BALDUZZI

DAE

 

Per completezza di informazione, Uisp Comitato di Padova pubblica il testo integrale del Decreto Balduzzi dalla Gazzetta Ufficiale 169 del 20 luglio 2013 e il Decreto attuativo del 26 giugno 2017 che ne disciplina in modo definitivo l'effettiva entrata in vigore.

Nell' Allegato A la specifica  delle discipline che rientrano nel Decreto.

• G.U. 169 20-07-2013 Decreto Balduzzi

• LINEE GUIDA - Decreto Balduzzi 26.06.2017

• allegato a