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Corte Costituzionale e terzo settore: un pronunciamento di svolta

“La solidarietà non è un lusso”, anzi: è un principio fondante del nostro ordinamento giuridico. Lo slogan della metà degli anni ’90, che venne adottato da decine di organizzazioni sociali, tra le quali l’Uisp, che fondarono il Forum del Terzo Settore, viene ribadito dalla Corte Costituzionale come pietra angola della Costituzione, del nostro vivere civile e della riforma del terzo settore.

In un approfondimento sul rapporto tra cooperative di comunità e Regione Umbria, la Corte costituzionale – con Sentenza del 20/05/2020 numero 131/2020 e pubblicata il 26 giugno 2020 – ha fornito un importante approfondimento e chiarimento sull’articolo 55 del Codice del Terzo settore in materia di co-programmazione e co-progettazione tra la Pubblica amministrazione e gli Enti di Terzo settore.

La Corte Costituzionale stabilisce che il rapporto che si instaura tra i soggetti pubblici ed Enti del Terzo settore è profondamente diverso a quello del profitto e del mercato: la "coprogrammazione", la "coprogettazione" e il «partenariato» si configurano dunque come «fasi di un procedimento complesso espressione di un diverso rapporto tra il pubblico ed il privato sociale, non fondato semplicemente su un rapporto sinallagmatico». Ovvero: si concorre ad obiettivi collettivi e comuni. I soggetti del terzo settore sono chiamati a portare il loro contributo al bene comune. Squadernando con chiarezza e sintesi la natura del Terzo settore, la Corte Costituzionale riconosce un ruolo specifico all’autorganizzazione dei gruppi sociali, visti come una parte dell’ossatura sulla quale si fonda la democrazia e il buon funzionamento delle istituzioni. Per questa via, la Corte definisce un nuovo rapporto 'collaborativo' tra Terzo settore e soggetti pubblici. Non solo, sancisce che il terzo settore rappresenti «una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall’art. 118, quarto comma, della Costituzione.», ricordando come «fin da tempi molto risalenti le relazioni di solidarietà sono state all’origine di una fitta rete di libera e autonoma mutualità che, ricollegandosi a diverse anime culturali della nostra tradizione, ha inciso profondamente sullo sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro Paese».

La Corte non solo smonta la linea sostenuta, in alcuni casi, dalla giustizia amministrativa ma, attraverso una accurata disamina di tutta la normativa riguardante il Terzo settore e le precedenti sentenze della stessa Corte, ne consolida definitivamente il valore costituzionale. Si tratta di una svolta importantissima», ha commentato Claudia Fiaschi, portavoce del Forum del Terzo settore. Gli enti del Terzo settore (definiti per legge e non per auto attribuzione, sono espressione della «società solidale», in quanto «costituiscono sul territorio una rete capillare di vicinanza e solidarietà, sensibile in tempo reale alle esigenze che provengono dal tessuto sociale, e sono quindi in grado di mettere a disposizione dell’ente pubblico sia preziosi dati informativi (altrimenti conseguibili in tempi più lunghi e con costi organizzativi a proprio carico) sia un’importante capacità organizzativa e di intervento: ciò che produce spesso effetti positivi, sia in termini di risparmio di risorse che di aumento della qualità di servizi e prestazioni erogate a favore della 'società del bisogno'». (I.M.)

Ecco il testo del pronunciamento della Corte Costituzionale nel quale si parla di Terzo settore.

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