Comitato Territoriale

Ravenna-Lugo

Certificati Medici, le precisazioni della Regione Emilia Romagna

Nelle ultime ore è stata pubblicata ufficialmente la Delibera n. 1418 approvata in data 07 Ottobre 2013 della Giunta Regionale Emilia Romagna dal titolo «Disciplina delle certificazioni di idoneità alla pratica sportiva agonistica e non agonistica: precisazioni in ordine alla definizione di attività Ludico-Motoria o amatoriale».

La Delibera parte prendendo in considerazione il Decreto del Ministro della Salute del 24/04/2013 entrato in vigore il 05/08/2013 (l’ormai noto Decreto Balduzzi) e richiama allo stesso tempo le due delibere in vigore precedentemente in Emilia Romagna (n. 775/2004 e n. 9/2005). Si sottolinea inoltre come “rilevato che a seguito delle recente normativa statale numerose istituzioni sportive hanno evidenziato difficoltà di natura interpretativa” e si delibera infine “di confermare le proprie deliberazioni del 2004 e 2005”.

In pratica, come evidenziato anche nella trasmissione della delibera del 7 Ottobre 2013, la Regione Emilia Romagna: “rimangono in vigore le modalità di tutela sanitaria delle attività sportive già in essere da tempo, ivi comprese le procedure di richiesta delle certificazioni, quando necessarie, il rilascio sul libretto sanitario dello sportivo e la gratuità delle prestazioni per minori e disabili di ogni età, comprensiva degli accertamenti eventualmente richiesti dal medico.

Nella Delibera della Giunta Regionale si legge inoltre: “…si deve anzitutto precisare che la certificazione di idoneità si rende necessaria solo in presenza di attività che si caratterizzano comunque come ‘sportive’. Un’attività motoria può essere definita ‘sportiva’ se viene praticata in modo sistematico e continuativo, secondo regole definite da specifiche discipline…” ed ancora “Non basta dunque a definire il concetto di attività sportiva il criterio relativo al soggetto che cura l’organizzazione dell’attività (organi scolastici, Coni, società affiliate alle Federazioni sportive, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva), né il criterio riguardante la persona che partecipa all’attività (l’essere o meno tesserato alle Federazioni sportive, alle discipline associate, agli Enti di promozione sportiva). Ne consegue che tutte le attività che non rientrano nel concetto di ‘attività sportiva’, come sopra definita, sono da considerare ludico-motorie o amatoriali e, come tali, non assoggettate all’obbligo di certificazione medica preventiva, indipendentemente da chi le organizzi o le pratichi…”.

La Delibera conclude quindi che: “devono essere ricomprese fra le attività non soggette a certificazione preventiva quelle elencate al comma 5 dell’Art. 2 del DM della Salute del 24 aprile 2013” che nello specifico cita: ”Non sono tenuti all'obbligo della certificazione: a) coloro che  effettuano  l'attività  ludico-motoria  in  forma autonoma e al di fuori di un contesto organizzato ed autorizzato; b) chi svolge,  anche  in  contesti  autorizzati  e  organizzati, attività motoria occasionale,  effettuata  a  scopo  prevalentemente ricreativo e in modo saltuario e non ripetitivo; c) i praticanti di alcune attività  ludico-motorie  con  ridotto impegno  cardiovascolare…”.

Per rendere tutto più comprensibile e fare un po’ di chiarezza in questa selva di leggi, la Uisp Bassa Romagna precisa che, stando all’ultima Delibera Regionale del 07/10/2013, riprende l’interpretazione relativa al rilascio dei Certificati Medici adottata sino allo scorso 4 Agosto ed interrotta dall’entrata in vigore del Decreto Balduzzi.

Pertanto, per l’attività corsistica NON E’ RICHIESTO ALCUN CERTIFICATO MEDICO, intendendo tale attività quale promozionale, propedeutica, educativa e preventiva alla medicalizzazione, quindi totalmente Ludico-Motoria. Non sarà quindi necessario presentare Certificazione Medica per prendere parte a corsi di Nuoto ed Acquaerobica svolti in piscina (sia per bambini che per adulti), Corsi di Zumba, Pilates, Yoga, Mantenimento e Fitness in genere nelle palestre, infine Corsi di Ginnastica Dolce, sia in piscina che in palestra).

La Uisp Bassa Romagna invita però tutti i propri a associati a non sottovalutare l’importanza di una verifica periodica sul proprio stato di salute ed a questo proposito si precisa comunque che rimane confermata l’impostazione a suo tempo fornita con Delibera n. 775/2004 della Regione Emilia Romagna secondo la quale il rilascio dei Certificati di idoneità alla pratica sportiva agonistica, sia dei certificati di idoneità alla pratica sportiva non agonistica è compreso nel Livelli Essenziali di Assistenza per minorenni e disabili di ogni età e deve avvenire senza alcun onere a carico degli interessati.

 

SI PRECISA INFINE CHE LA UISP BASSA ROMAGNA RITIENE OBBLIGATORIA, NECESSARIA E DOVEROSA, LA VISITA MEDICA DI IDONEITA' ALLA PRATICA AGONISTICA, RILASCIATA DA MEDICO ABILITATO, PER TUTTE LE ATTIVITA' ORGANIZZATE SOTTO FORMA DI COMPETIZIONE. PERTANTO, RESTA NECESSARIO IL CERTIFICATO AGONISTICO PER TUTTI COLORO CHE PARTECIPANO AI CAMPIONATI DI CALCIO A 11, CALCIO A 5, TENNIS, BEACHTENNIS, VOLLEY, ECC...

SI EVIDENZIA CHE I PRESIDENTI DELLE SOCIETA' REGOLARMENTE AFFILIATE SONO RESPONSABILI A TUTTI GLI EFFETTI DELLA RACCOLTA, CONSERVAZIONE E VERIFICA DELLE CERTIFICAZIONI MEDICHE DEI PROPRI TESSERATI.

 

 

 

 

 

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