Nazionale

Certificazione verde per le attività sportive in zona bianca e gialla

L’Uisp ha diffuso una circolare con i chiarimenti relativi alle nuove nome che saranno in vigore dal 6 dicembre

 

Il Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 2 dicembre 2021, a seguito di richiesta inoltrata dall'Uisp, ha chiarito quanto segue:

“per la pratica sportiva, e per l'accesso alle aree adibite a spogliatoi e docce, in zona bianca e gialla è sufficiente il possesso della certificazione verde "base". Diversamente, per la zona arancione sarà richiesta la certificazione verde "rafforzata".

Per gli spettatori è necessario:

- certificazione verde "base" in zona bianca fino al 5/12/2021,

- certificazione verde "rafforzata" in zona bianca nel periodo 06/12/2021-15/1/2022,

- certificazione verde "rafforzata" in zona gialla e arancione.

Per ogni altro chiarimento in riferimento alle novità introdotte dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, si rinvia alle FAQ pubblicate sul sito del Dipartimento per lo Sport aggiornate relative sia a indicazioni generali, che alle diverse zone (bianca, gialla, arancione, rossa), con un avviso di accompagnamento, contenente le principali novità, consultabile al seguente link: https://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/avviso-del-28-novembre-2021/.”

Per approfondimenti si rimanda alla lettura combinata dell’art. 6 del Decreto Legge 26 novembre 2021, n. 172, che prevede l’onere di certificazione verde rafforzata in zona bianca, nel periodo dal 6 dicembre al 15 gennaio, per le attività per le quali in zona gialla sono previste limitazioni, e la circostanza che il DL 52/2021 contempli limitazioni allo svolgimento di determinate attività, tra cui le attività al chiuso di natura sportiva e circolistica, rinviando ai relativi protocolli.

1. Dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, i cui territori si collocano in zona bianca, lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi per i quali in zona gialla sono previste limitazioni sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, nonché ai soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del predetto decreto-legge n. 52 del 2021, nel rispetto della disciplina della zona bianca. Nei servizi di cui al primo periodo sono compresi quelli di ristorazione, a eccezione di quelli prestati all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 9-bis del predetto decreto-legge n. 52 del 2021.

Il DL 52/2021 prevede limitazioni all'esercizio di molteplici attività di cui:

  1. a) limitazioni dettate direttamente nel Decreto citato(art. 5 - Spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi);
  2. b) limitazioni rinviate all'organizzatore delle attività (Articolo 5 bis - Musei e altri istituti e luoghi della cultura dove la fruizione "è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico nonché dei flussi di visitatori, garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone")
  3. c) limitazioni i cui contenuti sono rinviati ai protocolli:

- Articolo 6 - Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e centri benessere (dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività delle piscine e dei centri natatori anche in impianti coperti in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, + Dal 24 maggio 2021, in zona gialla, le attività delle palestre sono consentite in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport)

- Articolo 6 bis - Impianti nei comprensori sciistici: dal 22 maggio 2021, in zona gialla, è consentita la riapertura degli impianti nei comprensori sciistici, nel rispetto delle linee guida adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

- Articolo 7 - Fiere, convegni e congressi (è consentito in zona gialla nel rispetto di protocolli e linee guida)

- Articolo 8 - Centri termali e parchi tematici e di divertimento: consentiti in zona gialla nel rispetto di protocolli e linee guida adottati

- Articolo 8 bis - Centri culturali, centri sociali e ricreativi: dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei centri culturali, dei centri sociali e ricreativi e dei circoli associativi del Terzo settore, nel rispetto di protocolli e linee guida.

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