Nazionale

Registro unico del terzo settore: le nuove procedure

Il Sole 24 ore ha pubblicato un approfondimento sulle novità legate al Runts, a cura di Gabriele Sepio, in cui trovare informazioni e aggiornamenti

 

Sul sito del ministero del Lavoro è stato pubblicato il DM sul Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con i relativi allegati. Lo scorso 15 settembre è stato emanato il Decreto Ministeriale n. 106 con gli allegati A, B e C, a firma del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, in attuazione dell’art. 53, comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con il quale sono disciplinate le procedure di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro. Il Decreto è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

La fine della transizione è prevista ad aprile 2021 con il varo del Registro unico, momento che segnerà l'avvio di una nuova fase per il terzo settore e la qualifica di ente di terzo settore entrerà finalmente a pieno titolo anche nel sistema giuridico italiano, superando le incertezze della fase transitoria.

Il Sole 24 Ore ha pubblicato, mercoledì 7 ottobre un supplemento specifico dedicato a questo nuovo strumento, una mini guida che potrà essere utile per i tantissimi operatori, tecnici e volontari del non profit italiano. L'approfondimento è stato curato dall'avvocato Gabriele Sepio e risponde ai quesiti principali degli enti non profit che si preparano ad entrare nel vivo del nuovo registro. 

"Il definitivo avvio del registro unico nazionale del terzo settore - scrive Sepio in apertura di pubblicazione - segna una tappa fondamentale per il mondo non profit, individuando una casa comune per i numerosi enti che fanno dei principi costituzionali di sussidiarietà e solidarietà il perno della propria azione. Un settore sempre più importante per l'economia del Paese, i numeri parlano da soli. Con un milione di lavoratori, oltre 5 milioni di volontari e quasi 350mila enti, è chiaro che in futuro l'economia sociale italiana potrà prescindere sempre meno dagli enti del terzo settore e dalla loro capacità di cogliere le opportunità della riforma. L'acronimo ETS diventerà un tratto distintivo dal punto di vista non solo giuridico ma anche culturale, identificando gli enti che svolgono attività di interesse generale. In questo processo graduale gli Enti del terzo settore prenderanno il posto anche delle Onlus qualificando gli enti in funzione del modello organizzativo e delle attività di interesse generale concretamente svolte. Valutare questi aspetti, soprattutto alla luce delle novità della riforma, sarà compito di operatori e tecnici per scegliere la sezione del Registro più adatta alle finalità dell'ente e alle opportunità che potrebbero derivare dall'iscrizione nel Registro. Organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale potranno continuare a operare passando dai registri al Runts con automatismi per favorirne la migrazione. La sezione impresa sociale avrà nuovo slancio con l'avvio delle misure fiscali e con la categoria enti filantropici si daraàil giusto riconoscimento alle tante realtà che svolgono attività prevalentemente erogativa. La residuale Altri enti del terzo settore potrà accogliere enti che non si identificano puntualmente nei modelli disegnati per le altre sezioni, incluse le tante Onlus che dovranno trovare nuova collocazione".

All'interno del supplemento è possibile trovare un articolo, firmato proprio da Gabriele Sepio, che si concentra sugli effetti dell'introduzione del Runts per Asd e SSd, "Enti sportivi, doppia iscrizione Coni-Runts": "Con la prossima pubblicazione del decreto Runts - scrivono Sepio ed Andrea Mancino - il mondo dell'associazionismo sportivo è posto di fronte ad una serie di riflessioni circa la scelta di diventare Ets. L'articolo 21 del Codice del terzo settore indica clausole obbligatorie da inserire e tra queste ricordiamo che accanto alla denominazione dell'associazione dovrà essere inserito anche l'acronimo Ets per l'iscrizione nel registro. Il problema si pone per le associazioni sportive che vorranno mantenere anche l'iscrizione nel registro del CONI. In questo caso accanto alle clausole previste per gli Ets bisognerà mantenere quelle previste dall'articolo 90 della legge 289/2002. Il confronto tra le due norme imporrà un adeguamento circa la figura del socio, le attività di interesse generale coniugata con l'obbligo di affiliarsi ad un organismo sportivo riconosciuto dal Coni, le modalità di devoluzione del patrimonio, che dovrà essere effettuata solo a favore di un altro Ets con finalità sportive. La differenza nasce dall'introduzione obbligatoria dell'organo di controllo e del revisore e dal trattamento economico riservato ai membri del consiglio direttivo. Si tratta di clausole compatibili che non creeranno problemi alle associazioni. Le SSD che vorranno iscriversi al Registro potranno farlo acquisendo la qualifica di impresa sociale, con la conseguenza che potranno sorgere alcune questioni. La prima riguarda la forma giuridica: mentre le Ssd devono essere società di capitali l'impresa sociale può assumere una qualsiasi delle forme previste dal libro V del codice civile; la seconda concerne la possibilità per l'impresa sociale entro determinati limiti di distribuire utili ai soci. Una differenza che dovrebbe essere superata dalle modifiche alla disciplina delle Ssd inserite nella bozza del nuovo Testo unico sullo sport che prevede per le Ssd clausole analoghe se non identiche a quelle delle imprese sociali".

"Un ultimo aspetto riguarda le Aps - prosegue l'articolo - che, promuovendo attività sportive dilettantistiche, vorranno iscriversi nel registro Coni. Anche in questo caso valgono le considerazioni già fatte cui si aggiunge la previsione dell'articolo 35 del Codice del terzo settore secondo cui non possono essere poste limitazioni di natura economica o altre forme di discriminazione per l'ammissione di nuovi soci. Inoltre le indicazioni inserite nel Codice circa la distribuzione indiretta di utili potranno trovare applicazione anche per Asd e Ssd iscritte al registro Coni. Un ultimo aspetto di interesse per chi deciderà di acquisire la qualifica di Ets iscrivendosi anche nel Runts riguarda i collaboratori: gli articoli 16 e 17 del Codice prevedono che le prestazioni nel terzo settore possano essere offerte o da volontari o da lavoratori dipendenti ponendo peraltro un limite al numero di questi ultimi. Da una prima lettura della norma le collaborazioni sportive dell'articolo 67 comma 1 lettera M del Testo unico sembrano escluse. In realtà tali forme di collaborazione non essendo espressamente escluse potranno continuare ad essere utilizzate con limiti dalle dalle Asd e Ssd iscritte anche al registro Coni. Dovranno essere limitate a quei dipendenti che prestano mansioni connesse alla disciplina sportiva riconosciuta dal Coni e in base all'elenco che ciascuna Federazione e Disciplina associata ha approvato. Anche in questo caso la bozza del Testo unico sullo sport prevede modifiche al lavoro sportivo che limiteranno l'applicazione dell'articolo 67 uniformando al Codice del terzo settore il concetto di lavoro anche nel mondo dello sport dilettantistico".

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