Comitato Territoriale

Rovigo

GREEN PASS

Con riferimento al Decreto Legge n. 105 del 23.07.2021 per evitare di incorrere nelle sanzioni previste da tale Decreto, in caso di inadempimento comunichiamo alle associazioni alcuni chiarimenti.

 

Attualmente il Green Pass è obbligatorio per gli ambienti al chiuso; quindi, dovrà essere esibito da chiunque acceda, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, a:

  • Palestra
  • Corsi fitness nelle sale corsi
  • Spogliatoi
  • Campi coperti
  • Sale Polifunzionali

Dal 6 agosto sarà opportuno effettuare controlli GREEN PASS su ogni socio presente alle attività indoor, e chi risulti sprovvisto del Green Pass non deve avere accesso alle attività ed ai corsi.

Il Viminale ha evidenziato che la verifica del certificato verde è disciplinata dall’articolo 13 del DPCM 17/6/2021 ai sensi del quale la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 spetta – tra gli altri – al proprietario o al legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

Sono pertanto deputati ai controlli quanti organizzano attività sportive al chiuso, quanti realizzano competizioni sportive con pubblico e quanti offrono servizi di ristorazione al tavolo al chiuso;

La disposizione citata prevede che l'intestatario della certificazione verde COVID-19 - all'atto della verifica – è tenuto a dimostrare, a richiesta dei verificatori, la propria identità personale mediante l'esibizione di un documento di identità.

Ne consegue che anche le organizzazioni sportive devono:

- individuare con atto formale le persone preposte all’attività di verifica;

- istruire tali persone rispetto alla corretta procedura di verifica;

- dotarsi dell’applicazione mobile (APP) di verifica nazionale VerificaC19, da installare su un dispositivo mobile. Tale applicazione consente di verificare l’autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore. Ai verificatori basta inquadrare il QR Code della certificazione verde Covid-19, che si può esibire in formato cartaceo o digitale, e accertarsi della validità e dei dati identificativi.

Il Viminale chiarisce che mentre è obbligatorio verificare il certificato verde “la verifica dell’identità della persona in possesso della certificazione verde ha natura discrezionale ed è rivolta a garantire il legittimo possesso della certificazione medesima. Tale verifica si renderà comunque necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme, come, ad esempio, quando appaia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione”.

A richiedere il documento di identità in ogni caso non sono abilitati esclusivamente i pubblici ufficiali ma tutti i soggetti incaricati alla verifica delle stesse certificazioni verdi.

Il Ministero puntualizza inoltre che qualora pubblici ufficiali accertino la non corrispondenza tra il possessore della certificazione e l’intestatario della stessa la sanzione si applica solo nei confronti dell’avventore laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità anche a carico dell’esercente l’attività.

Per agevolare i controlli è consigliato far depositare, da parte di tutti gli atleti, copia cartacea del proprio Green Pass (certificato di avvenuta vaccinazione anche di una dose o di avvenuta guarigione dal Covid), con premura di controllare la scadenza. Chiunque non ne fosse dotato, per accedere all’interno dovrà necessariamente esibire un tampone antigenico (rapido), salivare o molecolare.

Tutto il personale (istruttori, allenatori, etc.) all’interno delle strutture, dovrà essere dotato di Green Pass.

Ricordiamo che il Decreto Legge prevede che, indipendentemente dal Green Pass, la Mascherina vada comunque sempre indossata in tutti gli ambienti al chiuso con esenzione durante lo svolgimento dell'attività sportiva.

Gli atleti privi di Green Pass che all'interno di una struttura con attività sia al chiuso che all'aperto, devono dichiarare di fruire esclusivamente delle aree outdoor, compilando una specifica autocertificazione che attesti espressamente di NON accedere ad alcuna delle aree indoor in cui è obbligatorio il Green Pass.

Ricapitolando si potrà far partecipare alle attività i soci esclusivamente in presenza dei due seguenti requisiti:

  • Green Pass per chi fruisce di aree o di attività indoor 
  • Autocertificazione per chi fruisce esclusivamente di attività outdoor

ATTENZIONE: l’autocertificazione NON sostituisce mai in nessun caso il GREEN PASS nel caso di utilizzo di aree ed attività indoor. 

FAQ SPORT & GREEN PASS

DA QUANDO IL GREEN PASS SARA’ OBBLIGATORIO?

Dal 6 agosto 2021

UNA DOSE DI VACCINO È SUFFICIENTE PER AVERE IL GREEN PASS?

Sì, basta una sola dose. In alternativa, il Green Pass si ottiene se si è guariti dal Covid nei 6 mesi precedenti o se si è fatto un tampone nelle 48 ore precedenti

CHE VALIDITA’ HA IL CERTIFICATO?

Quello della prima dose fino alla seconda dose; quello della doppia dose ha validità di 9 mesi

PER ANDARE AL BAR DELL'IMPIANTO SPORTIVO SERVE IL PASS?

Sì, in zona bianca solo chi ha il Green Pass può sedersi al tavolo di un ristorante (o altro esercizio pubblico) al chiuso

QUALI SONO I LUOGHI DOVE SI PUO’ ENTRARE SOLO CON IL GREEN PASS?

Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, musei ed altri istituti e luoghi della cultura e mostre

ANCHE IN PISCINA SERVE IL CERTIFICATO?

Sì, è obbligatorio per piscine al chiuso, centri natatori, palestre, sport di squadra, Centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive. Se le stesse attività si tengono all’aperto, il Green Pass non serve. E’ obbligatorio anche per i Centri termali, parchi tematici e di divertimento

PER I CENTRI ESTIVI È RICHIESTO IL GREEN PASS?

No, nemmeno al ristorante del Centro estivo

ANCHE I BAMBINI DEVONO AVERE IL GREEN PASS?

No, viene richiesto a partire dai 12 anni. Prima non è richiesto

CHI È ESENTATO DALL’OBBLIGO DI AVERE IL GREEN PASS?

I soggetti che abbiano idonea certificazione medica

SE UNA PERSONA NON HA IL GREEN PASS, COSA DEVE FARE?

Dopo aver ricevuto un SMS con il codice authcode, dovrà inserirlo sulla pagina www.dgc.gov.itoppure sulla app Immuni. Sulla app IO, invece, compare diversamente. Al momento vale anche la certificazione cartacea

CHI HA AVUTO IL COVID PUO’ OTTENERE IL GREEN PASS?

Sì, dopo la prima somministrazione di una sola dose di vaccino

SONO PREVISTE SANZIONI PER GLI ESERCENTI?

Sì, la multa scatta alla terza violazione delle regole, in 3 giornate diverse. Il gestore può subire la chiusura da 1 a 10 giorni

CHI CONTROLLA?

I gestori devono verificare agli ingressi

Consultate sempre le LINEE GUIDA pubblicate sul sito www.sport.governo.it, che vengono aggiornate in seguito alla promulgazione di ogni Decreto Legge, e lo saranno, quindi, anche prima del 6 agosto 2021.

 

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