Con la pubblicazione del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19) sono state introdotte nuove disposizioni per il mondo dello sport, previste in particolare agli articoli 5 e 6 del medesimo decreto: vediamo quelle più significative rimandando alla lettura integrale del testo del decreto-legge.
Al comma 2 dell’art. 5 Clicca QUI
Spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi
Si stabilisce che, a partire dal 1° giugno 2021, in zona gialla, sarà possibile la presenza di pubblico agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale, con posti a sedere preassegnati e assicurando il distanziamento interpersonale. La capienza consentita non può superare il 25% della massima prevista (e comunque il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso).
Le attività dovranno svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport.
In zona gialla, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi all'aperto, può essere stabilito un diverso numero massimo di spettatori, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate dal Sottosegretario con delega in materia di sport.
Per eventi o competizioni di particolare rilevanza il Sottosegretario con delega allo sport può anche stabilire, sentito il Ministro della salute, una data diversa da quella di cui al medesimo comma 2
Art. 6 Clicca QUI
Piscine, palestre e sport di squadra
1. A decorrere dal 15 maggio 2021 in zona gialla sono consentite le
attivita' di piscine all'aperto in conformita' a protocolli e linee
guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento dello sport, sentita la Federazione medico sportiva
italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato
tecnico-scientifico.
2. A decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla, sono consentite
le attivita' di palestre in conformita' ai protocolli e alle linee
guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva
italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato
tecnico-scientifico.
3. A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto
delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico
sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato
tecnico-scientifico, e' consentito lo svolgimento all'aperto di
qualsiasi attivita' sportiva anche di squadra e di contatto. E'
comunque interdetto l'uso di spogliatoi se non diversamente stabilito
dalle linee guida di cui al primo periodo.
Per ulteriori informazioni consultare il seguente LINK con tutti i protocolli e le procedure per la ripartenza cosigliati dal nostro Comitato.
Per completezza di informazione, Uisp Comitato di Padova pubblica il testo integrale del Decreto Balduzzi dalla Gazzetta Ufficiale 169 del 20 luglio 2013 e il Decreto attuativo del 26 giugno 2017 che ne disciplina in modo definitivo l'effettiva entrata in vigore.
Nell' Allegato A la specifica delle discipline che rientrano nel Decreto.
• G.U. 169 20-07-2013 Decreto Balduzzi