Settore di Attività Nazionale

Ciclismo

Il cinque per mille

Fonte il fisco oggi

Attraverso l’istituto del cinque per mille, le persone fisiche possono destinare una parte della propria Irpef per finanziare l’attività di determinati soggetti che perseguono le specifiche finalità indicate dalla legge e che lo Stato ammette al riparto delle quote devolute. In tal modo, si realizza una forma di allocazione delle risorse pubbliche rimessa alla libera scelta dei cittadini. Tra gli enti ammessi al riparto figurano anche le associazioni sportive dilettantistiche che presentino determinati requisiti.

Il cinque per mille è stato introdotto nel nostro ordinamento tributario, in via sperimentale, dall’articolo 1, commi 337-340, della legge 266/2005 (Finanziaria 2006) proprio allo scopo di realizzare una forma di sostegno di talune particolari categorie di soggetti operanti in settori di riconosciuto interesse pubblico e svolgenti attività eticamente e socialmente meritorie.

Dato il notevole interesse manifestato sia dai contribuenti sia dagli enti beneficiari e a fronte del rilevante apprezzamento generale per le finalità sottostanti l’istituto, il cinque per mille è stato sempre riproposto per le annualità successive al 2006.

Da più parti, quindi, è stata sottolineata la necessità di superare la fase sperimentale e di addivenire alla stabilizzazione dell’istituto, mediante la previsione di una disciplina definitiva e permanente.

Proprio al fine di soddisfare tale richiesta, l’articolo 1, comma 154, legge 190/2014 (Stabilità 2015) ha trasformato il cinque per mille da beneficio provvisorio, rinnovato annualmente da specifiche disposizioni normative, in una forma stabile di finanziamento.

L’avvenuta stabilizzazione del cinque per mille rappresenta certamente una novità di assoluto rilievo e di fondamentale importanza per le associazioni sportive dilettantistiche (e per tutti gli altri enti interessati), che in tal modo, dal 2015 in poi, avranno la certezza di poter contare, avendone i prescritti requisiti, su tale fonte di finanziamento.

Quanto alla disciplina, il citato comma 154 lascia invariate le finalità e le tipologie di soggetti beneficiari, le modalità di accesso al contributo e quelle di pubblicazione degli elenchi degli enti iscritti, ammessi o esclusi, nonché i criteri per l’erogazione delle somme attribuite. In particolare, per l’esercizio finanziario 2015 e per i successivi, continueranno a trovare applicazione l’articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del Dl 40/2010 e le disposizioni del Dpcm 23 aprile 2010 (conseguentemente i termini ivi stabiliti sono rideterminati nell’anno con riferimento a ciascun esercizio finanziario).

Il terzo periodo del comma 154 introduce una novità in materia di rendicontazione e recupero delle somme attribuite. In particolare, la disposizione richiamata, al fine di assicurare trasparenza ed efficacia nell’utilizzazione della quota del cinque per mille, prevede l’emanazione di un apposito decreto di natura non regolamentare del presidente del Consiglio dei ministri per definire “le modalità di redazione del rendiconto, dal quale risulti in modo chiaro e trasparente la destinazione di tutte le somme erogate ai soggetti beneficiari, le modalità di recupero delle stesse somme per violazione degli obblighi di rendicontazione, le modalità di pubblicazione nel sito web di ciascuna amministrazione erogatrice degli elenchi dei soggetti ai quali è stato erogato il contributo, con l’indicazione del relativo importo, nonché le modalità di pubblicazione nello stesso sito dei rendiconti trasmessi”. Inoltre, la medesima disposizione prevede che, “in caso di violazione degli obblighi di pubblicazione nel sito web a carico di ciascuna amministrazione erogatrice e di comunicazione della rendicontazione da parte degli assegnatari, si applicano le sanzioni di cui agli articoli 46 e 47 del Dlgs 33/2013”. Tuttavia, a oggi, il previsto Dpcm non è stato ancora adottato.

Infine, si prevede che “per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo”.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 13/2015, ha fornito una sintesi degli adempimenti da porre in essere ai fini dell’ammissione al contributo per l’esercizio 2015 e per quelli successivi.

La stessa circolare precisa che “restano, altresì, fermi i chiarimenti già forniti con le circolari n. 9/E del 3 marzo 2011, n. 10/E del 20 marzo 2012 e n. 6/E del 21 marzo 2013, fatta eccezione quanto precisato in materia di rendicontazione, la cui disciplina è rinviata all’apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma 154”, che peraltro, come poco sopra ricordato, non è stato ancora adottato.

La scelta del contribuente

La scelta circa la destinazione del cinque per mille dell’Irpef (netta) dovuta spetta al singolo contribuente persona fisica e deve essere espressa all’atto della presentazione della dichiarazione dei redditi.

In particolare, in caso di presentazione del modello 730, il contribuente deve compilare l’apposita scheda (Modello 730-1 – Scheda per la scelta della destinazione dell’8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell’Irpef), apponendo la propria firma solo nel riquadro corrispondente alla finalità cui si intende destinare la quota del cinque per mille. Il contribuente, inoltre, ha la facoltà di indicare anche il codice fiscale dell’associazione cui vuole destinare direttamente la quota. La scheda deve essere consegnata unitamente alla dichiarazione dei redditi (modello 730) al sostituto d’imposta, al Caf o al professionista abilitato, utilizzando l’apposita busta chiusa contrassegnata sui lembi di chiusura.

Se, invece, il contribuente presenta il modello Unico PF, la scelta deve essere espressa compilando e sottoscrivendo l’apposita sezione “Scelta per la destinazione del cinque per mille dell’Irpef” presente nel frontespizio del modello Unico, secondo le stesse modalità appena ricordate in relazione al modello 730.

Qualora il contribuente, invece, sia esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, la scelta relativa alla destinazione del cinque per mille può essere espressa:

compilando l’apposita scheda presente nell’ultima pagina del fascicolo 1 del modello Unico PF

ovvero compilando l’apposita scheda allegata allo schema di Certificazione unica.

 In entrambi i casi, il contribuente è tenuto a sottoscrivere anche l’ultimo riquadro presente sulla scheda, attraverso il quale lo stesso dichiara, sotto la propria responsabilità, che non è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Una volta compilata, la scheda va presentata, in busta chiusa, entro lo stesso termine di scadenza previsto per la presentazione del modello Unico PF, con le seguenti modalità:

allo sportello di un ufficio postale, che provvederà a trasmetterla all’Amministrazione finanziaria. Il servizio di ricezione è gratuito e l’ufficio rilascia apposita ricevuta a un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (professionista, Caf, ecc.), che deve rilasciare, anche se non richiesta, una ricevuta attestante l’impegno a trasmettere la scheda. Gli intermediari hanno facoltà di accettare la scheda e possono chiedere un corrispettivo per l’effettuazione del servizio prestato.

 La busta da utilizzare per la presentazione della scheda deve recare l’indicazione “Scelta per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef”, il codice fiscale, il cognome e il nome del contribuente.

La scheda può essere anche presentata direttamente dal contribuente avvalendosi del servizio telematico.

Ogni contribuente può esprime una sola scelta di destinazione del cinque per mille.

 La scelta per la destinazione del cinque per mille non è in alcun modo alternativa a quelle di destinazione dell’otto per mille e del due per mille; pertanto, possono essere espresse tutte e tre le scelte.

 Le associazioni sportive dilettantistiche ammesse al riparto del cinque per mille: requisiti

Per poter partecipare al riparto della quota del cinque per mille le associazioni sportive dilettantistiche devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  •  costituzione ai sensi dell’articolo 90, legge 289/2002
  •   riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Coni
  •     affiliazione a una Federazione sportiva nazionale o a una disciplina sportiva associata o a un ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni
  •    presenza di un settore giovanile nell’ambito della propria organizzazione
  •    effettivo svolgimento in via prevalente di attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Per garantire trasparenza ed efficacia nell’utilizzo delle somme relative al cinque per mille, i soggetti destinatari sono tenuti a uno specifico e distinto obbligo di rendicontazione

Attività sportiva dilettantistica:|la fiscalità delle associazioni - 11

Il beneficio del cinque per mille ha cadenza annuale; pertanto, le associazioni interessate devono ripetere anno per anno, con riferimento a ciascun esercizio finanziario, la procedura per l’ammissione, presentando la domanda d’iscrizione e la relativa dichiarazione sostitutiva. Ne consegue che gli elenchi degli enti ammessi saranno pubblicati con riferimento a ciascuna annualità.

I termini della procedura sono previsti dal Dpcm 23 aprile 2010 e, per effetto della ricordata stabilizzazione del beneficio, a partire dal 2015 gli stessi sono rideterminati con riferimento a ciascun esercizio finanziario. Pertanto, rimangono invariati il giorno e il mese di tutti i termini fissati dal citato decreto, mentre viene aggiornato l’anno di riferimento.

La procedura di ammissione al beneficio: domanda di iscrizione

L’associazione, che intende beneficiare del cinque per mille, deve presentare la domanda di iscrizione relativamente a ciascun esercizio finanziario per il quale viene richiesta l’ammissione al riparto.

La domanda va trasmessa all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica, utilizzando il software dedicato disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it, direttamente dai soggetti interessati abilitati ai servizi telematici e in possesso di pin code, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica.

La domanda può essere presentata dalla data di apertura del canale telematico fino al termine del 7 maggio.

 La dichiarazione sostitutiva

Entro il 30 giugno di ciascun esercizio finanziario per il quale è stata presentata la domanda di iscrizione, il rappresentante legale dell’associazione deve trasmettere, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, all’ufficio del Coni, nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’associazione interessata, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del Dpr 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante il possesso dei requisiti che danno diritto al contributo. Alla dichiarazione deve essere allegata fotocopia non autenticata di un documento di identità del rappresentante legale che sottoscrive la domanda di iscrizione.

L’ufficio del Coni che ha ricevuto le dichiarazioni sostitutive procede ai controlli, anche a campione, circa la veridicità delle stesse, ai sensi degli articoli 43 e 71, Dpr 445/2000.

La presentazione della dichiarazione sostitutiva è condizione necessaria per l’ammissione al riparto della quota del cinque per mille.

I soggetti che non risultano in possesso dei requisiti prescritti ai fini dell’iscrizione negli elenchi sono esclusi dal riparto delle somme del cinque per mille e depennati dall’elenco con provvedimento formale del Coni.

Per facilitare la predisposizione della dichiarazione sostitutiva, la procedura telematica di iscrizione consente di stampare un modello di dichiarazione sostitutiva già precompilato in alcuni campi con le informazioni contenute nella domanda di iscrizione. L’ente, che intende utilizzare il modello precompilato, deve unicamente completare la dichiarazione riempiendo i rimanenti campi.

I modelli da utilizzare per la presentazione della domanda di iscrizione e della dichiarazione sostitutiva sono disponibili sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate.

La remissione in bonis

Gli enti destinatari del cinque per mille, quindi anche le associazioni sportive dilettantistiche in possesso dei prescritti requisiti, che pur non avendo assolto in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, gli adempimenti richiesti per l’ammissione al contributo, hanno la facoltà di procedere, entro il 30 settembre, alla regolarizzazione della propria posizione (remissione in bonis, di cui all’articolo 2, comma 2, Dl 16/2012).

L’associazione interessata, quindi, può, ad esempio, sanare la domanda di iscrizione o la dichiarazione sostitutiva che non siano state regolarmente presentate entro i termini previsti o la dichiarazione sostitutiva alla quale non sia stata allegata copia del documento di identità del rappresentante legale.

Ai fini del buon esito della regolarizzazione, l’associazione deve:

 essere in possesso dei requisiti sostanziali prescritti dalla normativa di riferimento alla data originaria di scadenza dei termini di presentazione della domanda di iscrizione

 procedere alla regolarizzazione della domanda di iscrizione o della dichiarazione sostitutiva (provvedendo anche alle eventuali integrazioni documentali) entro il 30 settembre

 versare contestualmente una sanzione di 258 euro, con modello F24 e codice tributo 8115 (non è ammessa la possibilità di compensare l’importo della sanzione).

 L’omesso invio della domanda telematica o della dichiarazione sostitutiva, nonché della copia del documento d’identità, entro il termine del 30 settembre, comportano l’esclusione dall’elenco degli ammessi al beneficio.

 La pubblicazione degli elenchi

La pubblicazione degli elenchi relativi al contributo del cinque per mille è eseguita, entro il termine del 14 maggio, dall’Agenzia delle Entrate sul proprio sito istituzionale.

In particolare, vengono pubblicati:

 gli elenchi di tutti i soggetti iscritti al beneficio, distinti per categoria

l’elenco degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche iscritti, aggiornato a seguito delle eventuali correzioni anagrafiche apportate

gli elenchi, distinti per tipologia, degli enti iscritti a seguito della presentazione delle istanze di regolarizzazione pervenute ai sensi dell’articolo 2, comma 2, Dl 16/2012 (remissione in bonis)

gli elenchi di tutti gli enti ammessi ed esclusi dal beneficio per ciascuna categoria, con l’indicazione delle scelte attribuite e dei relativi importi.

L’Agenzia delle Entrate, oltre agli elenchi degli enti iscritti e di quelli ammessi ed esclusi dal beneficio, pubblica anche l’elenco generale di tutti gli enti ammessi presenti in almeno una delle categorie di beneficiari.

L’associazione deve verificare di essere stata inserita nell’elenco e deve controllare che i dati riportati siano corretti. I rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche che riscontrano la presenza di dati relativi alla denominazione o alla sede dell’ente non aggiornati, possono chiedere, entro il 20 maggio, la correzione degli errori alla direzione regionale delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’associazione.

TERMINE

ADEMPIMENTO

7 maggio

Presentazione della domanda di iscrizione

14 maggio

Pubblicazione sul sito delle Entrate dell’elenco dei soggetti ammessi al beneficio

20 maggio

Presentazione delle istanze per la correzione di errori di iscrizione

negli elenchi

25 maggio

Pubblicazione sul sito delle Entrate dell’elenco aggiornato dei

soggetti ammessi al beneficio

30 giugno

Invio delle dichiarazioni sostitutive

30 settembre

Regolarizzazione della domanda di iscrizione e/o delle successive integrazioni documentali

La corresponsione del cinque per mille

L’Agenzia delle Entrate, sulla base delle scelte operate dai contribuenti, trasmette in via telematica al Ministero dell’Economia e delle Finanze ‐ Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - i dati occorrenti a stabilire gli importi delle somme che spettano a ciascuna delle associazioni sportive dilettantistiche a favore delle quali i contribuenti hanno effettuato una valida scelta di destinazione della quota del cinque per mille della loro Irpef.

La corresponsione delle somme sarà effettuata, sulla base degli elenchi predisposti dall’Agenzia delle Entrate, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli Affari regionali, le Autonomie e lo Sport – Ufficio per lo sport.

 L’obbligo di rendicontazione

Per garantire la trasparenza e l’efficacia nell’utilizzazione delle somme, in capo ai soggetti destinatari delle somme relative al riparto del cinque per mille sussiste uno specifico e distinto obbligo di rendicontazione.

Come ricordato in precedenza, il terzo periodo del comma 154 dell’articolo 1, legge 190/2014, ha demandato a un decreto di natura non regolamentare del presidente del Consiglio dei ministri la definizione delle nuove “modalità di redazione del rendiconto, dal quale risulti in modo chiaro e trasparente la destinazione di tutte le somme erogate ai soggetti beneficiari, le modalità di recupero delle stesse somme per violazione degli obblighi di rendicontazione (…)”.

Nell’attesa che il decreto venga adottato, continuano peraltro a trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 12 del Dpcm 23 aprile 2010.

Entro un anno dalla ricezione degli importi, quindi, le associazioni sportive dilettantistiche (al pari di tutti gli enti che partecipano al riparto del cinque per mille) sono tenute a redigere un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione e l’effettivo impiego delle somme percepite.

Se l’associazione ha percepito un contributo di importo pari o superiore a 20mila euro, il rendiconto e la relativa relazione dovranno essere trasmessi, entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la loro compilazione, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli Affari regionali, le Autonomie e lo Sport – Ufficio per lo sport, per consentirne il controllo. A tal fine, la medesima amministrazione potrà richiedere l’acquisizione di ulteriore documentazione integrativa nonché operare controlli amministrativo-contabili anche presso la sede dell’associazione.

Qualora, invece, l’associazione sia stata destinataria di un contributo di importo inferiore a 20mila euro, non dovrà inviare il rendiconto e la relazione, che, però, dovranno comunque essere redatti e conservati per dieci anni.

Il vincolo di utilizzo delle somme

Trattandosi di importi erogati per finalità di utilità sociale, le somme erogate quali contributo del cinque per mille soggiacciono a uno stringente vincolo di destinazione. Le stesse, infatti, devono essere impiegate per lo svolgimento delle attività che, attraverso il meccanismo del cinque per mille, il legislatore ha inteso beneficiare. Nel caso delle associazioni sportive dilettantistiche, quindi, le somme vanno destinate all’attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Tali somme, in particolare, non possono essere utilizzate per coprire le spese di pubblicità sostenute per fare campagna di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del cinque per mille.

Il recupero delle somme

In base a quanto previsto dall’articolo 13 del Dpcm 23 aprile 2010, i contributi erogati sono soggetti a recupero nei seguenti casi:

     qualora l’erogazione delle somme sia stata determinata sulla base di dichiarazioni mendaci o basate su false attestazioni anche documentali

    qualora le somme erogate non siano state oggetto di rendicontazione

    qualora l’associazione che ha percepito un contributo di importo pari o superiore a 20mila euro non abbia ottemperato all’obbligo di invio del rendiconto e della relazione illustrativa

    qualora, a seguito di controlli, l’associazione beneficiaria sia risultata non in possesso dei requisiti che danno titolo all’ammissione al beneficio

    qualora l’associazione, dopo l’erogazione delle somme alla stessa destinate, risulti, invece, aver cessato l’attività o non svolgere più l’attività che dà diritto al beneficio, prima dell’erogazione delle somme medesime

    qualora l’associazione che ha percepito un contributo di importo inferiore a 20mila euro non ottemperi alla richiesta di trasmettere, ai fini del controllo, il rendiconto, la relazione illustrativa e la ulteriore documentazione eventualmente richiesta.

 L’amministrazione competente, previa contestazione, in esito a un procedimento in contraddittorio, provvede al recupero del contributo e, nell’ipotesi di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, trasmette gli atti all’Autorità giudiziaria.

Il recupero del contributo comporta l’obbligo, a carico dell’associazione, di riversare all’erario, entro il termine di sessanta dalla notifica del provvedimento contestativo, l’intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali Istat e maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale.

Ove l’associazione non ottemperi al versamento entro il termine fissato, il recupero coattivo dei contributi e degli accessori (rivalutazione e interessi) viene disposto secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

 NOTIZIE DA UISP NAZIONALE

 

 

 

 

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BIKE CARD Tutorial

La Direzione Nazionale UISP ha comunicato a tutti i livelli che in data 01 febbraio 2023 è stato sottoscritto, nel rispetto delle prerogative di ciascun organismo, il rinnovo della Convenzione UISP - FCI per il 2023

Hanno sottoscritto la convenzione 2023 i seguenti Enti: US ACLI, CSAIN, AICS, LIBERTAS, CSEN, ACSI, CSI, UISP e ASI (con Bike Card). I loro tesserati possono regolarmente partecipare alle gare e alle manifestazioni amatoriali e cicloturistiche della FCI.

Dal 09/02/23 OPES ha sottoscritto la convenzione 2023. I loro tesserati, in possesso della Bike Card, possono regolarmente partecipare alle gare e alle manifestazioni amatoriali e cicloturistiche della FCI.

 

Per agevolare le procedure, è possibile verificare la presenza del ciclista nel database della Bike Card, accedendo alla procedura on line direttamente da questo link oppure tramite l’immagine sottostante

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