Comitato Territoriale

Firenze

Misure Fiscali Decreto Cura Italia - Circolare ARSEA 18/03/2020

PROROGA DELLE SCADENZE DEI VERSAMENTI E DEGLI ADEMPIMENTI DI INTERESSE PER LE REALTÀ NON PROFIT

Riportiamo le prime indicazioni contenute nel Decreto-legge 18/2020 in merito alla proroga delle scadenze dei versamenti e degli adempimenti di interesse per le realtà non profit. Tali disposizioni sono contenute negli articoli 60, 61 e 62 del Decreto-legge 18/2020. VISUALIZZA IL DECRETO LEGGE

A. Oneri previdenziali e assistenziali, premi assicurativi e ritenute alla fonte.
L’articolo 61 rubricato “Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria” estende ad una pluralità di soggetti quanto già disposto dall’articolo 8 del DL n. 9/2020, ovvero la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, dei premi assicurativi e delle ritenute alla fonte sul lavoro dipendente e assimilato (restano quindi escluse dalla sospensione i contributi e le ritenute sul lavoro autonomo). In ogni caso non si farà luogo a rimborso rispetto a quanto già versato. L’articolo 61, comma 2 del decreto individua i soggetti interessati a tali proroghe, che vanno ad aggiungersi ai settori già individuati dall’articolo 8, comma 1 del Decreto-legge 9/2020 (imprese turistico recettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator). I nuovi settori interessati sono:

a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società
sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi,
impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi,
piscine e centri natatori;

b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i
servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché
discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;

c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la
gestione di macchine e apparecchi correlati;

d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico,
culturale, ludico, sportivo e religioso;

e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;

f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché
orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;

g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili,
servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di
formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o
patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;

h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e
disabili;

i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;

l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;

m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o
aeroportuali;

n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre,
aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari,
funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;

o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo,
fluviale, lacuale e lagunare;

p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero
di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;

q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;

r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di
volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11
agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7
della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o
più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3
luglio 2017, n.117

Per quanto riguarda i contributi e le ritenute sopra individuati il periodo di sospensione
avrà termine il 30 aprile 2020, e tali oneri dovranno essere poi versati senza
applicazione di interessi e sanzioni entro il 31 maggio 2020 in unica soluzione o
mediante rateizzazione in un numero massimo di 5 rate mensili di pari importo a partire
dal mese di maggio.

Per le sole Federazioni sportive nazionali, gli Enti di Promozione Sportiva, le
associazioni e società sportive, dilettantistiche e professionistiche, nonché i
soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per
danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatoriè previsto ilpiù
ampio termine di sospensione dei versamenti del 31 maggio 2020, con obbligo di
versamento in unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione in un
numero massimo di 5 rate mensili di pari importo a partire dal mese di giugno 2020.


B. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
Per quanto riguarda i soggetti di cui all’articolo 61, comma 2 il successivo comma 3 del
medesimo articolo prevede la sospensione dei soli versamenti IVA da effettuarsi nel
mese di marzo, che dovranno essere anch’essi versati entro il 31 maggio 2020 in
unica soluzione o mediante rateizzazione in un numero massimo di 5 rate mensili di pari
importo a partire dal mese di maggio. In ogni caso non si farà luogo a rimborso rispetto a
quanto già versato.

C. ADEMPIMENTI TRIBUTARI
A norma dell’art. 62, comma 1 per tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede
legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti
tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e
delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo
compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Gli adempimenti sospesi dovranno
essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni (Dl 18/2020
articolo 62, comma 6).
Tra questi adempimenti sicuramente la presentazione della dichiarazione annuale IVA
per i soggetti che vi sono tenuti (scadenza 30 aprile), la presentazione del modello EAS
(cadenza 31 marzo), l’invio delle dichiarazioni dei redditi e Irap scadenti entro il 31
maggio 2020.
Sembra invece rimanere fisso al 31 marzo 2020 il termine per l’invio telematico e la
consegna ai collaboratori delle Certificazioni uniche relative ai compensi erogati nel 2019
(CU2020). Il temine di invio telematico, originariamente fissato al 7 marzo 2020 era già
stato oggetto di un provvedimento di proroga (D.L. n. 9 del 2 marzo 2020).

D. VERSAMENTI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN SCADENZA IL 16/03/2020
L’articolo 60 del decreto, rubricato “Rimessione dei termini per il versamento”, prevede
che tutti i versamenti verso le pubbliche amministrazioni non oggetto di proroga e
scadenti il 16 marzo 2020 sono prorogati senza sanzione al 20 marzo 2020. Tra questi,
a titolo esemplificativo e non esaustivo, il versamento dei diritti annuali sui libri sociali per
i soggetti che vi sono tenuti, e tutti i versamenti per i soggetti previdenziali, assicurativi e
fiscali delle realtà che non rientrano tra i soggetti per cui si applica la proroga dei
versamenti.

E. MENZIONE PER LA RINUNCIA SUL SITO DEL MEF
Secondo quanto disposto dall’articolo 68 del DL in oggetto i soggetti che, pur avendo
diritto, non si avvalgano di una o più delle possibili proroghe potrà fare richiesta che del
versamento effettuato sia data comunicazione sul sito istituzionale del Ministero
dell’Economia e delle Finanze.

(Fonte Circolare Arsea 18/03/2020)

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