Comitato Territoriale

Ravenna-Lugo

Il nuovo DPCM dal 6 Novembre 2020, Emilia Romagna in zona gialla

Il nuovo DPCM del 3 novembre 2020in vigore da venerdì 6 novembre a giovedì 3 dicembre 2020, stabilisce tre tipologie di intervento: ci sono MISURE NAZIONALI RESTRITTIVE valide su tutto il territorio italiano (‘zona gialla’, nella quale è necessario contrastare la diffusione del virus), a cui si aggiungono ULTERIORI MISURE anti-Covid valide a livello REGIONALE a seconda che la regione rientri in uno scenario di ELEVATA GRAVITÀ (la cosiddetta “zona arancione”) o di MASSIMA GRAVITÀ (la cosiddetta "zona rossa").

Le regioni in cui si applicano le ulteriori misure previste nelle zone arancioni e rosse sono individuate con ordinanza del Ministro della Salute (143.14 KB), sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici e dei dati elaborati dalla cabina di regia, sentito il Comitato tecnico scientifico.

L'Emilia-Romagna è stata inserita in ‘zona gialla’, criticità moderata, pertanto qui si applicano le misure restrittive previste per tutto il resto del territorio nazionale.

 

La Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021.

 

Protocolli di sicurezza e linee guida

Decreti e ordinanze

 

MASCHERINE

È obbligatorio avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.

Sono esclusi:

  • le persone che stanno svolgendo attività sportiva;
  • bambini di età inferiore ai sei anni;
  • le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

È fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

L’utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

 

 

SPOSTAMENTI

Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

Tali spostamenti devono essere giustificati compilando l'autodichiarazione.

È in ogni caso fortemente raccomandatoper la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramentopuò essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.

 

SCUOLE

L’attività didattica ed educativa per la scuola dell'infanzia, il primo ciclo di istruzione (elementari e medie) e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.

Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado (scuole superiori) adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica in modo che il 100% delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche.

Sul sito Torniamo tutti a scuola sono pubblicate le regole, le indicazioni operative, le informazioni per la scuola.

 

RISTORAZIONE, BAR, ASPORTO

Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 sino alle ore 18.00.

Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.

Dopo le ore 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.

L'attività deve avvenire nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalle norme nazionali e dal protocollo regionale (567.13 KB), in particolare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

È consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.

La ristorazione con asporto è consentita fino alle ore 22.00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

È obbligatorio per gli esercenti esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Restano consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Restano aperti gli esercizi di somministrazione siti negli ospedali, negli aeroporti e nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Per le attività artigianali e commerciali di prodotti alimentari, autorizzate al consumo sul posto di prodotti di gastronomia, gelateria etc. , trova applicazione l’allegato 2 dell’ordinanza approvata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale N. 82 del 17 maggio 2020 “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande e attività da asporto e consumo sul posto in Emilia-Romagna (567.13 KB)”, per quanto compatibile e fermo restando l’esclusione del servizio assistito di somministrazione.

 

COMMERCIO AL DETTAGLIO

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.

Tali attività si svolgono nel rispetto delle linee guida regionali per il commercio al dettaglio in sede fissa.

È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

 

PARCHI, GIARDINI, AREE E SALE GIOCHI

L'accesso del pubblico a parchi, ville e giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramenti e della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. 

È consentito l'accesso dei minori alle aree gioco secondo le disposizioni dettate dalle "Linee guida regionali per aree gioco bambini (105.5 KB)".

Sono sospese le attività delle sale giochi.

Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento.

 

SPORT

SPORT INDIVIDUALE 

È consentito svolgere attività sportiva o motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici (se aperti).

L’atleta deve rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri dalle altre persone (1 metro per l'attività motoria), tranne nel caso in cui si tratti di congiunti conviventi, di minori o persone non completamente autosufficienti.

PALESTRE, PISCINE, CENTRI SPORTIVI

Sono sospese le attività di palestrepiscinecentri natatori.

L'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.

SPORT DI CONTATTO

Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal CONI e/o dal CIP, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva.

Lo svolgimento degli sport di contatto (elenco del Ministro dello Sport) è sospeso; sono altresì sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.

ALLENAMENTI DEGLI ATLETI

Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti a eventi o competizioni riconosciuti di interesse nazionale, sono consentite, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva.

 

Sono online le FAQ del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri

 

 

MANIFESTAZIONI

Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento.

DISCOTECHE

È vietato ballare in discoteche, sale da ballo e locali assimilati, lidi, stabilimenti balneari, spazi comuni delle strutture ricettive o altri luoghi aperti al pubblico.  

CINEMA, TEATRI, SPETTACOLI DAL VIVO

Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto.

CONVEGNI, CONGRESSI

Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.

FIERE, SAGRE

Sono vietate le fiere di qualunque genere, le sagre e eventi analoghi.

 

SALE SLOT, SALE BINGO E SALE SCOMMESSE

Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente.

 

FESTE

Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.

Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

RIUNIONI

Nelle Pubbliche Amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni.

È fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.

 

CHIESE, CERIMONIE CIVILI E RELIGIOSE

L'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni.

Sono vietate le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose.

In Emilia-Romagna è consentita l'apertura dei cimiteri. Orari di apertura e modalità di accesso sono definiti dalle amministrazioni comunali territorialmente competenti.

 

MUSEI E MOSTRE

Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.

 

CENTRI TERMALI

Sono sospese le attività di centri benessere e centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche.

CENTRI SOCIALI, CULTURALI, CIRCOLI

Sono sospese le attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.

 

CONCORSI PUBBLICI

È sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, compresi, se richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile.

La Regione ha adottato per lo svolgimento delle prove di concorso e selettive da parte delle pubbliche amministrazioni le "Linee (191.85 KB) guida per la gestione da parte di tutte le pubbliche amministrazioni e le aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale della Regione Emilia-Romagna delle procedure concorsuali e selettive nella fase 2 dell'emergenza COVID19 (191.85 KB)".

Con il decreto del Presidente della Giunta n. 202 del 23 ottobre 2020 (183.15 KB), la Regione ha autorizzato il ricorso a prove orali con modalità digitali e a distanza, anche se iniziate in presenza e non previste nei bandi.

Consente, inoltre, lo svolgimento a distanza di tutti i colloqui previsti all’interno di prove selettive non concorsuali in svolgimento in Emilia-Romagna anche se la modalità non è stata prevista negli avvisi pubblicati.

 

VIAGGI

Tutte le informazioni sugli spostamenti da e per l'estero sono sul sito del Ministero degli Affari esteri.

La segnalazione del proprio arrivo, dove necessaria, può essere effettuata online da questo applicativo.

 

 

 

FONTE: https://www.regione.emilia-romagna.it/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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