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Defibrillatori in ambito sportivo: la parola alla Conferenza Stato – Regioni

CIRCOLARE n. 12/2015-2016 - Defibrillatori in ambito sportivo: la parola alla Conferenza Stato – Regioni

Pubblicato il: 07/12/2015

 

La Conferenza Stato – Regioni ha esaminato, nel corso della riunione del 30 luglio scorso, alcuni aspetti importanti per la gestione dei defibrillatori all’interno delle associazioni e società sportive dilettantistiche. Si ricorda che le associazioni e società sportive dilettantistiche hanno tempo entro il 4 febbraio 2016 per procedere all’acquisto e alla formazione degli operatori.

Si evidenziano qui gli aspetti più salienti.

Tutte le associazioni sportive devono dotarsi di defibrillatori?
No. Si ricorda che il Decreto ministeriale 24/04/2013 prevede che l’onere non si configuri in capo “alle società dilettantistiche che svolgono attività sportive con ridotto impegno cardiocircolatorio, quali bocce (escluse bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, giochi da tavolo e sport assimilabili”.

Sono obbligato a dotarmi di defibrillatori anche se non gestisco impianti sportivi?
Si. L'onere della dotazione del defibrillatore semiautomatico e della sua manutenzione è a carico della società e associazione sportiva  a prescindere dalla titolarità di un impianto sportivo, così prevede il Decreto ministeriale 24/04/2013.
E’ fatta però salva la possibilità per le società che operano in uno stesso impianto sportivo, ivi compresi quelli scolastici, di associarsi ai fini dell'attuazione delle prescrizioni in argomento  o di delegare al gestore dell'impianto l’onere di acquistare e gestire il defibrillatore. In ogni caso questi accordi devono risultare sottoscritti, in caso contrario l’associazione e società sportiva resta responsabile dell’omessa dotazione dello strumento salva vita. Le società che utilizzano permanentemente o temporaneamente un impianto sportivo devono infatti assicurarsi della presenza e del regolare funzionamento del dispositivo, come evidenziato dall’Allegato E al Decreto ministeriale 24/04/2013.

Quante persone devono essere formate?
Il Decreto ministeriale 24/04/2013 prevede che sia obbligatoriamente presente una persona formata all’utilizzo del defibrillatore nel corso delle gare e degli allenamenti ma evidenzia come “il numero di soggetti da formare è strettamente dipendente dal luogo in cui è posizionato il DAE e dal tipo di organizzazione presente. In ogni caso si ritiene che per ogni DAE venga formato un numero sufficiente di persone”.

Formazione e aggiornamento: ogni quanto?
Una volta che sono autorizzato all’utilizzo del DAE lo sono per tutta la vita e in tutto il territorio nazionale. Ai sensi della Legge 120/2001 è infatti “consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico (…) al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare”.
L’intervento però presuppone non solo l’utilizzo del DAE ma anche la rianimazione cardio polmonare per svolgere la quale è necessario effettuare l’aggiornamento ogni due anni (Allegato E al DM 24/4/2013).

Se frequento il corso e poi al momento del bisogno non riesco ad intervenire divento penalmente perseguibile?
No. L’attività di soccorso non rappresenta per il personale formato un obbligo legale che è previsto soltanto per il personale sanitario.

Svolgiamo attività sportiva in ambiente: dobbiamo dotarci di defibrillatori?
Sul tema alcuni senatori hanno richiesto gli opportuni chiarimenti al Ministero della Salute. Siamo in attesa di risposte

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